§ 198. Riguardo alle domande dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, egli specificherà il numero totale degli ammogliati presenti al Corpo e di quelli della categoria o del grado stesso del richiedente. § 199. Gli uffiziali che contraessero matrimonio senza la voluta permissione incorrebbero nella rivocazione dell'impiego, a tenore della legge sullo stato degli uffiziali; i gendarmi verrebbero giubilati o riformati se vi avranno diritto, ed in caso contrario licenziati dal servizio, ed i sotto-uffiziali, caporali e soldati sarebbero mandati in un Corpo di disciplina quali semplici soldati, e provveduti di congedo assoluto tosto ultimata la loro ferma. $ 200. Colui che nell' arruolamento volontario si fosse dichiarato celibe, e si riconoscesse ammogliato, verrà immediatamente congedato colla ritenenza dell'intiero assegnamento di primo corredo. § 201. I militari che dopo ottenutane l'autorizzazione abbiano contratto matrimonio, devono presentarne la fede autentica, che sarà unita a corredo delle variazioni matricolari. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865. (N. 2719) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 10 gennaio 1866. Cessa la giurisdizione del Tribunale militare della Divisione d'Alessandria. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto l'art. 3 della Legge in data 11 febbraio 1864, n. 1670, col quale si fa facoltà al Governo di riunire due od anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare territoriale; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra abbiamo decretato e de cretiamo: Art. 1. Col primo gennaio prossimo venturo cesserà la giurisdizione del Tribunale militare della Divisione d'Alessandria. Art. 2. La giurisdizione di tale Divisione sarà esercitata dal Tribunale militare territoriale di Torino. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865. Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 17 dicembre 1865. SIRE! L'Amministrazione centrale delle tasse e del demanio, cui è affidato il carico della applicazione delle Leggi di tassa sugli affari, e della riscossione delle imposte relative, fatta accorta dallo scarso introito ottenutosi nel decorso anno 1864 per tasse di bollo sui libri e registri di commercio che la disposizione dell'art. 24, n° 20 della Legge 21 aprile 1862, n. 586, non era debitamente osservata dalla generalità del ceto commerciale, provvide tosto con Circolare 18 marzo anno corrente, acciò che i funzionari dipendenti avessero ad esercitare a questo riguardo una più minuta e severa vigilanza, provvedendo eziandio, a senso dell'art. 42 di detta Legge, a frequenti e rigorose ispezioni dei libri e registri dei commercianti. Ed affinchè questi e chiunque altro potesse avervi interesse fossero posti in avvertenza degli obblighi che loro impone la legge sul bollo, e delle conseguenze che ne deriverebbero a loro carico dall'inosservanza, fu disposto che alla menzionata Circolare fosse data la massima pubblicità, e furono sollecitate le Camere di Commercio ed Arti di tutte le Provincie del Regno a voler cooperare alla più scrupolosa osservanza della Legge suddetta da parte del ceto commerciale. Tutti infatti i funzionari delle tasse e del demanio, e le Camere di Commercio corrisposero agli ordini ed agl'inviti loro fatti, ed i dati provvedimenti non mancarono di apportare vantaggiosi effetti per l'Erario dello Stato. Molti negozianti che già prima trascuravano gli obblighi della Legge sul bollo furono solleciti a provvedersi di nuovi libri e registri ed a sottoporli al bollo prescritto, e diverse contravvenzioni vennero altresì rilevate e fatte riparare a termini di legge. A questo riguardo però occorre di osservare che la Legge sul bollo nell'applicare la tassa ai libri e registri dei commercianti dovette presupporre necessariamente la loro esistenza e conformità, giusta le prescrizioni delle leggi commerciali, onde potesser far fede in giudizio, di modo che tanto nel cas che i negozianti dichiarino di non tenere i libri, quanto in quello che i libri da esso tenuti non siano conformi alle prescrizioni delle Leggi commerciali, manca ogni fondamento negli Agenti demaniali per rilevare le contravvenzioni. Havvi quindi argomento a dubitare, e molte Direzioni demaniali e Camere di Conimercio del Regno ne assicurano il riferente, che un numero assai considerevole di commercianti, anzichè assoggettarsi alle conseguenze penali per le loro trasgressioni della Legge sul bollo, preferiscono sottrarre alle ispezioni degli Agenti demaniali i loro libri e registri rinunciando per tal modo ai vantaggi che dalla istituzione dei libri commerciali può loro derivare n'procedimenti giudiziari, ed arrecando un considerevole danno alle Finanze nazionali per la perdita dei relativi diritti di bollo. Questo fatto, che grandemente turba l'andamento degli interessi del commercio e dell'industria, ed arreca danno alle Finanze a scapito eziandio dell'autorità morale della legge, sembra meritare tutta l'attenzione del Governo di Vostra Maestà, e reclamare uno speciale provvedimento che vi ponga riparo. Avvisavano le anzidette Camere di commercio e Direzioni provinciali delle tasse e del demanio, che, ove i negozianti venissero autorizzati a riparare entro un dato termine alle contravvenzioni per ommessa bollatura dei libri e registri, verso pagamento de'soli diritti di bollo dovuti sui medesimi, e col condono delle pene pecunarie incorse, la maggior parte di essi si sarebbe affrettata a profittare di tale favorevole concessione, con reciproco considerevole vantaggio dell'Erario e del Commercio in generale. È troppo evidente la utilità di un tale provvedimento, perchè occorra di essere dimostrata, epperò il riferente, sottoponendo alla Maestà Vostra uno schema di Decreto con cui viene accordata la remissione delle multe incorse per omessa bollatura de'libri e registri de'negozianti, La prega di volerlo munire della Reale sua firma. V. Celerif. 4862, pag. 4409 e 1514; - 1865, pag. 894. (N. 2692) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 gennaio 1866. Sono condonate le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alla Legge sul bollo del 21 aprile 1862. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo : Le pene pecuvarie incorse e non pagate alla pubblicazione di questo nostro Decreto per contravvenzioni alle disposizioni della Legge sul bollo 21 aprile 1862, numero 586, relative ai libri e registri di commercio contemplati dal n. 20 dell'art. 24 di detta Legge, sono condonate, purchè entro novanta giorni ciascuna contravvenzione sia riparata mediante l'apposizione del competente bollo staordinario o Visto per bollo. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865. (Ν. 2697) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 3 gennaio 1866. Occupazione per uso dell'istruzione primaria di un Convento a Trapani. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Vista la Legge 22 dicembre 1864 sull'occupazione temporanea delle case religiose per il servizio civile o militare: sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo: È fattà facoltà al nostro Ministro suddetto di occupare temporaneamente per uso dell'istruzione primaria il Convento di San Francesco da Pao'a in Trapani, provvedendo ai termini dell'art. 1 della cennata legge per quanto concerne il culto e la conservazione delle opere d'arte. Ordiniamo есс. (Ν. 2698) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 dicembre 1865. Ruolo normale degli Impiegati e serventi della R. Pinacoteca di Torino. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione; su'la proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il ruolo normale degl'Impiegati e serventi della Pin.coreca i Torino, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione. : Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865. Ruolo normale: 1 Direttore L. 5000, 1 Ispettore L. 3000, 1 Vice-Ispettore L. 3000, 1 Sotto-Ispettore L. 1700, 1 Restauratore de'quadri L. 2500, 1 CapoCustode L. 1680, 1 Custode L. 1360, 3 Assistenti Custodi a lire 1200 cad., 1 Spazzino L. 400. Totale L. 22,240. (N. 2714) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 7 gennaio 1866. Dosso Baroardo, Ossalengo e Marzalengo formano il Comune di Tredossi. Visto l'art. 13 della Legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. 1 Comuni di Dosso Baroardo, Ossalengo e Marzalengo formeranno un solo nuovo Comune col nome di Tredossi. Art. 2. Ciascuna delle tre frazioni del nuovo Comune di Tredossi manterrà separate le proprie rendite patrimoniali, e sopporterà le spese a ciascuno occorrenti per la manutenzione di strade di privata ragione. Art. 3. Le attuali Amministrazioni degli anzidetti tre Comuni continueranno a funzionare fino a quando sarà costituita quella del nuovo Comune. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865. Fatta a S. M. dal Ministro della Guerra il 17 dicembre 1865. SIRE! Quando la M. V. mi richiamava alla direzione delle cose della guerra una delle questioni del nostro ordinamento militare, della quale riconosceva il bisogno di preoccuparmi senza ritardo, fu quella della condizione dei sottouffiziali. Gli avvenimenti straordinari, in mezzo ai quali si sviluppò e si accrebbe l'Esercito nazionale dal 1859 in poi, avevano dato occasioni a promozioni in così larga misura nella categoria dei sotto-uffiziali, che non potevano non rendere sensibilissimo il ristagno successivo dovuto sia alla cessazione di quelle cause straordinarie di movimento, sia alle riduzioni nei quadri che richiedevano le condizioni finanziarie del paese. Conseguenza di tale condizione di cose si è che i sotto-uffiziali non trovando più nella carriera un compenso sufficiente ai gravi doveri della loro carica preferiscono rientrare nei proprii focolari allo scadere della loro ferma, depauperando così i quadri della bassa forza dell'elemento migliore. Le promozioni ridotte alle proporzioni dei tempi normali, menomate, per giunta, temporaneamente dai richiami dall'aspettativa, non presentando più adunque una prospettiva sufficiente ai sotto-uffiziali onde indurli a proseguire nel servizio, occorreva studiare nuovi modi coi quali lo scopo potesse essere egualmente ottenuto. E si presentava al riferente come il meglio atto quello di fare della carriera stessa del sotto-uffiziale una carriera da per sè, in cui l'individuo tolto dalla leva all'officina od all'agricoltura, anche fatta astrazione dal vantaggio dell'avanzamento, avesse dinanzi a sè un avvenire assicurato e tale che la sua antica professione, nell'andamento normale delle cose, fosse ben lungi dal potergli promettere nonchè guarentire. Informato a tale concetto fu lo schema di legge sull'affrancamento militare che il riferente presentava al Parlamento nella sessione del 1865 colla speranza di vederlo approvato innanzi della sua chiusura, e sanzionato quindi della M. V., pubblicato ed attuato prima dell'anno corrente. Assieme alla nuova legge e come complemento di essa il riferente si proponeva di sottoporre alla sanzione di V. M. alcuni altri provvedimenti diretti allo scopo stesso che, consultato il Comitato superiore delle varie Armi ed i Generali più eminenti dell'Esercito, erano stati riconosciuti come convenienti a rialzare la morale personalità dei sotto uffiziali, e guarentirne meglio la posizione ed a rilevarne il prestigio in faccia a se stessi, alla società ed ai loro subordinati. Ma per circostanze che son note alla M. V. i lavori legislativi non poterono essere proseguiti nel 1865 come era per avventura necessario, e lo schema di legge sull'affrancamento militare, avendo avuto l'approvazione del Senato soltanto, era rimesso forzatamente all'opera della nuova Legislatura. In attesa però che siffatto provvedimento, creduto dal riferente della più alta importanza per l'avvenire del nostro Esercito, possa essere discusso ed approvato nei due rami del Parlamento, sarebbe suo intendimento promulgare quelle altre disposizioni che come esponeva poc'anzi gli dovevano andare annesse come un necessario complemento. Siffatte disposizioni sono di due specie; le une riflettono una nuova gradazione nelle punizioni di sotto-ufficiali, le quali portando una modificazione dell'attuale Regolamento di disciplina vogliono essere promulgate per mezzo di un Decreto Reale; le altre riflettono soltanto alcune agevolezze e prerogative accordate ai sotto-uffiziali, per le quali è sufficiente un provvedimento ministeriale. Nella speranza che la M. V., nell'interesse che porta ad una parte tanto benemerita dell'Esercito, voglia accordare la sua sovrana sanzione alle proposte del riferente, egli ne sottopone il progetto di Decreto alla firma reale riserbandosi di far oggetto di disposizioni ministeriali quegli altri provvedimenti che sono di minore importanza. (N. 2715) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 12 gennaio 1866. Modificazioni al Regolamento di disciplina militare per ciò che riguarda le punizioni dei sott'uffiziali. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visti i R. Decreti in data 30 ottobre 1859 e 25 febbraio 1864, coi quali sono approvati i Regolamenti di disciplina per le Armi di fanteria e di cavalleria; sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. Alle disposizioni riguardanti le punizioni dei sotto-uffiziali, conte |