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Articolo unico. È approvato il regolamento della calcografia di Roma, annesso al presente decreto e firmato d' ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

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Art. 1. La regia Calcografia di Roma dipende dal ministero della pubblica istruzione. Art. 2. Ha un direttore, un condirettore, un professore d'incisione per l'insegnamento dell'incisione in rame, un ispettore economo, un primo commesso, un secondo commesso, un assistente e due serventi.

Art. 3. Coopera al governo della Calcografia una commissione artistica composta di due professori di pittura, un professore di scultura, e uno di architettura. Ne è presidente il direttore, vicepresidente il condirettore, segretario il primo commesso della stessa Calcografia. - I membri della commissione artistica, che dovranno sempre appartenere ad una delle RR. Accademie di belle arti del regno sono nominati con decreto ministeriale e durano in ufficio un triennio dopo il quale ponno essere rieletti.

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Art. 4. La commissione artistica dirige i lavori di disegno e di incisione, e sceglie essa gli originali da riprodurre; stabilisce i prezzi e propone all'approvazione del ministro i contratti coi disegnatori e cogli incisori; då pure il suo parere, quando il ministro ne la richieda, intorno a qualunque altro argomento che riguardi la Calcografia.

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Art. 5. Di tutti i capitali impiegati nella Calcografia e di proprietà dello Stato, consistenti in rami, stampe, carta, disegni, mobili ed attrezzi sarà compilato un inventario, di cui si faranno tre copie, firmate da un deputato del ministero della pubblica istruzione, dal direttore della Calcografia e dall' ispettore economo. E una copia sarà depositata nell'archivio del ministero, una tenuta dal direttore e l'altra dall' ispettore e

conomo.

In questo inventario generale saranno descritti gli oggetti con la maggiore esattezza, segnatamente i rami, il catalogo de'quali dovrà esser figurato, ove occorra a mostrar meglio il loro stato di conservazione.

Art. 6. Agli impiegati che hanno la custodia degli oggetti della Calcografia sarà dato dall'ispettore economo un estratto della rispettiva parte dell'inventario generale, ed all'estratto verranno aggiunte le opportune istruzioni.

Art. 7. Ogni dieci anni (ed anche prima, quando se ne mostrasse la necessità) sarà fatta la stima dei capitali della Calcografia.

Art. 8. Ai rami, secondo il loro stato di conservazione si darà un prezzo approssimativo; e quanto a quelli ritoccati si dovrà guardare, nel farne la stima, non alla spesa occorsa pel ritocco, ma al valore che abbiano essi racquistato.

Art. 9. Alle stampe si darà il prezzo fissato nel nuovo catalogo, eccetto gli scarti, dei quali sarà fatta una nota a parte; alla carta il prezzo di compera; e similmente

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ai mobili ed attrezzi, diminuendolo però di un tanto proporzionalmente al loro deterio

ramento.

Art. 10. Tutti i rami saranno diligentemente custoditi e ordinati per classi entro scaffali, e verranno riposti nel luogo più asciutto i rami acciaiati. Gli scaffali saran chiusi con tre chiavi diverse, delle quali una sarà tenuta da un deputato del ministero, una dal direttore della Calcografia, e dallo ispettore economo la terza.

Art. 11. Ogni volta che accada d'adoperare alcuni rami, ne sarà fatta e trasmessa al ministero una nota, nella quale verrà pur detto a che debbano servire; e la nota porterà le firme del direttore, del primo commesso e dello ispettore economo.

Art. 12. I rami che abbisognino, avutane facoltà dal ministero, saranno estratti dagli scaffali, presente il primo commesso, da'tre depositari delle chiavi. Ove alcuno di questi non potesse personalmente intervenire, dovrà esso mandar in luogo suo una persona di sua fiducia. Ma i rami non potranno essere cavati fuori se non sia presente almeno uno dei depositari delle chiavi.

Art. 13. I rami, estratti che siano, si consegneranno, in presenza del direttore o persona di sua fiducia, al primo commesso ed allo ispettore economo, i quali ne faranno ricevuta, notandovi il numero di catalogo ed il titolo di ciascun ramo, e quante stampe occorra tirarne.

Art. 14. Questi rami, di cui dovran rispondere il primo commesso e l' ispettore economo, si custodiranno per tutto il tempo che non siano adoperati, in armadi chiusi anch'essi a tre diverse chiavi, tenute dal direttore e dai due predetti ufficiali.

Art. 15. Il primo commesso verrà notando via via in un registro che sarà tenuto dal direttore i titoli dei rami che si adoperano, i numeri corrispondenti dell'inventario generale, la quantità delle stampe da farsi di ciascun rame, e la quantità dei fogli di carta che a ciò occorrono.

Art. 16. Si eccettuano dalla stampa i rami stanchi o logori da ritoccarsi; dei quali prenderà la consegua il direttore, a cui è affidata la cura di invigilare sull'opera dei ritocchi.

Art. 17. Nel cavar fuori altri rami da' loro scaffali, si riporranno in questi i rami ultimamente adoperati per la stampa (pigliando cura il direttore che siano ben ripuliti) e i rami che nuovamente si fossero incisi.

Art. 18. Le stampe si custodiranno come i rami, e a mano a mano che lo spaccio di esse il richieda, s'estrarranno dal loro deposito nei modi prescritti agli art. 11, 12 e 13 circa lo estrarre i rami. Se non che, in casi urgenti, potranno esser levate dagli scaffali senza attenderne la facoltà dal ministero.

Art. 19. Delle stampe di un sol foglio si terranno fuori, per lo spaccio, dieci copie, e di quelle di più fogli, tre copie.

Art. 20. La carta per le stampe, con quella sugherina per coprirle e quella per involtarle, sarà data in deposito all' ispettore economo.

Art. 21. I mobili e gli attrezzi saranno consegnati, secondo l'uso che se ne fa ai diversi impiegati della Calcografia, i quali dovranno risponderne.

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Art. 22. Il direttore presiede all'opera della Calcografia ne cura in ogni parte il buon andamento, invigila alla condotta degli impiegati, propone le incisioni da farsi, e quant'altro gli occorra pel bene dell'istituto.

Art. 23. Tiene una chiave degli scaffali, dei rami e delle stampe, ed ognivolta che si estraggano o degli uni o delle altre, deve assistervi.

Art. 24. Ha cura di sciegliere pel servizio della Calcografia i più abili e più diligenti stampatori.

Art. 25. Assiste, a vicenda con l'ispettore economo, al lavoro di ogni impressione dei rami, al quale sarà sempre presente una guardia mandata dal ministero.

Art. 26. Quando le stampe, o per negligenza dello stampatore o per qualche altro accidente, abbiano alcun difetto, il direttore ha facoltà di commettere ad un giovane disegnatore il farvi i convenienti ritocchi, e lo guida nel lavoro.

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Art. 27. Il condirettore aiuta il direttore in tutte le sue incumbenze e ne tiene le veci ad ogni bisogno. È specialmente incaricato di procurare la vendita delle incisioni e il loro spaccio anche all'estero. A quest' uopo egli presenterà ogni trimestre una speciale relazione al Ministero, notando quali incisioni siensi vendute, quali cagioni abbiano o rallentato o favorito lo spaccio delle stampe, e aggiungendo le proposte sia per le misure dei ribassi da assentirsi ai rivenditori, sia per aprire nuovi depositi fuori di Roma ed anche fuori d'Italia, sia per esperimentare altre forme di vendite di stampe, e d'invio di campioni. In questi lavori il condirettore si farà assistere da uno dei commessi.

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Art. 28. Il professore d'incisione insegna, nella Calcografia, l' incisione in rame per condurre fino all' ultima perfezione dell'arte i giovani, che già abbiano dato buona prova di conoscere gli elementi del disegno e dell' incisione. Non è disdetto al direttore od al condirettore di sostenere quest' ufficio.

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Art. 29. L'ispettore economo ha in consegna: 1. Tutta la carta di che è provvista la Calcografia; 2. Tutte le stampe che si vengan facendo dei rami e quelle che la Calcografia acquisti per associazione, le quali come occorra di aprire il deposito delle stampe, saranno ivi, per via di consegna regolare, riposte; 3. Tutte le prove, scarti o stampe difettose; 4. I rami che vengono estratti dal loro deposito per farne la stampa.

Art. 30. Somministra, richiestone dal direttore la carta per la impressione dei rami. Art. 31. Consegna al commesso per la vendita delle stampe (facendosene fare ricevuta) quelle che vengon richieste per lo spaccio, verificato ch'egli abbia esser conforme la richiesta all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 32. Presenta, da lui sottoscritta, al direttore la nota dei rami che abbisognano. Art. 33. D'accordo col direttore fa la compera della carta per uso della Calcografia, e provvede a tale acquisto per via di ordinazioni in iscritto, notando nelle relative lettere i prezzi convenuti.

Art. 34. Fa pure le altre spese per la stamperia e per l'uffizio, delle quali, ogni mese, compila la nota da trasmettersi al ministero.

Art. 35. Assiste all'operazione delle impressioni, come è prescritto dall'art. 25. Art. 36. Riceve dallo stampatore le nuove stampe e le custodisce finchè non siano

riposte nel deposito.

Art. 37. Le novelle stampe che meritino particolare riguardo, sono da esso consegnate (per riporle nel deposito) coperte di carta sugherina di Francia.

Art. 38. Prima di fare la consegna tanto della carta per la impressione dei rami, quanto delle stampe per la vendita, deve marcare ogni foglio con un bollo a secco avente la iscrizione: R. Calcografia Romana.

Art. 39. Nel consegnare le stampe da riporre nel deposito, se ne fa dare ricevuta, di cui poi manda copia al ministero.

Art. 40. Quando vengono estratti da'loro depositi rami ed esemplari di stampe, l'ispettore economo deve assistervi.

Art. 41. Dentro i primi tre giorni d'ogni mese, deve mandare al ministero un quadro dimostrativo della quantità e qualità della carta esistente nella Calcografia ed affidata alla sua custodia; distinguendo la carta che v'era al principio, e quella comperata e adoperata nel corso del mese precedente, e quindi quella rimasta. Un quadro si fatto deve mandare anche delle stampe estratte dal deposito e di quelle ripostevi.

Art. 42. Ha pure obbligo di tenere un registro di tutte le vendite che vien facendo la Calcografia; e deve notarvi i numeri e i prezzi di catalogo delle stampe vendute, e i loro prezzi netti, acciocchè possa poi a fin d'anno compilare il conto generale da presentarsi al ministero.

Art. 43. Deve inoltre, dentro i tre primi giorni d'ogni mese, mandare al ministero il conto del mese scaduto, cioè la nota delle spese occorse e dei pagamenti da farsi.

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Art. 44. Il primo commesso della R. Calcografia tiene anco l'ufficio di segretario della Commissione artistica.

Art. 45. Deve esser versato nella parte teoretica delle belle arti.
Art. 46. Sta nell'uffizio, per sei ore almeno, tutti i giorni feriali.

Art. 47. Interviene a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie della commissione artistica e ne distende gli atti.

Art. 48. Dev'esser presente alle aperture dei depositi de' rami e delle stampe, e alla segnatura di queste col bollo a secco.

Art. 49. Tiene un registro delle stampa che vengono estratte dal deposito o ripostevi, un registro delle richieste di provvisioni di carta, e il Protocollo di tutte le lettere, degli ordini, rapporti, ecc., riguardanti la disciplina e l'amministrazione della Calcografia.

Art. 50. Compila i contratti che fa la Calcografia, dei quali forma un fascio separato, distinguendoli con numeri progressivi e pigliandone nota in un registro a parte, ove, oltre il dare un cenno della natura del contratto, segnerà il nome dell'altro contraente. Art. 51. Rilascia copia legale del contratto all'artista interessato.

Art. 52. Dà copia di tutti gli atti della commissione artistica al direttore.

R. D. n. 662.

Istituzione di una Giunta consultiva di storia, archeologia

e paleografia presso il ministero della pubblica istruzione.

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Considerando che cresce quotidianamente il bisogno di provvedere ad un ordinato sistema di indagini e di studi per iscoprire e conservare le antiche reliquie delle precedenti civiltà italiche, e per ordinare e pubblicare i tesori paleografici ed archeologici, di cui è ricca ogni parte d'Italia, e più quelle parti che da ultimo sono state unite al regno; considerando che a dirigere la ricerca e ad assicurare la conservazione dei documenti e dei monumenti, i quali per rispetti storici ed artistici vogliono essere riguardati come parte preziosa del patrimonio della nazione, si richiede il sussidio di cognizioni pratiche e speciali, e di pronti, ponderati ed autorevoli consigli; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il ministero della pubblica istruzione una Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia, a formare la quale saranno chiamati uomini chiari per opere pubblicate, per singolare perizia nelle discipline artistiche, e per lunga pratica delle carte antiche, degli scavi e dei monumenti.

Art. 2. Il ministro della pubblica istruzione ci proporrà i nove consultori che dovranno comporre la Giunta, e che avranno facoltà di scegliere fra di essi il presidente della Giunta medesima.

Art. 3. Questa Giunta consultiva si raccoglierà una volta ogni mese presso il ministero della pubblica istruzione. Il giorno della riunione sarà indicato dal ministro nella lettera di convocazione, da spedirsi una settimana prima di ogni tornata. Alla Giunta consultiva dovranno essere sottoposte tutte le questioni relative all'ordinamento degli archivi dipendenti dal ministero di pubblica istruzione, alle pubblicazioni di documenti storici, all'indirizzo degli studi e delle ricerche archeologiche e degli scavi d'antichità, ed alla conservazione e restaurazione dei monumenti nazionali.

Art. 4. Ogni volta che il ministro lo giudichi opportuno, interverranno alle sedute della Giunta consultiva i soprintendenti degli scavi di Roma e di Napoli, il presidente della commissione centrale delle antichità di Sicilia, e il presidente della deputazione archeologica di Firenze, che ha in cura la conservazione delle antichità etrusche. Essi saranno sempre invitati ad intervenire quando si trattino questioni attinenti alla loro amministrazione.

Art. 5. La Giunta consultiva potra, col consenso del ministro, invitare ad assisterla ne'suoi studi anche altri cultori delle discipline storiche, archeologiche e paleografiche, i cui voti però saranno registrati separa

tamente.

Art. 6. La Giunta consultiva dovrà proporre al ministro della pubblica

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