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istruzione tutte le provvigioni che credesse opportune per promuovere lo studio della storia nazionale, la scoperta e la conservazione delle antichità, il migliore ordinamento degli archivi storici e delle raccolte archeologiche.

Art. 7. Il ministro potrà, secondo le occorrenze e per facilitare i lavori della consulta, ripartirla anche in tre sezioni: una per le questioni storiche e paleografiche, una per le questioni archeologiche, e la terza per la classificazione e la conservazione dei monumenti nazionali. Le sezioni potranno, in caso di urgenza, riunirsi anche separatamente. Il presidente però della Giunta consultiva manterrà l'unità e la concordia dei lavori delle tre sezioni, e indicherà, nel caso di sedute separate, i consultori che dovranno tenere in ciascuna sezione l'ufficio di vicepresidente.

Art. 8. I consultori ordinari durano in ufficio tre anni. Le loro funzioni sono gratuite. Ogni volta che intervengono effettivamente alle riunioni della consulta avranno diritto alle indennità di viaggio.

Art. 9. Ogni anno la Giunta consultiva pubblicherà una relazione, in cui renderà conto dei suoi lavori e delle condizioni degli studi storici ed archeologici in Italia.

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R. D. n. 661. Disposizioni per gli assegni di corredo per la fanteria, la cavalleria ed artiglieria.

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Visto il Nostro decreto del 7 gennaio 1870, che determino l'assegno di primo corredo per la fanteria in lire 120, e quello per la cavalleria ed artiglieria in lire 170; visto il Nostro decreto del 13 novembre 1870 che institui i distretti militari, e con essi i magazzini distrettuali; - ritenuta la necessità di assicurare la conservazione in buono stato degli oggetti di vestiario e del materiale dei magazzini dei distretti e dei corpi; - considerando essere all'uopo conveniente di ritirare nei detti magazzini gli oggetti di corredo non necessari ai soldati che sono congedati; vista la relazione del Nostro ministro della guerra e sulla proposta, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'assegno di primo corredo, stabilito dal regio decreto del 7 gennaio 1870, viene suddiviso in due distinte quote, delle quali: - la prima in lire 90 per i corpi a piedi, ed in lire 140 per la cavalleria e artiglieria sarà accreditata sul conto di massa di ciascheduno individuo arruolato; la seconda in lire 30, uguale per tutti i corpi, costituirà un fondo da convertirsi in indennità per manutenzione e rinnovazione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi.

Art. 2. L'ammontare della seconda quota, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà inscritto nello stato di prima previsione delle spese del ministero della guerra, sotto il titolo di indennità per manutenzione e rinnovazione del materiale, e sarà corrisposto ai consigli di amministrazione dei distretti e dei corpi secondo il riparto che ne farà il ministro della guerra.

Art. 3. All'atto del licenziamento con congedo illimitato od assoluto, saranno ritirati al soldato ed accreditati sul suo conto di massa, al prezzo della classe cui saranno assegnati, gli oggetti di corredo che siano ancora suscettibili di servizio.

Art. 4. Nulla è innovato riguardo all'assegno di primo corredo per gli arruolati nel corpo dei reali carabinieri, il quale continuerà nella misura stabilita dal regio decreto 25 agosto 1861, e sarà tuttora accreditato integralmente agli individui. Il Nostro ministro della guerra provvederà con apposite istruzioni all'esecuzione di questo decreto, che avrà effetto dal 1 del corrente mese.

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D. M.

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Esami di ammissione ad applicato, vice-segretario e computista, e di promozione a segretario e ragioniere nell' amministrazione delle finanze.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 marzo 1872

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto del 31 ottobre 1871, num. 518, concernente gli esami di ammissione ad applicato, e vicesegretario e computista, e di promozione a segretario e ragioniere nell'amministrazione delle finanze, - determina quanto segue:

Art. 1. Gli esami prescritti dal regio decreto 31 ottobre 1871, numero 518 (serie seconda) (vol. XX, p. 920), sono di due specie: La prima, per le ammissioni ai posti di applicato e di computista nel ministero delle finanze e nella direzione del debito pubblico, e di vigesegretario e di computista nelle intendenze di finanza; La seconda, per le promozioni ai posti di segretario e di ragioniere nelle dette amministrazioni centrali o nelle provinciali.

Art. 2. Gli aspiranti ai posti di applicato, di vicesegretario e di computista dovranno presentarne domanda al ministero delle finanze (segretariato generale), indicando a quale di questi posti intendano di concorrere.

Gli impiegati in attività di servizio che intendessero di concorrere tanto a questi posti, come a quelli di segretario o di ragioniere, dovranno farne pervenire domanda al segretariato generale del ministero delle finanze per mezzo delle amministrazioni centrali o provinciali da cui dipendono, e gli impiegati in disponibilità dovranno farne pervenire domanda direttamente

al segretariato generale anzidetto. Alle domande sarà allegata una tabella di servizio, vista e certificata dai capi delle rispettive amministrazioni. Art. 3. Le domande di concorso degli aspiranti estranei all'amministrazione dello Stato dovranno essere corredate dei seguenti documenti : - a) atto di nascita, da cui consti avere l'aspirante raggiunta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30; - b) documento che provi di aver conseguito almeno la licenza liceale o quella di un istituto tecnico; c) certificato di buona condotta e di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del proprio paese; - d) fede di specchietto rilasciate dalla competente aurità giudiziaria ; e) tabella di servizi eventualmente prestati presso la amministrazione dello Stato o presso società o case industriali o commerciali. Art. 4. Nelle domande di cui è parola ai precedenti articoli, dovrà indicarsi il domicilio dell'aspirante, ed in quale delle città fissate dall' articolo 11 egli intenda di subire gli esami.

Art. 5. Gli aspiranti ai posti di segretario o di ragioniere dovranno presentare all'amministrazione centrale, od all' intendenza da cui dipendono, domanda corredata dei seguenti documenti: - a) tabella di servizio, vista e certificata dai capi delle rispettive amministrazioni; b) diplomi, se ne abbiano, di laurea di un' università o di una scuola di applicazione del regno; ovvero diplomi di corsi completi nelle scuole superiori di commercio in Venezia, o di agricoltura in Milano, o navale in Genova, nel museo industriale di Torino, o nelle scuole superiori di guerra e di marina.

Art. 6. Il ministero delle finanze (segretariato generale) prenderà in esame le domande e i titoli degli aspiranti, ed escluderà quelli che non avessero i requisiti necessari, secondo le rispettive categorie e carriere, per essere ammessi al concorso, e così anche quelli che non avessero i requisiti voluti dall'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1871, ed i punti di operosità e di diligenza richiesti dal successivo articolo 8.

Art. 7. Le domande dovranno essere presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso che sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno. Prima del giorno fissato per gli esami, da annunziarsi anche nella gazzetta ufficiale, gli aspiranti riceveranno avviso della loro ammissione. Art. 8. Vi saranno programmi di esami distinti : 1. Per i posti di applicato presso il ministero delle finanze o la direzione generale del debito pubblico, e di vicesegretario presso le intendenze di finanza; i posti di computista presso le stesse amministrazioni; di segretario; 4. Per quelli di ragioniere. I Essi programmi sono stabiliti e approvati in conformità delle tabelle A, B, Ce D allegate al presente decreto.

2. Per

3. Per i posti

Art. 9. Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi; gli esami orali potranno farsi secondo il numero dei candidati, in uno o in più giorni consecutivi.

Art. 10. Gli esami scritti verseranno sopra altrettanti temi, formulati sulle materie comprese nei programmi, quante sono le parti in cui i programmi stessi sono rispettivamente suddivisi. Gli esami orali verseranno

sopra materie comprese in ciascuna parte del programma, diverse da quelle sulle quali furono formulati i temi per gli esami scritti.

Art. 11. Gli esami di tutti gli aspiranti si faranno nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, dinanzi a commissioni istituite dal ministero delle finanze, presiedute da un commissario da lui designato, e composte:

di un giudice del tribunale, di un consigliere di prefettura, di un direttore o professore di università, istituto superiore, liceo o istituto tecnico, di un ragioniere dell' intendenza.

Un impiegato dell' intendenza, a scelta del

presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 12. Sarà nominata presso il ministero delle finanze una commissione centrale composta di sette membri eletti dal ministero delle finanze e cioè : un consigliere della Corte dei conti, presidente, un funzionario dell'amministrazione centrale delle finanze, di grado eguale o superiore a quello di capo di divisione, un ragioniere della Corte dei conti,

Un

un capo ragioniere del ministero delle finanze, - tre fra i commissari deputati a presiedere le commissioni di cui all'articolo precedente. capo sezione del ministero delle finanzě, a scelta del presidente della commissione, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 13. I temi per gli esami scritti saranno stabiliti dalla commissione centrale, e comunicati per mezzo del ministero delle finanze (segretariato generale) ai presidenti delle commissioni locali, in due pieghi raccomandati, e dovranno rimanere suggellati fino all'ora dei singoli esami, in cui verranno aperti alla presenza di tutta la commissione e degli aspiranti. In un piego si conterranno i temi dell' esame pel primo giorno, e nell'altro quelli pel secondo. I pieghi porteranno rispettivamente la indicazione di temi per il primo o secondo giorno dell'esame scritto degli applicati e vicesegretari, o dei computisti, o dei segretari, o dei ragionieri.

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Art. 14. Le prove scritte potranno, in ciascun dei due esami, durare dieci ore, scadute le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non fossero ultimati. In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle commissioni, che faranno imprimere su ciaschedun foglio il bollo dell' intendenza.

Art. 15. Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e consultare scritti o stampati all' infuori dei testi di quelle leggi o regolamenti che potranno richiedere e che dovranno essere somministrati a cura delle commissioni. Quando constasse, o vi fosse fondato sospetto di comunicazioni tra loro o con estranei, le commissioni potranno escludere gli aspiranti dall'esame orale, considerando come nulle le prove scritte ed esponendo nel processo verbale le cause che motivarono la esclusione.

Art. 16. Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno nella sala degli esami essere sempre presenti per turno almeno due membri della commissione, ed i due ultimi cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicuran

al segretariato generale anzidetto. Alle domande sarà allegata una tabella di servizio, vista e certificata dai capi delle rispettive amministrazioni. Art. 3. Le domande di concorso degli aspiranti estranei all'amministrazione dello Stato dovranno essere corredate dei seguenti documenti : a) atto di nascita, da cui consti avere l'aspirante raggiunta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30; - b) documento che provi di aver conseguito almeno la licenza liceale o quella di un istituto tecnico ; c) certificato di buona condotta e di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del proprio paese; - d) fede di specchietto rilasciate dalla competente aurità giudiziaria ; e) tabella di servizi eventualmente prestati presso la amministrazione dello Stato o presso società o case industriali o commerciali. Art. 4. Nelle domande di cui è parola ai precedenti articoli, dovrà indicarsi il domicilio dell'aspirante, ed in quale delle città fissate dall' articolo 11 egli intenda di subire gli esami.

Art. 5. Gli aspiranti ai posti di segretario o di ragioniere dovranno presentare all' amministrazione centrale, od all' intendenza da cui dipendono, domanda corredata dei seguenti documenti: - a) tabella di servizio, vista e certificata dai capi delle rispettive amministrazioni; - b) diplomi, se ne abbiano, di laurea di un' università o di una scuola di applicazione del regno; ovvero diplomi di corsi completi nelle scuole superiori di commercio in Venezia, o di agricoltura in Milano, o navale in Genova, nel museo industriale di Torino, o nelle scuole superiori di guerra e di marina.

Art. 6. Il ministero delle finanze (segretariato generale) prenderà in esame le domande e i titoli degli aspiranti, ed escluderà quelli che non avessero i requisiti necessari, secondo le rispettive categorie e carriere, per essere ammessi al concorso, e così anche quelli che non avessero i requisiti voluti dall'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1871, ed i punti di operosità e di diligenza richiesti dal successivo articolo 8.

Art. 7. Le domande dovranno essere presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso che sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno. Prima del giorno fissato per gli esami, da annunziarsi anche nella gaz

zetta ufficiale, gli aspiranti riceveranno avviso della loro ammissione.

2. Per

Art. 8. Vi saranno programmi di esami distinti : 1. Per i posti di applicato presso il ministero delle finanze o la direzione generale del debito pubblico, e di vicesegretario presso le intendenze di finanza; i posti di computista presso le stesse amministrazioni; 3. Per i posti di segretario; 4. Per quelli di ragioniere. - Essi programmi sono stabiliti e approvati in conformità delle tabelle A, B, Ce D allegate al presente decreto.

Art. 9. Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi; gli esami orali potranno farsi secondo il numero dei candidati, in uno o in più giorni consecutivi.

Art. 10. Gli esami scritti verseranno sopra altrettanti temi, formulati sulle materie comprese nei programmi, quante sono le parti in cui i programmi stessi sono rispettivamente suddivisi. Gli esami orali verseranno

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