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Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del ministero di Grazia, Giustizia e de' Culti in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

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Modo di pagamento ai comuni per somministrazioni mi

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1872

Relazione a S. M.

SIRE, I regolamenti per le somministrazioni alle truppe in marcia distaccate ed agli alloggiamenti, che la legge 4 agosto 1861, n. 142, estese a tutte le provincie del regno, non che le speciali disposizioni tuttora vigenti nelle provincie venete e nelle provincie romane stabiliscono che i pagamenti si facciano dal governo ai comuni mediante spedizione per parte di questi delle contabitità relative.

Tali contabilità, ordinariamente inviate per mezzo della rispettiva prefettura alle intendenze militari, vengono da dette intendenze assestate di concerto col comune interessato e quindi trasmesse al ministero che, riconosciutane la regolarità spedisce il relativo mandato di pagamento.

Per quanto solleciti siano gli uffici che verificano simili contabilità, di frequente accadono considerevoli ritardi nei pagamenti e quindi ne derivano lagnanze per parte dei comuni creditori.

luoltre questo sistema di pagamento, utile all'epoca in cui emanarono i regolamenti e disposizioni sulla materia, sarebbe ora di ostacolo alla chiusa delle contabilità dei corpi, che la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive si faccia trimestralmente, e deve quindi essere modificato.

Pare al referente che se si adottasse il temperamento di far pagare volta per volta, sempre quando sia possibile, le somministrazioni dai comandanti stessi delle truppe, che ne abbisognano, si avrebbe il vantaggio di evitare le contabilità tra i municipi ed il governo, e si otterrebbe nello stesso tempo una qualche economia, sia perchè il pagamento essendo immediato si possono ottenere facilitazioui nei prezzi, sia perché con tal modo dovendo i consigli amministrativi dei corpi essere informati delle somministrazioni quasi all'atto stesso in cui sono fatte, più efficace è il contratto della spesa e più facilmente si ottiene che tali somministrazioni siano mantenute nei limiti delle competenze. Al pagamento dei mezzi di trasporto della paglia, delle legna, del pane, dei viverì e dei foraggi provvederebbero i corpi con gli assegni a tal uopo stabiliti.

Una sola eccezione sarebbe ancora mantenuta provvisoriamente per le somministrazioni d'alloggio per parte dei comuni, le quali continuerebbero ad essere soddisfatte direttamente dal ministero a carico del bilancio, attesa la difficoltà di effettuare un giusto riparto tra i corpi di questa spesa perché è limitata a poche località. Per tali somministrazioni la truppa continuerebbe a rilasciare i buoni alle amministrazioni comunali, le quali poi compilata la relativa contabilità trimestrale la trasmetterebbero direttamente

all'ufficio di revisione per le contabilità dei corpi, che ne opererebbe la verificazione e la relativa liquidazione.

Quando questa proposta incontri il Sovrano gradimento, prego la M. V. di volere apporre la augusta sua firma all' unito schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le regie patenti 9 agosto 1836, n. 153 e 154, ed iregolamenti annessi, non che i regi decreti 27 gennaio 1851, n. 1204 e 24 dicembre 1860, n. 4526; patenti e decreti relativi alle somministrazioni a farsi dai comuni alle truppe; vista la legge 4 agosto 1861, n. 142, che modifica ed estende a varie provincie del regno l'applicazione delle regie patenti e dei decreti surriferiti; visti la legge 27 luglio 1862, n. 723, ed il regio decreto 23 dicembre stesso anno, n. 1050, che prorogano le disposizioni della prefata legge 4 agosto 1861; viste le speciali disposizioni tuttora vigenti nelle provincie venete e nelle provincie romane; sulla proposta dei ministri dell' interno e della guerra; abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso (v. III, p. 902, 930, 950; v. VI, p. 126; v. VII, p. 127); Art. 1. A datare dal 1 aprile 1872, i mezzi di trasporto, la paglia, la legna, il pane ed i foraggi, che talvolta i comuni del regno somministrano alle truppe, saranno direttamente pagati dal comandante del corpo o reparto di corpo che richiede dette somministrazioni.

Il pagamento dei mezzi di trasporto si effettuerà appena che il servizio, per il quale tali mezzi furono requisiti, risulti compiuto.

Il pagamento della paglia, della legna, del pane, dei viveri e dei foraggi avrà sempre luogo all'atto stesso in cui sono fatte tali somministrazioni.

Art. 2. Le prestazioni indicate all'articolo precedente, che occorra dover fare a militari in marcia isolatamente ed a drappelli di truppa non comandati da ufficiali, saranno pagate all'amministrazione comunale direttamente dal comandante il distretto militare nella cui circoscrizione si trova il comune, sulla presentazione dei relativi titoli di credito che a tale effetto il comune stesso gli dovrà inviare alla fine di ogni trimestre.

Art. 3. Sino a tanto che non siano unificate le tariffe delle indennità dovute ai comuni per le somministrazioni d' alloggio, il pagamento di tali indennità continuerà ad esser fatto secondo venne sin qui praticato.

Art. 4. La compilazione per parte dei comuni dei prospetti trimestrali che, giusta il regolamento 9 agosto 1836, devono spedire col mezzo delle prefetture, rimane perciò limitata alla parte riferentesi agli alloggi.

Il ministro della guerra stabilirà le norme per l' eseguimento di questo decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 28 gennaio 1872.
VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI G. LANZA.

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Vetture per ogni cavallo e miglio (chil. 1. 489). L.

Avvertenze

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relative a tutti i comuni, eccettuati quelli delle provincie romane. Nel passaggio di monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel traino dei carri ed altri veicoli, spetta ai comuni che le avranno provviste l'aumento del 20 per cento sui prezzi stabiliti dalla tabella suddetta.

Pei trasporti in vetture pubbliche o private, l'importo sarà pagato a seconda delle consuetudini locali.

Dato a Roma, addi 28 gennaio 1872.

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Sulla proposta del Nostro ministro delle finanze; sentito il consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono condonate le multe incorse dai possessori dei fabbricati in occasione della revisione generale per le seguenti contravvenzioni:

a) Per omessa indicazione nella scheda del reddito relativo a quei fabbricati che nel primo accertamento furono ritenuti definitivamente rurali, e perció esenti da imposta - b) per la stessa omissione relativamente ai fabbricati civili quando dalla dichiarazione risulti avere il contribuente inteso di confermare il reddito fissato col primo accertamento, a meno che la rendita definitivamente accertata nel 1871 ecceda di un quarto quella precedente, nel qual caso resta ferma la multa relativa a detta eccedenza; c) per tardiva presentazione della scheda di dichiarazione, purchè questa sia stata fatta non oltre il 31 maggio 1871.

Art. 2. Sono pure condonate le multe applicate sugli aumenti di reddito fatti dall'agente al seguito di concordato col contribuente risultante dagli atti di accertamento.

Ordiniamo, eсс. — Dato a Firenze, addì 8 gennaio 1872.

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R. D. n. 666. Notificazione all'ufficio comunale dei cambiamenti di abitazione nell'interno di un comune.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 febbraio 1872
Relazione a S. M.

Sire, L'articolo 9 della legge 20 giugno 1871 sul censimento generale della popolazione del regno stabilisce che in ogni comune vi debba essere un registro di popolazione, compilato, o, dove già esistesse, corretto secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento.

Il registro di popolazione, dovendo avere per base le notizie accertate mercè del censimento, non potrebbe funzionare immediatamente e fin dar principii del nuovo anno; quando appunto è incominciata la ricollezione delle schede di famiglia (che sono base al censimento), e, dopo la ricollezione, il minuto spoglio delle schede, che è necessario a mettere in evidenza i risultati del censimento medesimo.

È dunque necessità che, dal giorno del censimento al giorno dello impianto o cor

rezione del registro in ciascun comune, debba decorrere un periodo di tempo nel quale siano menate a termine e le operazioni proprie a raccogliere le risultanze del censimento e le operazioni proprie all'impianto o correzione del registro suddetto.

In questo periodo intermedio avverranno dei mutamenti nello stato della popolazione rispetto alle notazioni raccolte nel censimento del 31 dicembre, sia per effetto delle nascite, morti, scomposizioni e ricomposizioni di famiglie, sia in conseguenza dei cambiamenti di residenza abituale, di domicilio, o di abitazione nell'interno de' comuni; i quali cambiamenti la legge del 20 giugno ha imposto di tenere in evidenza agli effetti del registro di popolazione. Epperò gli è necessario che di coteste, dirò intermedie variazioni di popolazione, sia tenuta ragione in via almeno transitoria; affinchè a ciascuna amministrazione comunale sia dato modo di poter riferire e ridurre i dati raccolti nel censimento del 31 dicembre alla espressione del vero stato della popolazione di quel giorno in cui andrà in vigore il nuovo registro; per l'impianto definitivo del quale saranno a tempo debito pubblicati gli opportuni ordinamenti.

A provvedere intanto alla notizia delle variazioni che succederanno in questo periodo intermedio, è ordinato il regio decreto, di cui ho l'onore di sottoporre lo schema alla Maestà Vostra. Il quale decreto, riferendosi agli articoli 8 e 9 della legge del 20 giugno determina, in via transitoria, le forme e i termini entro cui si avranno a fare le notificazioni dei cambiamenti di residenza ed abitazione voluti dalla legge suddetta agli effetti del registro di popolazione.

Se la Maestà Vostra approva lo schema che ho l'onore di presentarle, si compiaccia di sanzionarlo dell'augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 20 giugno 1871, n. 297 (Serie 2a), agli articoli 7, 8, 9 e 11 (v. XX, p. 284); sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto con quello dell'interno, abbiamo decretato e decretiamo:

1. A cominciare dal 1 gennaio 1872 i cambiamenti di abitazione nell'interno di un comune dovranno essere notificati all'ufficio comunale entro giorni trenta dall'avvenuto cambiamento.

2. L'obbligo di tale notificazione incombe tanto al locatore della casa dove entrino nuovi abitatori, quanto a chi vi entri ad abitare. - Se trattasi di una famiglia, l'obbligo incombe al capo di famiglia; se di persona soggetta a tutela o a curatela, o se di un corpo morale, incombe al tutore, curatore od amministratore. La notificazione fatta da uno degli

obbligati esonera gli altri.

3. Il sindaco, a chi lo richiegga, dovrà rilasciare ricevuta dell'avvenuta notificazione senza spesa di sorta da parte del dichiarante.

4. Dove già fossero in vigore ordinanze locali, che impongono la notificazione, di cui all'art. 1, è fatta facoltà al sindaco sia di mantenerle in vigore, sia di modificarle a sensi del presente decreto. In nessun caso però il termine concesso per le notificazioni potrà essere maggiore di giorni trenta.

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