: daco dà i provvedimenti indispensabili, e le spese saranno a carico degli esercenti la miniera o cava, salvo il ricorso a chi di ragione. - Il Sindaco ha facoltà di richiedere utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso agli esercenti miniere o cave vicine, i quali avranno diritto all'indennità di ragione. 15. Accadendo che i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano condotti in mo o da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il Prefetto o Sotto-Prefetto, udito l'Ingegnere delle miniere e gli esercenti, potrà prescrivere il modo con cui debbono essere condotti i lavori al fine di ovviare ad ogni inconveniente. Qualora gl'interessati non vi acconsentano, il Prefetto o Sotto-Prefetto avrà facoltà di inibirli in tutto od in parte. Simili disposizioni sono preventivamente applicabili alle miniere o cave che diversi proprietari volessero aprire in continguità, sempre quando ne possa accadere pericolo reciproco. In caso di reclamo degli interessati il Decreto del Sotto-Prefetto non è esecutorio senza l'approvazione del Prefetto. Contro i Decreti del Prefetto si può nel termine di un mese ricorrere al Ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere. 46. Gli esercenti officine mineralurgiche sono sempre tenuti a uniformarsi ai provvedimenti che nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, e dopo sentite le loro osservazioni, fossero decretati dal Prefetto. le disposizioni del Prefetto vi è ricorso al Ministro, il quale decide, sentito il Consiglio delle miniere. Contro Visto d'ordine di S. М. TORELLI. (N. 2722) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 13 gennaio 1866. Nuova Succursale della Banca Nazionale a Trapani ed Avellino. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca Nazionale del 13 dicembre 1865; sulla proposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio abbiamo decretato e decretiamo. È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale in ciascuna delle città di Trapani e Avellino, in conformità della citata deliberazione. Ordiniamo eсс. Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. inserto nella Gazzetta Uffiziale il 19 gennaio 1866. Stabilimento di linee ed Uffizi telegrafici fra le città più importanti. VITTORIO EMANUELE II!, RE D'ITALIA. Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di concerto con quello delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo. 1o Il Ministro dei Lavori Pubblici è autorizzato a stabilire linee ed Urfici telegrafici per le corrispondenze governative e private fra i vari delle città più importanti. 2o La tassa da prevalersi per queste corrispondenze sarà di centesimi cinquanta per ogni dispaccio semplice di venti parole aumentabile di venticinque centesimi ogni serie di 10 parole o frazioni di serie. Ordiniamo eсс. - Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. Fatta a S. M. dal Ministro dei Lavori Pubblici il 24 dicembre 1865. Sire! Nella Convenzione fatta in Parigi il 13 aprile 1865, e ratificata il 17 maggio successivo, da attivarsi col primo del vicino gennaio, secondo il riverito Decreto della M. V. del 23 dicembre corrente, venne adottata ad unanimità da quasi tutti gli Stati d'Europa una grande semplificazione della contabilità telegrafica, stabilendo per tutti gli Uffici di ciascuno Stato una tassa uniforme, invece delle tasse variabili secondo le distanze dai confini che vi avevano dapprima. Tale misura facilita grandemente la tassazione dei dispacci e la contabilità, e sopprime il bisogno di voluminose tariffe da consultare. V. Celerif. 1865, pag. 1857. Affinchè però essa raggiunga completamente il suo scopo è d'uopo che sia generalizzata, applicandola cioè anche a quelle Amministrazioni che non aderirono finora alla Convenzione di Parigi, senza di che sussisterebbero per le loro corrispondenze gl'inconvenienti che cessarono per le altre. La nostra Direzione dei telegrafi propose quindi anche per le relazione, cogli Stati e Società non aderenti di ammettersi una tassa, la quale senza presentare ribassi pei quali non sarebbevi reciprocità, risultasse uniforme e costituisse una media delle tasse che ora per varii Uffici si percepiscono. A questo principio si conformarono di già l'Algeria e la Tunisia, la Baviera, l'Egitto, l'Olanda, il Pontificio, la Russia, per tutte le sue stazioni dell'Europa e dell'Asia, la Turchia per le sue stazioni d'Europa, ed il Wirtemberg, ed il sottoscritto proporrebbe che vi si conformasse pure l'Italia. Fatto quindi un calcolo delle tasse che esigonsi con le attuali tariffe ai vari Uffici italiani dai diversi confini, gli risultò la media di lire cinque, ed è questa la tassa unica che crederebbe potersi adottare in sostituzione a quella per zone attuali, il cui importo varia da lire 4 50 a lire 9. Nella speranza che piaccia alla M. V. approvare la di lui proposta, ha l'onore di assoggettarle l'unito Decreto. (N. 2707) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 12 gennaio 1866. Uniformità delle tasse telegrafiche terminali per gli Uffici Italiani. Vista la Convenzione telegrafica fatta in Parigi il 13 aprile 1865, e ratificata il 17 maggio successivo; visto il principio in essa adottato di una tassa telegrafica unica per ciascuno Stato; allo scopo di generalizzare tale semplificazione delle tariffe telegrafiche; sulla proposizione del nostro Ministro pei Lavori Pubblici d'accordo con quello delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Cominciando dal 1° gennaio 1866, alle tasse telegrafiche terminali portate dall'attuale tariffa pegli Uffici Italiani, per le corrispondenze con Stati ti e e Società non aderenti alla Convenzione di Parigi, sarà costituita la tassa unica di lire cinque, da qualsiasi dei nostri confini a qualsiasi Ufficio italiano. Ordiniamo eсс. Dato a Firenze addì 24 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. S. JACINI. (N. 2706) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 6 gennaio 1866. Quando abbia effetto il R. Decreto col quale venne approvato il ruolo del Personale delle Direzioni del Debito Pubblico. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo: Il nostro Decreto del 21 novembre 1865, n. 2608, col quale venne approvato il ruolo del Personale della Direzione generale e delle Direzioni speciali del Debito Pubblico, coll'inclusione dei posti pel servizio delle Casse dei depositi e dei prestiti, comincierà ad avere effett al principio del mese susseguente a quello in cui il Regio Decreto del 23 ottobre 1865, n. 2586, sarà convertito in Legge. - V. Celerif. 1865, pag. 2009-10. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - QUINTINO SELLA. - (N. 2720) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale 1'11 gennaio 1866. Correzione di un errore incorso nell'art. 676 del R. Decreto N. 2599. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il nostro Decreto del 26 novembre 1865, N. 2599, col quale gli articoli 437 442, 443, 444, 445. 463, 625, 634, 635, 649, 665, 672 e 676 del Codice penale del 20 novembre 1859, stati abrogati, furono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli formulati nello stesso Decreto; visto il numero 1o dell'art. 676, che nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti fu stampato nei seguenti termini: « Se il reato è stato commesso nei fab* bricati, nei recinti o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone < dell'animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiolo o socio colonico, la pena sarà da un anno a tre mesi di carcere »; ritenuto che nell'originale Decreto da Noi firmato, in luogo delle parole la pena sarà da un anno a tre mesi di carcere sta scritto la pena sarà da uno a tre mesi di carcere; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e de'Culti, abb amo decretato e decretiamo quanto segue: L'errore di stampa occorso nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti al numero primo dell'art. 676, formulato nel nostro Decreto del 26 noverobre 1865, N. 2599, è rettificato di conformità all'originale dello stesso Decreto nei termini seguenti: « Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipen<< denze, o nei fondi dei quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato <<< fosse proprietario, fittaiolo o socio colonico, la pena sarà da uno a tre « mesi di carcere ». Ved. Celerif. 1865, pag. 2106. VITTORIO EMANUELE. CORTESE. (N. 2721) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale l'11 gennaio 1866. Disposizioni per applicare le pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile e fare tutte le disposizioni che fosser necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice; visto l'art. 404 del detto Codice civile, approvato col Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2358: udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guarda-igilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. Per l'applicazione delle pene stabilite nell'art. 404 del nuovo Codice civile, il Tribunale provvederà in Camera di consiglio. 2. Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale stabilisce il giorno in cui il contravventore dovrà comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese. Copia dell'istanza e del decreto sarà notificata allo stesso contravventore nella forma delle citazioni e nel termine stabilito del decreto medesimo. 3. Il convenuto può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa. Il mandato speciale può essere ste o in fine dell'atto di citazione. 4. Il Tribunale, sentito il convenuto ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero. pronunzia sulie istanze proposte dalle parti. 5. La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione. L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di 30 giorni dalla prolazione se le parti erano presenti, e, in difetto, dalla notificazione. L'appello per parte del convenuto è proposto con ricorso alla Corte presentato alla Cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al Presidente, che stabilisce il giorno in cui la Corte pronunzierà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il Procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del Tribunale, trasmetterà direttamente : ⚫al Procuratore Generale una informazione contenente i motivi dell'appello Il Procuratore Generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al : presidente della Corte, giusta le disposizioni dell'art. 2. Saranno osservate davanti la Corte d'Appello le norme di procedimento stabilite dagli articoli 3 e 4. V. Celerif. 1865, pag. 1129 e 1463. 6. Sono nel rimanente applicabili ai giudizi per le contravvenzioni accennate nell'articolo 404 del nuovo Codice civile le norme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile per gli affari da trattarsi in Camera di consiglio. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865. (N. 2725) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 18 gennaio 1866. Cessa la giurisdizione dei Tribunali Militari di Perugia e Salerno. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. 0 Visto l'articolo 3 della Legge in data 11 febbraio 1864, no 1670, col quale si fa facoltà al Governo di riunire due od anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare territoriale; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo: Art. 4. Col giorno 15 gennaio prossimo venturo cesseranno le giurisdizioni dei Tribunali militari territoriali di Perugia e Salerno. 2. La giurisdizione della Divisione di Perugia sarà esercitata dal Tribunale militare territoriale di Firenze, e quella della Divisione di Salerno sarà esercitata dal Tribunale militare territoriale di Napoli. Ordiniamo eсс. - Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. A. PETITTI. DECRETO MINISTERIALE inserto nella Gazzetta Uffiziale il 4 gennaio 1866. Interessi delle somme depositate a frutto nelle Casse dei depositi e prestiti. Il Ministro delle Finanze, visti gli articoli 11 e 17 della Legge 17 maggio 1863, num. 1270, institutiva delle Casse dei depositi e dei prestiti; veduto il Regolamento approvato col R. Decreto del 25 agosto dello stesso anno, no 1444; sentito il parere dei Consigli permanenti di Amministrazione delle varie Casse e della Commissione di vigilanza, determina: Art. 1. L'interesse da corrispondersi per le somme che si depositeranno a frutto nelle Casse dei depositi e dei prestiti, dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre dell'anno 1866, è fissato come segue: a) Nella ragione del 5% per i depositi volontari dei privati, delle Ca-se di risparmio e degli altri Corpi morali e pubblici stabilimenti, e per quelli di surrogazioni militari; - (6 Nella ragione del 4 % per i depositi di cauzione di contabili, degli impresari, affittuari e simili; c) Nella ragione del 3 % per i depositi obbligatorii, giudiziari ed amministrativi. |