piena sicurezza il suo giudizio sul rendiconto annuale, quando sa che gli annessi documenti furono già esaminati e riconosciuti dall'Ufficio di riscontro Le operazioni poi che concernono l'esame dei titoli estinti, sulle quali deve esser portato il giudizio del riscontro, debbono essere eseguite in contraddittorio dell'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale ha modo così di operare anche per sua parte un più efficace controllo sugli esecutori dei pagamenti. Fermata così l'attenzione del sottoscritto sopra tali materie, egli ha stimato conveniente di proporre in questa massima occasione una deliberazione in proposito dei capitali non riscossi entro il periodo di cinque anni dalla data della loro esigibilità, dei quali è stabilito col Regolamento approvato con Reale Decreto 25 agosto 1863, no 1437 (articolo 185), che debba eseguirsi il versamento alle Casse di depositi e prestiti, in cui debbono trattenersi come fondi di valor nominale fino alla loro realizzazione. Ritenuto che i detti capitali, qualora vadano soggetti a prescrizione, divengono necessariamente proprietà erariale, vuolsi disporre che, trascorso il termine di detta prescrizione, qual è stabilito dalle Leggi, senza che gli interessati abbiano comprovato il loro diritto di proprietà, i capitali medesimi vengano riversati nelle Casse dello Stato, come entrata eventuale del Tesoro. V. Celerif. 1863, pag. 2737. Il sottoscritto pertanto, considerando pure che siffatti provvedimenti tornano più che mai opportuni adesso che anche il servizio di Cassiere dell'amministrazione del Debito Pubblico sarà esercitato dalla Banca, non ha esitato di riunire entrambe le succitate disposizioni in uno schema di Decreto, che si onora di sottoporre a V. M., pregandola di volergli accordare la Sovrana sanzione. (N. 2665) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865. Nuove attribuzioni affidate all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo: Art. 4. L'Uffizio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico eseguirà dal 1° gennaio 1866 anche il riscontro dei pagamenti che vengono fatti tanto per il servizio delle rendite e per gl'interessi delle obbligazioni, quanto per quello dell'estinzione e per altre contabilità affidate alla Direzione Generale medesima. 2. Le operazioni di riscontro indicate nell'articolo precedente saranno eseguite in contraddittorio della Direzione del Debito Pubblico nel mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti. Compiute le scritture dopo le operazioni di riscontro, i documenti giustificativi dei pagamenti stessi saranno ritirati dall'Ufficio di riscontro e consegnati alla Corte dei conti. 3. A cominciare dall'anno 1866, la contabilità del Debito Pubblico sarà tenuta distinta secondo le scadenze che si maturano in ogni anno. Nel conto annuale saranno dimostrate in modo separato le rate maturate se condo l'anno da cui derivano, sino a che ne avvenga la prescrizione. 4. I capitali non, riscossi entro il periodo di cinque anni dalla loro esigibilità saranno versati nella Cassa dei depositi e dei prestiti. 5. Trascorso il periodo di prescrizione stabilito dalle Leggi senza che alcuno abbia giustificato il diritto di proprietà sui detti capitali, ne sarà riversato l'ammontare nelle Casse dello Stato come entrata eventuale del Tesoro. Ordiniamo eсс. - Dato a Firenze addì 21 novembre 1865, VITTORIO EMANUELE. - QUINTINO SELLA. (N. 2651) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 1865. E' soppressa la Direzione compartimentale delle Poste in Ancona. Visti i nostri Decreti del 14 maggio 1863 e del 25 giugno 1865; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: La Direzione compartimentale delle Poste istituita nella città di Ancona con Decreto del 14 maggio 1863 è soppressa dal primo gennaio 1866. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 26 novembre 1865. (Ν. 2653) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 1865. Temporaria occupazione del Convento di S. Pietro in Cento. Vista la Legge 22 dicembre 1861 e l'altra del 24 dicembre 1864, ecc. È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto di occupare temporaneamente il Convento di San Pietro in Cento, secondo le norme stabilite dalle citate Leggi. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addi 29 novembre 1865. (N. 2655) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865. Istituzione d'una Succursale della Banca Nazionale a Cosenza, Girgenti e Salerno. VITTORIO EMANUELE II, ЕСС. ВСС. Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della Banca Nazionale delli 15 e 29 novembre 1865; sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo: Art. 4. È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale in ciascuna delle città di Cosenza, Girgenti e Salerno, in conformità delle citate deliberazioni. - V. Celerif. 1859, pag. 1121. Art. 2. Dette Succursali saranno rette secondo il disposto degli statuti approvati col nostro Decreto del 1o ottobre 1859, no 3622. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865. inserto nella Gazzetta Uffiziale il 20 dicembre 1865. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Vista le Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le Provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni accennate nella detta Legge, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice; visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, no 2364, col quale si mandò a pubblicare il detto Codice di commercio, da aver esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 4. Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impreso prima dell'attivazione del nuovo Codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del medesimo, se già era stata conseguita l'autorizzazione voluta dalle Leggi anteriori, o se, a norma di queste, non ne era richiesta alcuna. - Tuttavia anche il detto eserciz o potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante e dal consiglio di famiglia o di tutela a norma dell'articolo 10 del nuovo Codice. 2. Le società e le associazioni commerciali già esistenti al giorno delPattuazione del nuovo Codice sono regolate dalle Leggi anteriori. - Se da queste Leggi non era richiesta la pubblicazione del contratto di società, si eseguiranno il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli art. 158 e 161 del nuovo Codice, e i termini per adempiervi comincieranno a decorrere dal 1° gennaio 1866, salvi i diritti anteriormente acquistati. 3. Anche per le società commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso; e se trattasi di società in accomandita per azioni o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per Decreto Reale, quantunque la società esistesse senza tale autorizzazione per non essere richiesta dalle Leggi anteriori. 4. I diritti, compresi quelli di regresso, e gli obblighi relativi a cambiali anche proprie o secche emesse sotto l'impero della Legge generale di cambio 25 gennaio 1850, vigente nelle Provincie Lombarde, sono regolati dalla stessa Legge, salvo ciò che è disposto riguardo alla prescrizione dal'articolo del presente Decreto. Le azioni dipendenti dalle dette cambiali si pro mueveranno però nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile. Pei protesti e per le forme estrinseche delle rivalse si osserveranno le disposizioni del nuovo Codice di commercio. 5. I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime, che hanno acquistato data certa prima dell'attuazione del nuovo Codice, e per i quali siano state adempiute le formalità stabilite dalle Laggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusta le dette Leggi. - La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazione delle navi in costruzione. Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice le formalità stabilite dalle Leggi anteriori per i contratti e gli atti summenzionati non fossero ancora state adempiute, dovrà farsene la trascrizione e l'annotazione nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 346 e 427 dello stesso Codice. 6. 1 privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo Codice conserveranno il loro grado anche riguardo ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto Codice. - L'articolo 290 del nuovo Codice è applicabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attuazione. 7. I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle Leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1° gennaio 1866. 8. I giudizi di distribuzione del prezzo delle navi cominciati prima delP'attuazione del nuovo Codice si proseguiranno nelle forme stabilite dalle Leggi anteriori. - V. Celerif. 1865, pag. 707 e 1269-70. 9. I termini per l'inammessibilità di azioni sono regolati dalla Legge vigente al tempo in cui accade l'avvenimento che dà luogo all'azione. 40. Nelle Provincie di Lombardia i giudizi di concorso dei creditori già aperti al 1° gennaio 1866 sulle sostanze di commercianti saranno proseguiti e condotti a termine secondo le disposizioni del Regolamento generale del processo civile. - Per le insinuazioni non ancora prodotte al 1° gennaio 1866 e per le liti da introdursi con gravami di priorità si osserveranno le forme del nuovo Codice di procedura civile. Continueranno a spedirsi con semplice decreto dell'autorità giudiziaria le cause sopra informazioni ammesse dal curatore alle liti. Le disposizioni transitorie che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative ai gravami di priorità. 11. Nelle altre Provincie del Regno i fallimenti dichiarati prima dell'attuazione del nuovo Co ice sono regolati dalle Leggi anteriori. Tuttavia anche ai detti fallimenti sono applicabili gli articoli 579, 631, 654, 679 del nuovo Codice, e le disposizioni del medesimo sulla riabilitazione del fallito. Ai detti fallimenti si applicano pure le disposizioni del libro III, titolo 1, capo X del nuovo Codice, semprechè le sentenze e gli altri provvedimenti ivi indicati siano pronunziati dopo l'attuazione del medesimo. 42. Le disposizioni penali, cui il nuovo Codice di commercio si riferisce, sono quelle del Codice penale del 20 novembre 1859. Nelle Provincie Toscane s'intendono surrogate alle dette disposizioni penali, in quanto non provvede il presente articolo, le disposizioni del Codice penale toscanò in conformità della tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli. - La pena della sospensione sarà sempre applicata anche in Toscana, come pena accessoria, ai pubblici mediatori, i quali abusando del loro ufficio commettono delitti di competenza dei Tribunali correzionali o dei Pretori. In caso d'inosservanza della sospensione, it condannato incorrerà nella pena del carcere fino a mesi sei, ferma stante la sospensione. 13. L'arresto personale accordato in materia commerciale prima della attivazione del nuovo Codice, non potrà aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal Codice stesso. Ai debitori già arrestati sono a'tresì applicabi i tutti i benefizi del nuovo Codice. Il minor termine da questo fissato per la durata si computerà in ogni caso dal giorno del seguito arresto. 14. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolate dalle leggi anteriori. Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attivazione e per le quali, secondo le Leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiranno col decorso del tempo fissato in esso, computato dal giorno dell'attivazione del medesimo. 15. In tutte le materie che formono il soggetto del nuovo Codice di commercio, dal giorno della sua attuazione cesseranno di aver vigore le Leggi ed i Regolamenti commerciali preesistenti, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CORTESE. TABELLA indicativa delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati nel Codice di commercio e gli articoli del Codice penale toscano del 20 giugno 1853. Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 10 dicembre 1865. Sire! Gli studi omai inoltrati che presso di questo Ministero si compiono affine di dare all'Amministrazione della Marina un ordinamento più adatto alle cresciute esigenze del servizio, hanno determinata la necessità di semplificare i modi di conteggio delle varie spettanze, di cui il foglio generale delle competenze è la dimostrazione. Tra siffatte spettanze v'ha quella della razione legna, di cui gode la bassa orza del Corpo Fanteria di Marina, che pel modo diverso col quale è preentemente ripartita tra sotto-uffiziali, caporali e soldati, porta non poca complicazione nel conteggiarne l'importare. |