5. Saranno considerati come muniti della autorizzazione di comandare battelli per la pesca illimitata ed all'estero i marinari delle diverse Provincie del Regno, che alla pubblicazione del presente Decreto si troveranno abilitati a tale esercizio e quelli che colla denominazione di padroni di pesca, di padrone di pesca e traffico, e di marinaro padrone di pesca e traffico erano autorizzati a comandare battelli di pesca oltre i limiti che giusta il paragrafo 2o dell'art. 139 del citato Codice circoscrivono la pesca limitata. 6. Saranno considerati Costruttori navali di 1a classe, e muniti della relativa patente, oltre gli attuali Costruttori navali di 1a classe, i Costruttori che faranno constare di avere costruito navi di portata superiore a 150 tonnellate. Saranno considerati Costruttori navali di 2a classe e muniti della relativa patente, oltre gli attuali Costruttori navali di 2' classe, i Costruttori che faranno constare di avere costruito navi della portata non minore di tonnellate 31 e non maggiore di 450.- Dovranno però comprovare le condizioni portate dai numeri 1 e 2 dell'art. 27 del citato Codice. 7. I Capitani e gli altri graduati contemplati nel paragrafo a dell'art. 4 del presente Decreto, ed i Costruttori navali di ta e di 2a classe riceveranno senza pagamento di diritti le nuove patenti in iscambio di quelle o degli altri titoli di cui sono attualmente provveduti. - Per la spedizione delle patenti di grado in tutti gli altri casi previsti dal presente Decreto si applicheranno, secondo la specialità dei medesimi, i diritti portati dall'art. 19 della Legge 17 luglio 1861, n° 267, sulle tasse marittime. - Il presente Docreto avrà effetto al 1° gennaio del 1866, in cui entra in vigore il Codice per la Marina mercantile. V. Celerif. 1861, pag. 2017, 2433 e 2445. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865. (N. 2704) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 1° gennaio 1866. Soppressione della Segreteria del Consiglio Forestale presso il Ministero di Agricoltura e Commercio. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il Decreto 14 agosto 1864, N. 1899; sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari d'agricoltura e commercio abbiamo ordinato e ordiniamo: Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1866 è soppressa la Segreteria del Consiglio forestale installato presso il Ministero d'agricoltura e commercio. Le attribuzioni alla medesima affidate rientreranno fra quelle del Ministero stesso. Art. 2. Al relativo Personale sarà provvisto nei termini della Legge 11 ottobre 1863, Ν. 4500. V. Celerif. 1863, pag. 2705 е 2708. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865. (N. 2705) REGIO DECRETO E' soppressa la Segreteria del Consiglio di bonificazione ed irrigazione. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il nostro Decreto 11 settembre 1864, n. 1947; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Ministro per gli affari d'agricoltura e commercio abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1866 è soppressa la Segreteria del Consiglio generale di bonificazione ed irrigazione, istituito presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Le attribuzioni alla medesima affidate rientreranno fra quelle del Ministero stesso. Art. 2. Al relativo Personale sarà provvisto nei termini della Legge 11 ottobre 1863, n. 4500. Ordiniamo ecc. V. Celerif. 1863, pag. 2703 е 2708. TORELLI. (N. 2690) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866. Condizioni per l'invio a Parigi d'un giovane chirurgo napolitano a perfezionarsi nella propria professione. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Veduto il § 10 del Regolamento pel Collegio medico-chirurgo di Napoli, approvato con Reale Decreto del 9 novembre 1861; veduto l'estratto del testamento fatto dal dottor fisico Luigi Tortora, in data del 16 maggio 1744, depositato nell'archivio di Napoli, col quale testamento istituì erede il Sacro Monte della Misericordia di quella città col carico di impiegare il frutto di ducati dieci mila di capitale per mandare un giovane chirurgo a Parigi per meglio apprendere la propria professione; vedute le condizioni apposte dal testatore intorno alla nomina del surricordato giovane, da aver luogo in seguito a concorso, ed alla durata del tempo per cui esso avrebbe potuto godere del beneficio assicuratogli dal fondatore; vedute le norme stabilite dal surricordato testatore per gli esami del concorso, alcune delle quali non possono più essere mantenute per la mutata condizione dei tempi e delle cose; sulla proposizione del nostro Ministro dell'interno, incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il paragrafo decimo della parte prima del Regolamento pel Collegio medico-chirurgico di Napoli, approvato con R. Decreto del 9 novembre 1861, è abrogato. V. Celerif. 1862, pag. 593 e 2031. 2. Il legato fatto dal dottor fisico Luigi Tortora con testamento del 16 maggio 1744 è richiamato alla vera e primitiva sua natura, ed è quindi destinato ad inviare e mantenere per un triennio un giovane chirurgo a Parigi a perfezionarsi nella propria professione. 3. La scelta del giovane chirurgo sarà fatta per via di speciale concorso. 4. Per essere ammesso al concorso l'aspirante dovrà comprovare: a) Di non aver meno di 24 anni di età; - b) Di essere nativo della città di Napoli o delle Provincie Napoletane e Siciliane; - c) Di avere compiuti tutti gli studi teorici e pratici. e di essere laureato in medicina e chirurgia; d) Di essere chirurgo di professione. - Son esclusi dal concorso i forestieri quand'anche avessero ottenuta la naturalizzazione. 5. Le iscrizioni al concorso si riceveranno alla Segreteria della R. Università di Napoli. 6. Il concorso si farà nella Università medesima. Sarà pubblico e saranno annunziati nel giornale ufficiale il giorno e l'ora in cui il concorso avrà luogo. 7. Saranno giudici del concorso cinque professori della facoltà medico-chirurgica della Università di Napoli scelti dal rettore della Università stessa. 8. 11 concorso consisterà nella presentazione di una dissertazione sopra un soggetto appartenente al ramo chirurgico ed in un esame orale La dissertazione dovrà essere stampata stampata e presentata alla segreteria dell'Università per essere distribuita agli esaminatori. 9. In caso di parità di voti avrà preferenza il nativo della città di Napoli, e se la parità dei voti si verificasse fra cittadini e cittadini, o fra nativi delle Provincie Napoletane e Siciliane, la preferenza toccherà a chi meglio sia al possesso della lingua francese. 10. Il nome del vincitore nel corso sarà pubblicato nella Gazzetta Uffciale del Regno. Esso riceverà dal Monte della Misericordia di Napoli, amministratore del legato Tortora, la somma di lire cinquecento che gli varrà pel viaggio e pel primo suo stabilimento in Parigi. In seguito riceverà a rate mensuali la somma annua di lire mille duecento settantacinque e la somma di lire cinquecento alla fine del triennio per le spese di ritorno. 14. Il giovane chirurgo godente del legato Tortora dovrà, durante la sua dimora in Parigi, comprovare ogni trimestre, con apposita attestazione da presentarsi al governo della Congregazione del Monte della Misericordia, gli studi a cui egli attende per perfezionarsi nella chirurgia. Mancando il giovane chirurgo a questa presentazione o constatando che esso non attende con zelo agli studi chirurgici, perderà il diritto alla continuazione del godimento della pensione mensuale ed alla percezione delle cinquecento lire assegnategli pel ritorno. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 9 dicembre 1865. - inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866. Annullamento del R. Viglietto che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il Regio Viglietto 14 marzo 1835 che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa tanto per le occorrenze del servizio, quanto per le ordinarie esercitazioni; considerata la necessità di stabilire tal ramo di servizio sovra altre basi più consentanee all'attuale ordinamento dello Stato e dell'Esercito; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: - 11 R. Viglietto 14 marzo 1835, che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa tanto per le occorrenze del servizio, quanto per le ordinarie esercitazioni, è annullato. - Speciali Istruzioni da emanarsi dal nostro Ministro della Guerra provvederanno in avvenire a tal ramo di servizio. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865. (N. 2691) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866. Variante al Quadro C annesso al Regolamento Postale del 18 settembre 1865. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Veduto il nostro Decreto del 18 settembre ultimo scorso, col quale venne approvato il Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 25 giugno 1865; visto che nel quadro C annesso al Regolamento predetto, fra gli Uffizi Postali di 1 classe, i di cui Cassieri sono tenuti a dare una straordinaria cauzione di lire 300 di rendita, è stato per errore sostituito l'Uffizio di Alessandria a quello di Torino; sulla proposizione del nostro Ministro pei lavori pubblici abbiamo decretato e decretiamo: Agli Uffizi Postali di 1a classe indicati nel quadro C del Regolamento approvato con R. Decreto del 18 settembre ultimo scorso, i di cui Cassieri sono tenuti a prestare una cauzione straordinaria di lire 6,000 in denaro oppure di lire 300 di rendita dello Stato, vuol essere aggiunto l'Uffizio di Torino, cancellando quello di Alessandria, il di cui cassiere dovrà prestare la cauzione stabilita per gli altri in lire 4,000 in denaro, ovvero in lire 200 di rendita. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865. (N. 2713) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 7 gennaio 1866. Sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decret'amo: assumere la denominazione di Rocca Pia. Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865. Ordiniamo ecc. (N. 2666) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 1° gennaio 1866. Disposizioni pel matrimonio dei Mlivari o di coloro che sono assimilati οἱ Militari. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il nostro Decreto 15 novembre 1865, num. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, il quale coll'articolo 69 si riporta pel matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari alle disposizioni contenute dagli articoli 9 e 53 del Regolamento di discipli a militare approvato col Regio Decreto del 30 ottobre 1859; ritenuto che il Decreto suddetto non trovasi inserto nella Raccolta degli Atti del Governo; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, abbiamo decretato e decretiamo: Pel matrimonio di militari o di coloro che sono assimila i ai militari saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare superiormente citato, che sono del tenore scguente: Articolo 9. Uffiziali e funzionari assimilati a grado militare. § 29. Gl'infra indicati uffiziali e funzionari sono assimilati ai gradi seguenti, cioè: al sottotenente: i medici aggiunti, i veterinari in 20 ed i farmacisti militari di 3a classe; Al luogotenente: i medici di battaglione, i veterinari in 10, i farmacisti militari di 2a classe ed i sotto-commissari di guerra aggiunti; Al capitano: Il segretario del Consiglio superiore di sanità militare, i medici di reggimento, l'ispettore aggiunto di veterinaria, i cappellani e farmacisti militari di la classe, ed i sotto-commissari di guerra; Al maggiore: il medico divisionale, ed il commissario di guerra di 2a classe; Al luogotenente-colonnello: il medico capo, l'ispettore del Consiglio superiore di sanità militare, ed il commissario di guerra di 1a classe; Al colonnello: il presidente del Consiglio superiore di sanità militare e l'intendente militare. § 30. Gli uffiziali e funzionari summentovati devono obbedienza, rispetto e deferenza a tutti gli uffiziali superiori al grado cui sono rispettivamente assimilati. Essi hanno diritto, quando sono in divisa e nell'esercizio delle loro funzioni, all'obbedienza dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, ed in ogni circostanza al loro rispetto e deferenza: le mancanze e reati che questi commettessero contro di loro saranno punite come se fossero commesse contro uffiziali. Articolo 53. Matrimoni dei militari. § 195. Niun militare, nè assimilato a grado militare (salvo i militari in congedo illimitato, nelle condizioni richieste dalla legge sul reclutamento) può contrarre matrimonio senza il permesso del Re, emanato per organo del Ministero della guerra, se uffiziale od assimilato ad uffiziale, e del Ministro della Guerra, se di grado inferiore. § 196. Tale permesso non è conceduto ai graduati infradescritti, se non comprovino nel modo prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore che l'uno o l'altro degli sposi, od ambedue insieme posseggono un reddito annuo, cioè: - Di lire 1,200 corrispondenti al capitale almeno di lire 24,000, se uffiziale od assimilato ad uffiziale; Lire 500 corrispondenti al capitale di lire 10,000, se guardarme o sotto-uffiziale del Corpo dei Carabinieri Reali; Lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8,000, se sotto uffiziale di fanteria, cavalleria od artiglieria; Lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6,000, se semplice carabiniere. § 197. Il comandante di corpo nel dar corso alla domanda di matrimonio, esprimerà il suo parere sulla sua convenienza, e porgerà tutti gli schiarimenti atti a porre il Ministro in grado di pronunciare con cognizione di causa, ed impedire quelle unioni che possono riuscire di detrimento al servizio, od al decoro del carattere militare. |