classe, ovvero la somma di L. 10, se per mezzo di un Consolato nel quale si esigono diritti di seconda classe. Tale pagamento non è obbligatorio per le persone e per gli enti morali godenti del beneficio dei poveri, salva ragione di rimborso all'Erario nei casi e modi previsti dalle Leggi direttive dello stesso beneficio. V. Celerif. 1858, pag. 881 e 901. 176. I Consoli spediscono e legalizzano gratuitamente: 1. Tutti gli atti e le copie dei medesimi per servizio dello Stato; 2. Quelli richiesti da Autorità estere là dove esista uguale trattamento a favore dei nazionali; 3. Quelli di cui abbisognano gli inscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo; 4. Quelli necessari a nazionali indigenti; 5. Quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da apposito Reale Decreto o da Regolamento. 177. In tutti i casi in cui si fa luogo a riscossioni di tassa, ovvero quando vengono rilasciati atti gratuiti, i Consoli indicheranno sugli atti stessi e annoteranno in apposito registro l'ammontare della tassa riscossa, ovvero il motivo della spedizione gratuita. 178. Una copia degli articoli del presente titolo e della tariffa starà permanentemente affissa in ogni Ufficio consolare. Disposizioni generali e transitorie. 179. Gli atti fatti e le sentenze pronunziate nel Regno non potranno essere ammessi ed eseguiti negli Uffici consolari, se non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri o dai funzionari da esso a ciò delegati. Similmente gli atti e le sentenze consolari non possono venire ammessi dalle Autorità del Regno, se prima non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari esteri, ovvero dai Funzionari a ciò delegati. 480. Le disposizioni della presente Legge riguardanti i nazionali, sono pure applicabili ai protetti italiani nel limite dei trattati e conformemente alle consuetudini. 481. Nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesta dal voto dei nazionali, e quando il Governo la ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una Rappresentanza della colonia da rinnovarsi per mezzo di elezioni, dietro le norme di speciali Regolamenti da approvarsi con Decreti Ministeriali. V. Ce erif, 1865, pag. 2015. 182. Finchè dureranno in carica gli attuali titolari, saranno conservate come maggiori assegnamenti le allocazioni sotto qualunque denominazione di cui godono alcuni Ufficiali consolari di seconda categoria. 183. La presente Legge entrerà in vigore a partire dal 1o di aprile 1866, e dallo stesso tempo cesserà, non ostante qualunque consuetudine in contrario, l'esazione di qualsiasi tassa relativa al servizio consolare, la quale non sia stabilita dalla presente Legge o portata dall'annessa tariffa; s'intenderà pure abrogata ogni altra disposizione di Legge o Regolamento, come pure ogni contraria consuetudine che fosse invalsa negli Uffici consolari. Ordiniamo есс. - Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866. VITTORIO EMANUELE. A. LA MARMORA. DE FALCO. V. gli Atti del Parlamento Italiano, Sessione del 1864-65, Camera dei Deputati, sedute delli 20 e 28 aprile 1865. Senato del Regno, sedute TABELLA A Al Giudice in Costantinopoli 8,000 Id. in Alessandria. : Id. in Tunisi A 12 Applicati volontarii Totale L. 8,000 6,000 20,000 597,000 274,000 TOTALE GENERALE L. 871,000. TARIFFA dei diritti di cancelleria ed altri dovuti per gli attia farsi nei Consolati. (Ved. alla pag. 452 le Avvertenze comuni alle singole Sezioni). 13 14 15 liatti di riconoscimento Minute ed originali (2). Sentenze ed ordinanze inter- pel 1o foglietto per ogni fogl. in più pel 1o foglietto per ogni fogl. in più pignoramento di mobili 18 Copia degli atti di giurisdi zione civile e commerciale. per ogni foglietto 3. 50 |