Images de page
PDF
ePub

nute nel capo III dei Regolamenti di disciplina succitati, sono surrogate le qui annesse, firmate d'ordine nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 2. Le nuove disposizioni andranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1866.

Art. 3. È abrogata la parte dei suddetti Regolamenti del 30 ottobre 1859 e 25 febbraio 1864, e così quelle altre disposizioni attualmente in vigore, in quanto sieno contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

[blocks in formation]

Modificazioni al Regolamento di disciplina militare.

Ai §§ 597, 608, 609, 640, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643 del Regolamento di disciplina per la fanteria, ed ai §§ 704, 715, 746, 747, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751 del Regolamento di disciplina per la cavalleria, sono surrogati i seguenti per quanto riguarda le punizioni dei sott'uffiziali, fermo restando quanto è in essi prescritto per ciò che possa riguardare il rimanente della bassa-forza.

§ 1o bis.

Le punizioni da infliggersi ai sott'uffizial. sono: - 1o La sospensione dell'uscita serale da 1 a 30 giorni: - 2o La sospensione dell'uscita serale da 31 a 60 giorni; - 3o La consegna in quartiere da 1 a 30 giorni; - 4° La consegna in quartiere da 31 a 60 giorni; - 5o La sala di disciplina semplice da 1 a 15 giorni; - 6o La sala di disciplina semplice da 16 a 30 giorni; 7o La sala di disciplina di rigore da 1 a 15 giorni; - 8° La sala di disciplina di rigore da 16 a 30 giorni; -9° La sospensione da grado da 4 a tre mesi; - 40° La retrocessione dal grado.

§ 2o bis.

Le punizioni no 1, 2, 3 e4 sono inflitte a tenore dei §§ 599 e 603 del Rego'amento di disciplina per la fanteria, e §§ 706 e 710 di quello per la cavalleria. Il sott'uffiziale a cui è inflitta la punizione no 1 e 2, dopo l'appello serale dovrà rimanere in quartiere.

§ 3o bis.

La punizione no 5 e 6 può essere inflitta da qualunque superiore, e la sua durata è fissata dal comandante del Corpo o da quell'uffiziale a lui superiore o comandante di piazza, se uffiziale superiore, che l'abbia inflitta. Il sott'uffiziale che subisce la punizione no 5 e 6 presterà servizio, attenderà a tutte le teorie ed istruzioni, e rimarrà rinchiuso nelle altre ore in una camera a ciò destinata.

§ 4o bis.

La punizione no 7 e 8 può essere inflitta dal comandante del Corpo o da un uffiziale a lui superiore, o dal comandante di piazza, se uffiziale superiore; ove questi ultimi non ne fissino la durata, spetta al comandante di Corpo il farlo. Il sott'uffiziale che subisce la punizione n° 7 e 8 sta rinchiuso in una camera a ciò destinata, possibilmente separata dalla sala di disciplina semplice, senza colloquio e non prestando servizio di sorta.

§ 5o bis.

Il sott'uffiziale che subisce la punizione no 5, 6, 7 e 8 riceve sempre l'ordinario della mensa dei sott'uffiziali.

§ 6o bis.

Allorchè qualche sott'uffiziale sia punito colla sala di disciplina, il furiere della compagnia od altro sott'uffiziale in sua vece ne rilascia un viglietto al comandante della guardia di polizia che lo consegna all'ufficiale di picchetto; questi lo registra sul registro modello no 49, e lo manda all'Ufficio di maggiorità. La guardia di polizia non riceve nella sala di disciplina alcun detenuto senza tale viglietto, eccettuate le circostanze straordinarie che non ammettano dilazione. Il sott'uffiziale punito con la sala di disciplina si presenterà da se stesso, e può recar seco, oltre il cappotto, la coperta del proprio letto.

§ 7o bis.

Il sott'uffiziale a cui viene inflitta la punizione n° 8, dopo averla subita, vien condotto dal furiere maggiore di settimana in una sala chiusa, ove si trovano riuniti i sott'uffiziali del suo grado. -- L'aiutante maggiore in 1°, dato il comando di guard'a voi, dice: D'ordine del signor Colonnello il (indicare grado e nome del punito) viene avvertito al cospetto de'propri.compagni d'arme che, ove avesse a commettere un'altra grave mancanza, sarebbe punito colla sospensione dal grado.

§ 8o bis.

La punizione no 9 è inflitta dal comandante del Corpo, previo il rapporto in iscritto dell'uffiziale nella cui dipendenza fu commessa la mancanza, e previe tutte le informazioni atte a constatare la verità e la gravità della mancanza commessa. Durante la punizione, il sott'uffiziale sospeso viene aggregato quale soldato ordinario ad un altro Corpo della propria armata, in altra stanza, e smette qualunque distintivo del proprio grado. Quando un comandante di Corpo punisce un sott'uffiziale colla sospensione del grado, trasmette per la via gerarchica rapporto della punizione inflitta al comandante del dipartimento, il quale ordina a quale Corpo il sott'uffiziale sospeso debba prestare servizio durante la sospensione. Mentre si sta attendendo l'ora detta disposizione del comandante di dipartimento, il punito starà alla sala di disciplina di rigore. - Il sott'uffiziale sospeso non è rimpiazzato nel suo Corpo, ma il tempo che passa in tale punizione non è computato nè per l'anzianità, nè per l'avanzamento.

§ 9o bis.

La punizione della sospensione sarà inflitta per le mancanze gravi che non intaccano il carattere onesto ed elevato, per cui dee distinguersi un sottouffiziale.

$ 10o bis.

Il sott'uffiziale punito colla sospensione viene condotto dal furiere maggiore di settimana in una sala chiusa, ove si trovano riuniti i sott'uffiziali del proprio grado. L'aiutante maggiore in 4o, o in sua assenza quello di servizio, dato il guard'a voi, dice: D'ordine del signor Colonnello il (grado e nome del punito) viene sospeso durante (durata della punizione) dal proprio grado per (mancanza commessa). Questa punizione valga ad impedirgli di commettere altra grave mancanza, che darebbe luogo alla retrocessione dei grado.

$ 11o bis.

Quando il sott'uffiziale sospeso abbia terminato il tempo della punizione statagli inflitta, e che il coniandante del Corpo, presso cui il sott'ufliziale sospeso prestò servizio, nulla abbia in contrario, rientrerà al proprio Corpo fregisto nuovamente de'suoi distintivi, e prendendo quel posto di anzianità

che gli compete a tenore del § 8 bis. Qualora il comandante del Corpo ora detto avesse qualche cosa in contrario, ne riferirà per via gerarchica al comandante del dipartimento, il quale potrà prolungare sino al maximum la sospensione, od ordinare che presso il Corpo a cui appartiene l'individuo sospeso si riunisca una Commissione di disciplina, la quale, esaminati i nuovi atti del punito, giudichi se sia il caso di venire alla retrocessione definitiva dal grado. Rientrando al Corpo il sott'uffiziale riammesso sarà presentato dal proprio comandante di compagnia al comandante del Corpo, il quale gli rivolgerà quelle ammonizioni che reputerà convenienti.

§ 12o bis.

La retrocessione ha luogo quando, essendosi esauriti gli altri mezzi disciplinari, o la natura della mancanza essendo tale da intaccare il carattere che deve distinguere un sott'uffiziale, si è reso immeritevole di più oltre rivestirne i distintivi. - Nulla resta innovato, per quanto riguarda tale punizion, a quanto è detto all'art. 193 del Regolamento di disciplina per La fanteria, ed all'art. 211 di quello per la cavalleria, tranne che il sott'ufficiale retrocesso fa sempre passaggio in un altro Corpo dell'Arma stessa, come verrà disposto in appresso, ed il procedimento della Commissione di disciplina, sempre per ciò che ha riguardo ai sott'uffiziali, sarà quale è prescritto dai SS seguenti.

$ 13° bis.

La Commissione di disciplina prescritta dagli articoli precedenti sarà formata o presso la sede principale del Corpo, o presso quelle frazioni distaccate di cui faccia parte il colpevole, che riuniscano i necessari elementi. Essa consterà di sei membri: 1 Maggiore presidente, 2 Capitani, 2 Luogotenenti, 1 Sottotenente Uno degli uffiziali subalterni farà le veci di Segretario, come sarà prescritto dall'ordine di convocazione.

§ 14° bis.

I membri saranno comandati per anzianità come ad un servizio di primo turno. Non potranno far parte della Commissione gli autori delle lagnanze e dei rapporti che diedero luogo alla convocazione, gli uffiziali della compagnia a cui appartiene il colpevole, e quelli che gli siano congiunti da parentela sino al secondo grado inclusivamente. In caso di mancanza di uffiziali del grado prescritto, si supplirà per la formazione della Commissione con uffiziali di grado immediatamente inferiore. Qualora poi, trattandosi del deposito o di una frazione distaccata, e non ostante l'ora detto provvedimento, il numero degli uffiziali presenti non bastasse a costituirla, sarà dal comandante di esso rif rito al comandante della divisione territoriale o al comandante superiore del presidio, onde la Commissione sia completata con altri uffiziali, per quanto possibile, della stessa Arma. - Il comandante la divis one territoriale provvederà nel senso stabilito dall'alinea precedente, onde la Commissione possa riunirsi alla sede del deposito o del distaccamento al quale appartiene l'imputato.

§ 15o bis.

L'individuo sottoposto a Commissione di disciplina, al quale sarà comunicato l'elenco dei membri della Commissione di disciplina, potrà domandare che ne sia elimininato uno che sarà surrogato dal primo cui tocca per turno.

$ 16° bis.

La Commissione sarà convocata con ordine del giorno del comandante del Corpo, il quale trasmetterà al presidente i rapporti e documenti relativi ai fatti ed alla condotta su cui si abbia a pronunziare, oltre ad un rapporto del comandante la compagnia sulla sua condotta in generale, sui mezzi di repressione già praticati, ed il foglio d'assento matricolare e delle punizioni.

§ 17o bis.

Le sedute della Commissione hanno luogo a porte chiuse, ed i militari, intorno a cui essa delibera, saranno chiamati ad esporre le ragioni che potrebbero avere ad addurre a propria discolpa. - La Commissione ha pure facoltà di chiamare a sè quegli uffiziali od altri militari, od invitare quelle persone estranee, da cui le potessero occorrere schiarimenti in proposito.

§ 18o bis.

La Commissione, esaminata prima ogni cosa, chiamerà nel suo seno l'individuo sottoposto alla Commissione, al quale il presidente darà cognizione dei fatti sui quali la Commissione è chiamata a pronunziare, invitandolo ad esporre quelle ragioni di fatto che possono essere addotte a sua discolpa. Rinviato quindi l'individuo, si pronunzierà, seduta stante. Ciascun membro ha voce deliberativa, che il presidente li inviterà a far conoscere per ordine inverso d'anzianità, dopo averli interrogati se sono abbastanza edotti di ogni circostanza, per poter pronunziare il loro voto con cognizione di causa. Il voto non potrà essere altro che si o no.

§ 19o bis

Il presidente nel nel proporre la questione a'la Commissione si varrà delle frasi seguenti: — Al..... (casato e grado) deve essere applicata la punizione della retrocessione?

§ 20° bis.

La deliberazione della Commissione, scritta dal Segretario, sarà firmala da tutti i membri, e quindi dal suo Presidente rassegnata al comandante del Corpo in un con tutti i documenti relativi. Tosto firmata la deliberazione, la Commissione s'intenderà sciolta.

§ 21o bis.

Ove la Commissione pronunzi un voto negativo, il comandante del Corpo stabilirà pel colpevole quelle a'tre punizioni che crederà convenienti. Quando la Commissione risponda positivamente, o quando i voti sieno pari, il comandante del Corpo ne riferisce per la via gerarchica al comandante del Dipartimento, il quale pronunzia: ed ove la sua decisione sia per la retrocessione, designa il Corpo a cui l'individuo retrocesso deve fare passaggio. La deliberazione della Commissione deve sempre essere registrata per sunto sullo stato delle punizioni dell'individuo. Frattantochè si attenderanno le decisioni del Dipartimento, egli verrà sostenuto in punizione nel modo che ravviserà opportuno il comandante del Corpo.

Firenze, 17 dicembre 1865.

[blocks in formation]

(N. 2694) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 18 gennaio 1866.

Ordinamento uniforme in tutte le Provincie del servizio di spedizione

e di vendita dei generi di privativa.

VITTORIO EMANUELE II, RE DITALIA.

Vista la Legge sulla privativa dei sali e tabacchi; visto il Regolamento approvato col nostro Decreto 15 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge medesima; visto il nostro Decreto 9 ottobre 1862 sull'ordinamento delle Direzioni, delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle; occorrendo di provvedere ad un ordinamento uniforme in tutte le Provincie dello Stato pel servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le Tabelle firmate d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, concernenti:

1. La sede e la circoscrizione dei magazzini di spedizione e di vendita e degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa nelle Provincie del Regno, nelle quali la privativa stessa è in vigore (Tabella A);

2. Il ruolo degli impiegati pei suddetti magazzini, coll'indicazione dei loro stipendi ed il numero degli spacciatori all'ingrosso (Tabella B);

3. Il numero degli impiegati e pesatori stabilito per ciascun magazzino (Tabella C);

4. Le cauzioni da prestarsi dai magazzinieri retribuiti a stipendio ed aggio (Tabella D).

Art. 2. Coll'attuazione di questo organico saranno soppressi gli Uffici che sotto diverse denominazioni sono presentemente incaricati della spedizione o della vendita dei generi di privativa.

Art. 3. Agli Impiegati, i quali non conseguissero un posto nel nuovo ruolo, saranno applicate le disposizioni della Legge 11 ottobre 1863, no 4500 e del Regolamento annesso al nostro Decreto 25 detto mese, no 1527. Ordiniamo есс.

Dato a Firenze addì 21 dicembre 1865.
VITTORIO EMANUELE. - QUINTINO SELLA.

(N. 2695) DECRETO MINISTERIALE.

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 gennaio 1866. Indennità a corrispondersi ai Magazzinieri pel servizio di facchinaggio, di pesatura e distribuzione dei generi di privativa, e per le spese d'Ufficio

Il Ministro delle Finanze, visto il Regolamento annesso al Reale Decreto 15 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge sulle privative, determina: Art. 4. I magazzinieri di spedizione e di vendita dei generi di privativa istituiti col Reale Decreto 24 dicembre 1865 godranno delle indennità a ciascuno assegnate nell'unito Prospetto per il servizio di facchinaggio, pesatura e distribuzione dei generi, e per le spese d'ufficio. Pel trasporto del danaro ai capi-luoghi di Circondario verrà provveduto con speciale disposizione. Nel frattempo le spese di trasporto saranno rimborsate sovra nota del magazz niere.

« PrécédentContinuer »