OSSERVAZIONI Abolizione completa dei diritti d'albinaggio, detrazione e simili. Id. Art. IX. Accordato il trattamento nazionale per quanto riguarda l'acquisto o la trasmissione delle proprietà di qualsiasi sorta. Abolizione completa dei diritti d'albinaggio, detrazione e simili. Id. Abolizione completa d' ogni diritto di albinaggio, detrazione, emigrazione od altro qualsiasi. Id. Abolizione dei diritti d'albinaggio, detrazione e simili. Id. Art. V. Piena libertà di ricevere e disporre per testamento, donazione, ecc. Abolizione completa dei diritti d'albinaggio, detrazione e simili. Art. V. - Piena facoltà di ricevere o disporre per testamento, donazione, ecc. Abolizione di ogni diritto d' albinaggio, detrazione e simili. Art. XXI. Abolizione del diritto d'albinaggio e d' ogni altro contrario alla libertà delle successioni e disposizioni relative. STATI PERÙ PORTOGALLO PRUSSIA RUSSIA SAN SALVADOR SASSONIA (Regno di) SASSONIA-WEIMAR SPAGNA STATI ROMANI STATI UNITI D'AMERICA SVEZIA E NORVEGIA SVIZZERA NATURA DELLA STIPULAZIONE Trattato di commercio Trattato apposito. Convenzione apposita Convenzione apposita rimessa in vigore dopo la guerra di Crimea colle dichiarazioni scambiate a Mosca li 28 agosto e 9 settembre 1856. Trattato di commercio Convenzione apposita. Scambio di dichiarazioni Trattato apposito. Convenzione consolare Convenzione apposita. Trattato di commercio Convenzione apposita. Trattato di accomodamento |