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Art. 2. L'interesse per le somme che le Casse daranno a prestito ai Corpi morali entro il periodo di tempo stabilito all'articolo precedente, è fissato nella ragione del 5%.

Gli Amministratori delle Casse sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, 30 dicembre 1865.

(N. 2754) REGIO DECRETO

Il Ministro Q. SELLA.

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 gennaio 1866. Correzione all'art. 344 del Regolamento generale giudiziario, N. 2641. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto del 14 dicembre 1865, n° 2644, con cui venne approvato il Regolamento generale giudiziario per la esecuzione dei Codici di procedura civile e penale e della legge d'ordinamento giu liziario; veduto che per errore furono conservati nella stampa del Regolamento medesimo i capoversi 3o e 4o dell'articolo 344, che ne erano stati eliminati, e fu invece omesso nel capoverso 2o il richiamo, che di conformità era stato aggiunto, dell'art. 512 del Codice di procedura penale; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

0

L'articolo 344 del Regolamento generale giudiziario approvato con Regio Decreto 14 dicembre 1865, n° 2641, eliminati i capoversi 3o e 4o ivi aggiunti per errore, è completato e rettificato come segue:

<< Art. 344. Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione << dell'imputato si esegu eseguiscono a diligenza del Ministero Pubblico.

« L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal Procuratore Generale e * dal Procuratore del Re, salvo il disposto dall'articolo 512 del Codice di « Procedura Penale ».

Ordiniamo есс.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. DE FALCO.

(N. 2755) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 gennaio 1866. Ammontare della cauzione a somministrarsi dagli Uscieri giudiziari. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 2 aprile 1865, n° 2215; visto l'art. 188 della Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626; volendo determinare l'entità delle cauzioni da somministrarsi dagli Uscieri giudiziari in esecuzione del prescritto dal citato articolo; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

La cauzione che gli uscieri giudiziari. a termini dell'art. 188 della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, debbono somministrare in iscrizioni del Debito Pubblico dello Stato, è stabilita nella misura indicata dall'infrascritta tabella:

Annua rendita

da vincolarsi

L. 60

Uscieri presso le Corti di Cassazione

Uscieri presso le Corti d'Appello

Uscieri presso i Tribunali Civili e Correzionali e presso i Tribunali di commercio

Uscieri presso le Preture mandamentali ed urbane

Ordiniamo eсс.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. DE FALCO.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dell'Interno il 9 gennaio 1866.

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Sire! Il Ministero costituito con Reale Decreto del 31 spirato dicembre comprese tutte le gravità del còmpito che ha assunto e delle circostanze in cui lo assumeva.

Queste gl' impongono il debito di mostrare al paese con quale serietà di propositi voglia attendere all'adempimento del grave uffizio, e di annunziare perciò al primo suo presentarsi al Parlamento le basi essenziali del sistema che crede di seguire per soddisfare al principalissimo bisogno di provvedere alle condizioni della pubblica tinanza.

I nuovi Ministri hanno cominciato l'esame delle numerose e gravi proposte, che i loro onorevoli predecessori avevano già presentate ai due Rami del Parlamento; ma per quanto rapidamente si voglia compierlo, lo studio conscienzioso di quelle, allo scopo di stabilire in quale parte vogliano cettarsi, in quale modificarsi, non potrebbe essere compiuto nel breve spazio di tempo che ci divide dal giorno in cui la Camera elettiva deliberò di radunarsi.

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Era vivo desiderio del Ministero il potere, in omaggio a quel voto della Camera, presentarsi ad essa in tal giorno, preparato a quella doverosa esposizione; ma pensò che in miglior modo sarebbe provata la sua deferenza alla Rappresentanza nazionale ottenendo, con una breve proroga della riconvocazione del Parlamento, di affrettare la manifestazione completa, per quanto possibile, degli intendimenti del Governo, e la discussione che è pur des derabile ne sia fatta quanto prima dinanzi al paese.

Avrebbe il Ministero potuto chiedere questa proroga alle Camere stesse, le quali ne avrebbero agevolmente comprese mprese le gravi ragioni, ma un riguardo ai membri del Parlamento consigliava di evitare che, convenuti in Firenze da ogni parte d'italia, avessero dovuto incontanente soffrire un ritardo, fosse pure di pochi giorni, all'intraprendimento dei gravi lavori parlamentari.

Egli è per queste considerazioni che il sottoscritto ha l'onore di proporre alla Maestà Vostra, a nome del Consiglio dei Ministri, di prorogare con suo Decreto al giorno 22 del corrente mese la riconvocazione dei due Rami del Parlamento, e confida che piacerà a Vostra Maestà di accordare a questa proposta la sua sovrana sanzione.

(N. 2761) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 10 gennaio 1866.

Nuova proroga della Sessione 1865-66 del Parlamento Italiano.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'TALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; udito il Consiglio dei Ministri; veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno, abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata al ventidue del corrente mese di gennaio. Ordiniamo есс.

Dato a Torino addì 9 gennaio 1866.
VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Firenze, 10 luglio 1865.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Statistica delle acque potabili, ed aggiunta di nozioni intorno ai bagni pubblici.

Il Consiglio Superiore di Sanità, al quale io mi feci un dovere di partecipare il piano e le pratiche da me intraprese per raccogliere i dati principali intorno alla condizione dei Comuni del Regno rapporto all'acqua potabile, approvando compiutamente il piano stesso, esprimeva il desiderio di un'aggiunta a farsi, nella quale io non posso che convenire, e questa riguarda i BAGNI PUBBLICI.

Perchè ben si vegga come quell'augusto Consesso motivò la sua proposta, citerò il brano relativo tolto dal rapporto steso dall'illustre Dottore Moleschot:

• Riguardare l'acqua sotto il triplice punto di vista della sua destinazione ad • acqua potabile, ad abbeverare il bestiame e ad alimentare i pubblici lavatoi, corri⚫ sponde certamente alle più imperiose esigenze dell'igiene. Ciò nondimeno il relalatore non vorrebbe lasciar fuggire l'occasione di chiamar l'attenzione del Governo ⚫ su di un quarto bisogno, vale a dire quello di bagni generali per l'uomo. Avanti ⚫ al foro della scienza l'utilità di essi non richiede nessuna prova. Lo stato deplo• rabile per contra in cui si trovano quasi da per tutto in Italia gli Stabilimenti

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per bagni marittimi, presi nel mare istesso, prova in modo stringente che altret⚫ tanto non possa dirsi dell'attuazione presente di un bisogno che gli antichi abi• tanti d'Italia sapevano così bene apprezzare. In tutte le coste, in ogni paese dove • esiste un fiume, un lago, un ruscello che permettano l'esecuzione, dovrebbero sorgere pubblici Stabilimenti balneari, che invitino gli abitanti di adottare almeno per la buona stagione la salutare abitudine dei bagni generali. Se tali Stabilimenti, ⚫ come ordinariamente succede, si trasformassero in iscuole di nuoto, allora al van• taggio della pulizia e della coltura della pelle si agggiungerebbe quello di uno dei più utili esercizi ginnastici. La Germania, l'Inghilterra ed alcune città d'Olanda e della Svizzera hanno con ottimo successo eretto tali Stabilimenti, e dovunque venne ⚫ confermata la sperienza, che quello che l'aria pura delle montagne presta alla re• spirazione, il bagno freddo in acqua corrente o ondeggiante lo presta per la fun⚫zione della pelle. E questo vale per bisogni giornalieri di chi vuol conservare il ⚫ bene della salute. Ma sono poi innumerevoli i casi di malattie e di disposizioni • morbose, in cui al medico manca l'occasione di una delle più efficaci ordinazioni, ⚫ quando il paese dove esercita la sua arte è privo di stabilimenti balneari.

• Per riassumere, il relatore propone di ringraziare l'onorevole sig. Ministro di • Agricoltura, Industria e Commercio della comunicazione fatta a questo Superiore • Consiglio, rallegrandosi con S. E. della cura che ha voluto dedicare a così grave ⚫ e vitale argomento, cura che dovrà portare tanti frutti, perchè, nei limiti savia⚫ mente tracciati, l'opera divisata dal Ministro per conoscere il male non può non ⚫ riuscire, e conosciuto il male, il rimedio non farà difetto. Inoltre il relatore propone che nel far parte degli applausi del Consiglio e de'suoi augurii affinchè l'opera del Ministro d'Agricoltura ottenga i più attivi soccorsi dal ministero dell' In

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⚫terno, venga raccomandato al Governo di promuovere moralmente, e dove lo ⚫ possa materialmente, l'erezione di Stabilimenti balneari, i quali sarebbero di immensa e di pubblica utilità ..

Il desiderio di restringere le ricerche a quanto io reputava strettamente necessario fece sì che non mi estendessi all'uso dell'acqua per pubblici bagni; i molti lavori che si condensano contemporaneamente sulle Autorità comunali e provinciali m'imponevano anche il maggior possibile laconismo; ma non solo posso ora convenire nell'opinione del Consiglio Superiore per l'importanza del quesito, ma l'accoglienza fatta dal maggior numero dei signori Prefetti a questo progetto, i lavori già avanzati in proposito, mi con vinsero che avevano afferrata tutta l'importanza di quelle ricerehe, e poteva far calcolo su di essi anche rapporto a questa nuova aggiunta. Epperò io mi rivolgerò in proposito ad essi ed ai Consigli di Sanità. Trattandosi che gia molti Comuni hanno rassegnato le tabelle colle notizie richieste, l'aggiunta o nozioni relative al quesito intorno ai BAGNI PUBBLICI la raccomando più specialmente ai Consigli Sanitari. Essi potranno anzitutto indicare la condizione della città capoluogo di circondario, e siccome l'Italia ne annovera in oggi 193, nè havvi città di mediocre importanza che non sia compresa in tale novero, noi avremo già un dato positivo rapporto a tutti i centri principali di popolazione. Alle nozioni relative a que' centri potranno i membri dei Consigli, che hanno conoscenza esatta di altre località del circondario, aggiungere al Comune rispettivo anche quelle, rendendo così il ragguaglio il più possibile completo.

Quanto però importa anche rapporto a queste nozioni, si è che intorno ad esse pure i Consigli si formino il medesimo concetto, epperò non sarà inutile che spieghi meglio i quesiti a farsi.

Per bagni pubblici intendesi BAGNI GRATUITI, luoghi ove sia libero a chiunque il recarvisi; si escludono quindi quegli Stabilimenti che la speculazione privata esige e che anche nel complesso sono ben poca cosa. I bagni pubblici a' quali qui si allude sono que' Inoghi, ove, sia per fortunata combinazione della località, la natura senza concorso dell'uomo offre il comodo agli abitanti di bagnarsi, ovvero tale vantaggio venne creato dall'opera dell'uomo.

Appartengono al primo caso i fiumi e stagni che ci prestano, e le rive dei laghi e del mare; appartengono ai secondi quegli stabilimenti che devono l'esistenza all'opera dell'uomo, perchè o derivò l'acqua appositamente, ovvero ne circoscrisse anche solo le località naturali con palafitte od altri modi, sì che il bagnarsi sia esente da pericoli.

Il quesito può quindi riassumersi come segue:

Havri nella località luogo adatto per bagno pubblico? È desso sicuro? Naturalmente • per opera dell' uomo?

Il quesito così formulato riguarda la condizione presente; rapporto all'avvenire

si risponderà al spondera

quesito:

E egli possibile creare un luogo o un bagno pubblico, senza che esiga mezzi spropor

zionati alle risorse del Comune?

Questo contempla pure i due casi che, o si debba realmente creare il luogo adatto facendo venire con spesa l'acqua, ovvero che basti solo circoscrivere luoghi che già si prestano.

Se i quesiti così formulati non comprendono tutti i possibili casi, ne comprendono per certo il maggior numero. Pur troppo scarsi assai sono i provvedimenti finora presi, ed è per questa ragione che ogni anno l'Italia paga un triste tributo di vittime per annegamenti a' suoi laghi, fiumi e mari, di persone che, tratte dal prepotente bisogno di bagnarsi, ne'calori estivi periscono, mentre il maggior numero assai probabilmente non avrebbe incontrata quella fine, se si fossero presi i necessari provvedimenti alla tutela della sicurezza.

La Direzione della statistica, la quale con fatica, ma con successo sempre crescente, riunisce dati ed elementi positivi, ha potuto anche in proposito somministrarmi la prova di questa verità, che nessun uomo pratico poteva mettere in dubbio, ma della quale fin'ora si conoscevano i limiti.

Essa ha raccolto il numero delle vittime per annegamenti fortuiti (i delittuosi o volontari per suicidio formano altra categoria) avvenuti nel decorso anno 1864 per 36 provincie, ossia per la quasi totalità, mancando solo le tre Provincie di Milano, Palermo e Sassari. Questo numero sale a 877, e probabilmente non si scosterà dal mille, quando vi saranno i dati delle tre Provincie mancanti; infatti componendo esse unite una popolazione di quasi due milioni, facendosi la proporzione colle altre, si arriverebbe alla cifra di 964 per tutta Italia. Ma volendo attenersi strettamente alla cifra certa delle 56 Provincie, cioè a quella indicata di 877, la medesima statistica reca il riparto anche per mesi. Ora ci risulta che nei mesi di giugno, luglio, agost e settembre ne perirono 443, ossia più del doppio che negli altri otto mesi, e la ra gione è indubbiamente quella delle bagnature; questa ragione diventa ancor più evi dente dal sesso medesimo delle vittime; le donne stanno agli uomini in ragion di 2 a 7, perchè le donne si arrischiano meno. Per ultimo la statistica colle su dettagliate cifre ci presenta, direbbesi, il termometro de' diversi paesi espresso an cora in vittime, poichè mentre nelle Provincie dell'alta Italia il mese di settembr non annovera quasi più vittime, ne contano invece le Provincie meridionali; il tutte a conferma del fatto che il bisogno di bagnarsi unito alla generale mancanza di pre cauzioni e provvedimenti è la causa principale di quelle sventure.

Ben vedesi pertanto quanto assennata è l'osservanza che faceva il Consiglio Su periore di Sanità di chiamare l'attenzione delle Amministrazioni anche su quell'argomento, ed io spero che i signori Prefetti ed i Consigli di Sanità provinciali e cir condariali vorranno corrispondere al voto di quel Consesso, completando così un lavoro che in molte Provincie procede nel modo il più soddisfacente.

Prego porre la risposta a quei quesiti nella colonna Osservazioni.

Il Ministro TORELLI.

Firenze, 14 luglio 1865.

Circolare (N 21, Div. 6) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Pratiche a seguirsi nelle domande d' Impiegati per traslocazioni.

Dopo l'impianto della Amministrazione compartimentale del Tesoro, avvenuto col 10 gennaio 1864, pervennero non di rado al Ministero istanze di Impiegati traslocati da una in un'altra Provincia per motivi di servizio, i quali insistevano per essere restituiti al luogo d'onde uscivano.

Parimenti accadde spesso che impiegati, dopo avere ricevuta una nuova destinazione, indugiassero lungo tempo a recarvisi, o si facessero a chiedere per non raggiungerla il congedo straordinario di due mesi, od il collocamento in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, che si riconobbero affatto insussistenti.

Sebbene a seconda dei casi il Ministero non abbia lasciato talvolta di procedere a termini del disposto coll'art. 51 del Regolamento disciplinare approvato col R. Decreto 13 dicembre 1863, N° 1582, e coll'art. 175 delle Istruzioni Ministeriali 10 Inglio 1864, tuttavia si verificano ancora con qualche frequenza gli accennati abusi, che mettono l' amministrazione nell'impossibilità di provvedere colla voluta regolarita alle esigenze del servizio. V. Celerif. 1864, pag. 961.

Nel disporre le traslocazioni lo scrivente ha procurato finora, e non lascierà di studiare anche in seguito, che siano possibilmente conciliati cogli interessi del servizio anche quelli particolari dei singoli funzionari; tuttavia dichiara francamente che nella destinazione del personale il pubblico interesse deve prevalere ad ogni interesse particolare, e che sarà proceduto rigorosamente verso gli impiegati che, poco soddisfatti della ricevuta destinazione, assumessero un contegno passivo e non dessero utili e zelanti prestazioni.

All'oggetto poi di evitare inutili corrispondenze i signori Direttori dovranno astenersi dal trasmettere al Ministero le istanze degli Impiegati per ottenere traslocazioni ove non siano sussidiate da condizioni talmente gravi ed urgenti da far supporre che possono meritare la considerazione del Governo.

Nei casi poi che gli impiegati traslocati, adducendo motivi di malattia o di famiglia indugiassero a recarsi al posto loro assegnato, o chiedessero il passaggio in aspettativa, i signori Direttori dovranno assumere sicure informazioni, ed occorrendo verificheranno essi stessi lo stato delle cose per riferire sotto la loro responsabilità, al Ministero.

Un esemplare della presente sarà trasmesso a ciascuno degli Impiegati dipendenti da codesta Direzione.

Pel Ministro, T. ALFURNO.

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