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5. Nulla è innovato circa all'obbligo di speciali e più sollecite notificazioni imposto da leggi e regolamenti a certe classi di persone, come albergatori, locandieri, affittacamere e simili.

6. Nei comuni dove fu già attuato e dove funziona il registro di popolazione prescritto dal R. decreto 31 dicembre 1864, n. 2105 (v. XIV, p. 144), le amministrazioni comunali continueranno a tenere in ordine il registro medesimo secondo i metodi in uso, sino a che non vengano emanate le istruzioni intorno al modo di correggerlo secondo i risultati dell' ultimo censimento.

7. Per chiunque voglia trasferire l'abituale sua residenza da un comune ad un altro rimane fermo l'obbligo di farne dichiarazione tanto al sindaco del comune che abbandona, quanto al sindaco del comune in cui va a stabilirsi.

8. A coloro che fanno la dichiarazione di trasferire la propria residenza in altro comune il sindaco rilascerà (senza spesa di sorta pel dichiarante) un certificato di cambiamento di residenza, nel quale indicherà il comune, la cui autorità rilascia il certificato, il comune e provincia dove il dichiarante o capo di famiglia annunzia di volersi trasferire, il nome e cognome, paternità, stato civile e professione di lui e di tutte le persone che dice di condurre con sè, la casa, località, via e numero che tali persone abitavano nel comune prima di abbandonarlo.

e

9. Il dichiarante o capo di famiglia dovrà presentare il certificato di cambiamento di residenza al sindaco del comune ove andrà a stabilire la nuova residenza, entro trenta giorni dal suo arrivo.

10. Il sindaco che rilascia un certificato di cambiamento di residenza deve darne avviso entro otto giorni al sindaco del comune dove il dichiarante disse di voler trasferire la nuova residenza. Il sindaco a cui viene presentato un certificato di cambiamento di residenza deve darne avviso entro otto giorni al sindaco che lo ha rilasciato.

11. I comuni dove non fu ancora impiantato il registro di popolazione, o non funziona, terranno provvisoriamente :

I

a) Un registro di certificati di cambiamento di residenza da loro rilasciati dal 1 gennaio 1872 in poi, nel quale noteranno tutte le indicazioni contenute nel certificato rilasciato, e inoltre la data di esso e il numero progressivo; - b) un registro dei certificati di cambiamento di residenza che verranno presentati dal 1 gennaio 1872 in poi, nel quale noteranno tutte le indicazioni contenute nel certificato presentato e la data di esso. certificati medesimi saranno conservati alligati all'elenco; - c) un registro delle notificazioni dei cambiamenti di abitazione all'interno ordinate dall'articolo 1, e presentate dal 1 gennaio 1872 in poi, nel quale noteranno nome, cognome, paternità, stato civile e professione di tutte le persone che mutano abitazione, la casa (località, via, numero e piano) sgombrata, quella occupata, e il nome e cognome di chi fa la notificazione.

12. Per tenere in evidenza i cambiamenti di domicilio e i movimenti

per nascite, matrimoni e morti, basta per ora l'esatta osservanza dei regolamenti intorno alla compilazione e tenuta dei registri di stato civile.

13. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto intorno ai cambiamenti di residenza da un comune ad un altro, e di abitazione nello interno dello stesso comune, sono punite colle penalità stabilite nell'art. 9 della legge 20 giugno 1871.

14. Agli effetti del registro di popolazione non sarà considerato come cambiamento di residenza o di abitazione il soggiorno che altri faccia durante una parte dell' anno fuori del comune o della casa di sua abituale dimora.

15. I cambiamenti di residenza o di abitazione avvenuti prima della pubblicazione del presente decreto saranno notificati nei modi superiormente stabiliti, ma i termini non decorreranno che dalla pubblicazione del decreto medesimo.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 28 gennaio 1872.
VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA, G. LANZA.

D. M.

Norme ammissione, promozione, licenziamento scrivani giornalieri presso gli uffizi dell'ammistrazione centrale.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 febbraio 1872

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerata la convenienza di stabilire norme uniformi per l'ammissione, e la promozione ed il licenziamento degli scrivani giornalieri presso gli uffici dell' amministrazione centrale, decreta:

Art. 1. I posti di scrivano giornaliero negli uffici dell'amministrazione centrale sono conferiti per esame.

Art. 2. Gli aspiranti per essere ammessi all'esame debbono presentare domanda al ministero delle finanze (segretariato generale) e provare con regolari documenti:

a) Lo stato di famiglia; b) di avere compiuta l'età di anni 18 e non aver superata quella di 40, e di essere cittadini italiani; c) di esser celibi; d) di aver tenuta sempre una buona condotta morale. I servizi prestati nell' esercito, o nelle amministrazioni sia pubbliche che private dovranno essere giustificati con opportuni certificati. Gli aspiranti dovranno inoltre corredare le istanze di tutti quei documenti che valgono ad attestare gli studi percorsi.

Art. 3. L'esame consisterà nelle seguenti materie: a) Componimento italiano; b) risoluzione di un quesito di aritmetica fino alla regola del tre inclusiva; c) saggio di calligrafia; d) formazione di prospetti statistici. Art. 4. Il giudizio sul merito dei concorrenti è pronunziato da una commissione composta di tre membri di grado non inferiore a quello di segretario, designati dal miniCiaschedun componente la commissione dispone di 10 punti.

stro.

Art. 5. 1 concorrenti, per essere dichiarati idonei, debbono raggiungere 18 punti. Coloro che non hanno conseguita l'idoneità non verranno ammessi ad un secondo concorso se nel primo non abbiano riportato almeno 10 punti. Ove però non risultassero ilonei nel secondo concorso non saranno ammessi a nuovo esperimento.

Art. 6. A parità di punti saranno classificati con prelazione coloro che posseggono titoli di precedenti servizi civili o militari prestati allo Stato.

Art. 7. Gli scrivani sono di 3 classi e godono della mercede giornaliera:
Per la 1a classe di L. 3

di L. 2 50.

per la 2a classe di L. 275

per la 3a classe

Art. 8. Le promozioni da una ad altra classe hanno luogo esclusivamente per anzianità.

Art. 9. La durata dell'orario d'uffizio degli scrivani è stabilita: a) in ore 7 nei giorni feriali; b) in ore 5 nei giorni festivi. Art. 10. Gli scrivani hanno l'obbligo di prestare l'opera loro anche oltre l'orario d' utfizio. Il lavoro straordinario sarà retribuito a seconda delle ore impiegate in ragione della mercede.

Art. 11. Agli scrivani giornalieri non si concedono nè gratificazioni, nè sussidi per qualsivoglia motivo.

Art. 12. Per massima non si concedono congedi agli scrivani giornalieri. Nei soli casi di comprovata urgenza i capi d'ufficio potranno, in via eccezionale, accordare congedi nel limite di 10 giorni con perdita della mercede.

Art. 13. Nei casi di malattia debitamente comprovata l'amministrazione potrà, valutando le circostanze, accordare per un mese metà della mercede. Se la malattia si prolungasse oltre un mese, cesserà il pagamento della mercede, e l'amministrazione disporrà del posto. Lo scrivano ristabilito in salute, che domandi di essere riammesso in servizio, potrà, al verificarsi di vacanze, esser preferito agli altri concorrenti senza obbligo di subire un nuovo esame.

Art. 14. Le punizioni cui vengono assoggettati gli scrivani sono:

1. L'ammonizione; 2. La perdita di tutta o di parte della mercede con obbligo di prestar servizio; 3. Il licenziamento, e vengono date dal capo dell'amministrazione. Art. 15. L'ammonizione vien data nei casi di negligenza, insubordinazione od altre mancanze in servizio.

Art. 16. La perdita e la diminuzione della mercede sarà applicata nei casi di: 1. Recidiva nei fatti che diedero luogo all'ammonizione; - 2. Assenza non giustificata 4. Ali pregin

dall'ufficio oltre un giorno; 3. Eccitamento alla insubordinazione; dicevoli all'interesse ed al decoro dell'amministrazione.

Art. 17. Il licenziamento vien dato nei casi di:

1. Recidiva nei fatti che motivarono la perdita o diminuzione della mercede; 2. Cattiva condotta morale; 3. Inosservanza al segreto d' uffizio.

Art. 18. Il licenziamento può anche dipendere da diminuzione di lavoro, e vien partecipato allo scrivano, almeno 15 giorni avanti, con lettera del capo d'ufficio. In questo caso, come in quello di cessazione di servizio per malattia o per dimissione volontaria, gli scrivani potranno ottenere un certificato dei servizi prestati.

Disposizioni transitorie.

Art. 19. Potranuo essere assunti come scrivani coloro che avessero già subíto con buon esito gli esami per posti di vicesegretari, o di computisti nell' amministrazione centrale o nelle intendenze di finanza, o gli esami di commesso gerente nell'amministrazione demaniale.

Art. 20. Potranno essere ammessi con esame speciale, presso l'amministrazione del Demanio per il servizio dell' asse ecclesiastico, scrivani ai quali sarà corrisposta una mercede giornaliera in misura anche superiore a quella indicata all'art. 7.

Roma, addi 8 febbraio 1872.

Legge n. 642.

Il ministro: Q. SELLA.

Riammissione di Giuseppe Sirtori nell'esercito.

Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 12 gennaio 1872

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il governo del Re è autorizzato a riammettere Giuseppe Sirtori nell'esercito collo stesso grado e collo stesso rango d'anzianità che egli aveva il 27 agosto 1866, quando per volontaria dimissione cessava dal servizio militare.

Ordiniamo, eсс. Data a Roma, addi 4 gennaio 1872.

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R. D. n. 647. - Riparto del contingente di 1a categoria per la leva sui nati nell anno 1851.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1 febbraio 1872

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Vista la legge 26 marzo 1871, n. 136; visto l'art. 9 della legge organica sul reclutamento in data 20 marzo 1854; sulla proposta del mi

nistro segretario di Stato per gli affari della guerra,

e decretiamo:

abbiamo decretato

Articolo unico. Il riparto del contingente di 50,000 uomini di la categoria per la leva sui nati nell'anno 1851, è stabilito dalla qui annessa ta

bella, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo, eсс.

(segue la tabella).

Dato a Firenze, addi 10 gennaio 1872.
VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

R. D. Attribuzioni, per nomine di ufficiali militari d'amministrazione, ai comandanti di corpo.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 gennaio 1872
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A datare dal 1 gennaio 1872 gli aiutanti maggiori in 2o, gli ufficiali d'amministrazione dei corpi (ufficiali di massa, pagatore, di matricola e dei conti delle compagnie), e gli ufficiali pel materiale nei reggimenti di artiglieria saranno nominati direttamente dai comandanti di corpo fra gli ufficiali del corpo stesso.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 14 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

R. D. n. 680.

Ruolo impiegati e serventi calcografia di Roma.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 marzo 1872

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

Il ruolo normale degli impiegati e serventi della calcografia di Roma, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, è approvato. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 18 gennaio 1872.
VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

Ruolo normale degli impiegati e serventi della R. calcografia di Roma.

Un direttore L. 3,500 un condirettore L. 2,000

incisione L. 2,000 - un ispettore economo L. 2,200

- un maestro di un primo com

messo L. 2,000 un secondo commesso L. 1,200 - un assistente L. 1,000

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R. D. n. 685.

Totale L. 15,500.

Regolamento della regia calcografia di Roma.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 marzo 1872

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; abbiamo decretato e decretiamo:

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