metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l'assemblea delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti. Gli 18. Il Sindacato elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, dei quali uno deve essere agente di cambio e l'altro sensale. Π presidente ed il vice-presidente durano in uffizio per un biennio. altri membri si rinnovano per metà in ogni anno - Il presidente, vice-presidente e gli altri membri sono sempre rieleggibili. 19. Appartiene al Sindacato di vigilare la condotta dei pubblici mediatori nell'esercizio delle loro funzioni; vigilare che non escano dai limiti delle rispettive attribuzioni; - vigilare sulla retta tenuta dei loro libri, dei quali potrà a quest'uopo ordinare la presentazione; - denunziare alla Camera di commercio i contravventori alle Leggi e ai Regolamenti che riguardano l'esercizio della professione. 20. I corsi degli effetti pubblici e privati. dei cambi, dei noli, dei premi di assicurazione, dei prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte delle liste di Borsa, sono accertati, nelle forme stabilite da speciali Regolamenti, nell'uffizio del Sindacato, sotto la presidenza d'uno de'suoi membri per turno. 21. I libri dei pubblici mediatori defunti, o interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio o del Municipio del luogo dove esercitavano le loro funzioni. CAPO IV. - Disposizioni generali e transitorie. 22. Nei Comuni dove non esiste Camera di commercio o Sindacato de'pubblici mediatori, il Municipio ne esercita le attribuzioni. 23. Gli agenti di cambio e i sensali riconosciuti pubblici mediatori a norma delle Leggi anteriori conservano la loro qualità, e sono iscritti d'ufficio nel ruolo. - Essi sono però soggetti nel rimanente alle disposizioni degli articoli precedenti. 24. Nei luoghi dove secondo le leggi anteriori non esistevano pubblici med'atori, quelli che esercitava o pubblicamente la professione di agente di cambio o sensale, saranno iscritti nel ruolo senza esame d'idoneità, purchè abbiano le altre condizioni rispettivamente stabilite dal presente Decreto. Essi dovranno fare la domanda dell'iscrizione nei sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice di commercio; decorsi i sei mesi, non saranno più ammessi se con in conformità delle precedenti disposizioni. 25. I pubblici mediatori che secondo le Leggi anteriori non erano obbligati a dare cauzione, o erano obbligati a dare una cauzione minore di quella che sarà stabilita giusta il disposto dall'articolo 9, dovranno dare o completare la cauzione nei due anni dal giorno in cui le nuove cauzioni saranno determinate nei luoghi della loro residenza. I pubblici mediatori che secondo le Leggi anteriori avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dall'articolo 14. 26. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice di commercio cessano di aver forza le Leggi e i Regolamenti sulla professione dei mediatori, vigenti nelle diverse Provincie del Regno, e avranno forza le disposizioni del presente Decreto. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CORTESE. TORELLI. (N. 2741) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 18 gennaio 1866. Istituzione del R. Economato Generale dei benefizi vacanti per la Sicilia. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il nostro Decreto del dì 8 giugno 1862, no 652, per cui fu ordinata l'istituzione del Regio Economato generale dei beneficii vacanti per le Provincie Siciliane; visto l'altro nostro Decreto del 15 agosto dello stesso anno, no 783, per cui l'istituzione suddetta venne temporariamente prorogata, per darsi luogo alla definizione di alcune difficoltà che eransi incontrate circa i beni dei beneficii di regio patronato; considerando essere di necessità che l'istituzione dell'Economato nelle Provincie suddette non sia più oltre ritardata; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il nostro Decreto del di 8 giugno 1862, la cui osservanza fu temporaneamente sospesa per l'altro nostro Decreto del dì 15 agosto dello stesso anno, avrà esecuzione il dì 1o febbraio dell'imminente anno 1866, e con le modificazioni che saranno qui appresso segnate. 2. Resta attribuita all'Economato generale di Sicilia la cura e l'amministrazione di tutti quei beni che sono indicati nel suddetto nostro Regio Decreto del dì 8 giugno 1862. Per i beni dei beneficii di regio patronato ci riserbiamo di emettere le nostre determinazioni, restando per ora in amministrazione presso il ramo di Finanze le temporalità relative. 3. È demandata all'Economato generale medesimo l'amministrazione attiva e passiva del fondo della Crociata in Sicilia, per tutte quelle incumbenze che furono affidate alla or soppressa Direzione generale dei rami e diritti diversi. 4. É similmente affidata all'Economato generale quella ingerenza, che sull'opera di Terrasanta in Sicilia era stata assegnata alla Direzione genenerale anzidetta dal Regio Decreto e relative Istruzioni dal 21 maggio 1852. 5. L'Economato generale invigilerà sull'amministrazione delle temporalità beneficiarie, quand'anche he siano queste provvedute di titolari, ancorchè esse siano soggette al regio patronato. Similmente invigilerà sull'amministrazione dei Seminari delle Maramme e di qualsivoglia altra istituzione di natura ecclesiastica; le norme, onde dovrà codesta vigilanza esercitarsi, verranno stabilite in un Regolamento che, d'ordine nostro, verrà emesso dal predetto nostro Guardasigilli. V. Celerif. 1862, pag. 1812 e 2314. 6. La vigilanza sui patrimoni delle Case religiose, che sinora è stata da Noi affidata a speciali Delegati, resta commessa all'Economo generale, che all'oggetto potrà valersi dell'opera dei subeconomi o di altre persone, che a proposta dello stesso verranno destinate dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. V. Celerif. 1863, pag. 2494 e 2199. 7. Salve rimanendo le disposizioni contenute nel nostro Decreto del 26 luglio 1863, no 1374, circa l'esercizio del diritto di Regio Placito, che viene esteso alle Provincie Siciliane col primo febbraio p. v., il rilascio effettivo dei beni al nuovo titolare investito sarà fatto dall'economo generale. - Gli stati di temporalità, quand'anche fossero rilasciati da una Direzione demaniale, saranno nel modo che finor si è praticato, approvati dal Ministero di Grazia e Giustizla e Culti, ed inviati all'Economo generale, che ne consegnerà al nuovo investito una copia autentica. 8. Lo stipendio dell'Economo generale è di annue lire cinquemila. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. inserto nella Gazzetta Uffiziale il 10 gennaio 1866. Surrogazione all'articolo 509 del nuovo Codice di commercio. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. nu Visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2364, col quale fu approvato il nuovo Codice di commercio, da aver esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; visto l'articolo 509 del detto Codice, il quale, determinando le avarie comuni, annovera fra esse nel numero 18: « I premi e <<< gl'interessi del cambio marittimo contratti per far fronte alle spese an<<<< noverate tra le avarie comuni, ed i premi di assicurazione di questo cam« bio marittimo, o delle dette spese, come pure la perdita che dovesse << rimborsarsi al proprietario delle merci vendute durante il viaggio in un « porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse »; considerando che le parole di questo can bio marittimo che si leggono nel riferito mero dell'articolo 509 del Codice di commercio, interpolate nella stampa del Codice medesimo, devono essere eliminate, poichè se è giusto che siano poste fra le avarie comuni i premi di assicurazione delle spese annoverate fra le dette avarie, quando colui che le ha fatte non se ne rimborsa con somma presa a cambio marittimo, ma aspetta di chiederne il rimborso nel luogo dello scaricamento, ed intanto fa assicurare il suo credito pei rischi che la nave può correre nella continuazione del viaggio, non è però ammessibile che colui il quale ha fatte le anzidette spese, e se ne è rimborsato con somme prese a cambio marittimo, per cui vengono a pesare sulla nave e sul carico non solamente il prestito a cambio marittimo, ma anche i premi e gl'interessi del detto prestito, possa nuovamente portare fra le avarie comuni i premi di assicurazione del prestito medesimo; considerando che le promesse osservazioni dimostrano pure che la congiuntiva e, la quale si legge nel riferito numero dell'art. 509 del nuovo Codice di commercio dopo le parole - i premi e gl'interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, essere surrogata dalla d sgiuntiva o per distinguere esattamente i due casi avanti accennati; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo: deve Al surriferito numero 18 dell'art. 509 del nuovo Codice di commercio approvato col nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2364, è surrogato il seguente: « I premi e gl'interessi del cambio marittimo contratti per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, o i premi di assicura<< zione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle merci vendute durante il viaggio in un porto di rilascio << forzato per far fronte alle spese stesse ». - Nelle successive ristampe del detto Codice sarà modificata la lezione del no 18 dell'articolo 509 confor memente al testo acchiuso nel presente articolo. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CORTESE. (N. 2716) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 13 gennaio 1866. Regolamento per la polizia dei lavori nelle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche, annesso al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro anzidetto. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere. Art. 4. Nelle Provincie in cui non è ancora in vigore la Legge mineraria del 20 novembre 1859, no 3755, il Governo esercita, colle norme del presente Regolamento, una sorveglianza di polizia sui lavori delle miniere, cave, torbiere, sulla conservazione delle sorgenti d'uso sanitario e sulle officine destinate all'elaborazione con qualsiasi mezzo delle sostanze minerali e dei metalli. Ved. Celefif. 1859, pag. 1793. 2. La vigilanza governativa è diretta a guarentire la sicurezza delle persone, degli edifizi, delle strade e dei corsi d'acqua, ed è esercitata sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del Consiglio e del Corpo Reale delle Miniere. 3. Gli Ingegneri delle miniere e altri pubblici funzionari a ciò delegati hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere e le officine mineralurgiche. I proprietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro uffizio. In caso di rifiuto, gli Ingegneri e Uffiziali delegati potranno invocare l'assistenza delle Autorità locali di polizia. 4. Gli Uffiziali delle miniere nelle loro visite, quando lo giudichino necessario, lasciano all'esercente un'istruzione scritta circa ai provvedimenti da osservarsi. 5. Le prescrizioni dell'Amministrazione, nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, sono notificate agli esercenti per mezzo del Sindaco del Comune. Se l'esercente trascura di uniformarvisi, l'adempimento di esse è provocato d'uffizio sotto la vigilanza dell'Ingegnere delle miniere ed a spese dell'esercente medesimo. 6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dai cortili, giardini e luoghi cinti di muro, e di metri 100 dagli edifizi, ovvero dai canali e dalle sorgenti di privata spettanza, a meno che gl'interessati vi acconsentino, o che sia a spese del richiedente dimostrata, e dichiarata dall'Autorità giudiziaria la innocuità dei lavori. Sulle istanze degli interessati l'Autorità giudiziaria potrà inibire od ordinare che siano in altro modo condotti gli scavi che mettono in pericolo cortili, giardini, edifizi, canali e sorgenti poste a distanze anche maggiori delle sovraccennate. 7. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dalle strade nazionali, provinciali e comunali, od in un terreno inclinato oltre il 30 p. 010 sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, ovvero sotto una zona di metri 100 dalle strade ferrate, dai corsi d'acqua, canali e sorgenti di pubblica spettanza, senza una licenza cel Sotto-Prefetto, il quale, dopo consultati gli Uffici tecnici, prescrive le cautele richieste dalla pubblica sicurezza. Si potranno dal Prefetto inibire scavi a distanze anche maggiori delle sopra accennate, quanto la sicurezza del transito e dei pubblici co corsi d'acqua lo richiegga. - Le disposizioni del presente articolo non derogano a quanto è prescritto dalle Leggi e Regolamenti speciali, circa ai lavori sulle spiagge marittime e presso i corsi d'acque e strade. 8. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche ai trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario. 9. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti nelle medesime alla scala di 1 a 500. Una copia di esso, messa annualmente al corrente, è conservata nell'Uffizio dell' Ingegnere delle miniere. Ove non si riconosca sufficiente esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne potrà ordinare la rettifica, ed in caso di rifiuto, la formazione d'uffizio a spese dell'esercente. 10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni dieci. 11. I lavori delle miniere o cave devono essere condotti secondo le rogole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone, e non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua. 42. Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori o della loro situazione. 13. Allorchè la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi d'acqua può essere in pericolo, il Prefetto o Sotto-Prefetto, sopra relazione dell'Ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti. In caso di reclamo degli interessati, il Decreto del SoltoPrefetto non è esecutorio, senza l'approvazione del Prefetto. Contro i decreti del Prefetto vi è ricorso, non sospensivo, al Ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere. 14. Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi infortuni, o mettesse in pericolo imminente la sicurezza delle persone, edifizi, strade o corsi d'acqua, i direttori o i loro rappresentanti debbono tosto informarne il Sindaco e l'Ingegnere delle miniere. In caso d'urgenza, il Sin |