della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno SOMMARIO 1866 21 novembre 1865. D. Soppressione delle Tesorerie generali e circondariali, pag. 1. 21 21 26 26 D. Asili infantili di Palermo; cessa la carica d'Ispettore, pag. 2. D. Regolamento pel Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, pag. 2. D. Spese per garanzia d'interessi di società private esercenti ferrovie, p. 4. 6 dicembre. D. Pareggiamento dei diversi gradi nella Marina mercantile, pag. 14. D. Soppressione della Segreteria del Consiglio Forestale, pag. 16. D. Matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari, p. 20. 6 6 9 D. Soppressione del Tribunale militare d'Alessandria, pag. 21. 17 D. Contravvenzioni alla Legge sul bollo; condono di multe, pag. 21. 17 D. Impiegati e serventi della Regia Pinacoteca di Torino, pag. 23. 17 D. Tre Comuni formano il solo Comune di Tredossi, pag. 24. 17 21 D. Privativa; servizio uniforme di spedizione e di vendita, pag. 30. D. Modificazioni al Regolamento di disciplina militare; sott'ufficiali, p. 25. D. Generi di privativa; indennità ai magazzinieri, ecc., pag, 30. D. Carabinieri Reali della leva 1845; ferma d'anni otto d'ordinanza, p. 31. D. Notai assegnati ai Dis'retti di registro nel Circondario di Pinerolo, .p 2. (N. 2621) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 dicembre 1865. Destinazione dei Tesorieri e dei Ricevitori generali e circondariali in seguito alla soppressione delle Tesorerie. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il Reale Decreto del 23 ottobre 1865, n° 2586, che approva la convenzione stipulata fra lo Stato e la Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) affinchè questa possa assumere il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato, ecc.: Art. 1. I titolari delle Tesorerie e quelli delle Casse dell'Amministrazione del Debito Pubblico, i quali per effetto del passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale cessino dalle loro funzioni e non sieno contemporaneamente collocati in altri impieghi dello Stato, saranno posti in disponibilità dal 1° gennaio 1866 secondo le norme stabilite dalla Legge dell'11 ottobre 1863, no 4500. Ved. Celerif. 1863, pag. 2705 е 2708. Art. 2. 1 Ricevitori generali e circondariali, che nelle Province Napolitane e Siciliane esercitano funzioni di Tesorieri dello Stato, cesseranno dalle stesse il dì 1° gennaio 1866. Da questo giorno continueranno unicamente nell'esercizio delle funzioni di Ricevitori delle imposte dirette. Essi continueranno a ricevere gli aggi stabiliti per il servizio delle imposte dirette, ed avranno inoltre l'assegno di disponibilità che, a termini della Legge 11 ottobre 1863, no 1500, possa loro competere sullo stipendio ad essi fissato pel servizio di Tesoreria. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 21 novembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - Q. SELLA. 1 C. C. (N. 2622) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 dicembre 1865. Cessa la carica d'Ispettore pei quattro Asili infantili di Palermo. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il Decreto prodittatoriale 27 settembre 1860, con cui venne istituita la carica di Ispettore pei quattro Asili infantili della Città di Palermo; visto essersi raggiunto lo scopo che si ebbe allora in mira coll'istituzione di uno speciale Ispettorato, e che oggi possono gli Asili predetti rientrare nelle condizioni normali di tutti gli altri stabilimenti di tal genere che sono nel Regno; sulla proposta del Ministro dell'interno abbiamo decretato e decretiamo: La carica d'Ispettore pei quattro Asili infantili di Palermo è abolita, rimanendo abrogato in questa parte il Decreto prodittatoriale 27 settembre 1860. Ordiniamo есс. - Dato a Firenze addì 21 novembre 1865. (N. 2689) DECRETO MINISTERIALE inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866. Regolamento per il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione. Il Ministro della Pubblica Istruzione, visto il R. Decreto del 1o settembre ultimo scorso, con cui le tre Sezioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione di Napoli, Palermo e Torino sono state chiamate alla sede del Governo in Firenze; in adempimento del disposto dall'art. 2 del Decreto suddetto ordina: Il Regolamento per il Consiglio superiore di pubblica istruzione, annesso al presente e da Noi firmato, è approvato ed avrà il suo effetto a principiare dal giorno d'oggi. Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia. Dato a Firenze il 24 novembre 1865. Il Ministro NATOLI. Regolamento per il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione. Art. 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione tiene ordinariamente tre sedute ciaschedun mese, a giorni determinati. Quando i bisogni del servizio lo richiedano, può esser convocato in via straordinaria dal ministro presidente o dal vice-presidente. 2. Le sue attribuzioni sono quelle conferitegli dalle Leggi 13 novembre 1859, 47 ottobre 1860 e 16 febbraio 1861. 3. Il Consiglio è ripartito nelle Sezioni seguenti: Sezione prima. Affari generali o misti - Università - Scuole universitarie Scuole d'applicazione per gl'ingegneri Istituto superiore di perfeziona mento Scuole normali superiori Scuole di veterinaria. Sezione seconda. Insegnamento secondario classico e tecnico - Convitti nazionali, o sussidiati dal Governo - Scuole italiane all'estero. Sezione terza. Insegnamento elementare Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre Scuole e conferenze magistrali - Scuole serali e festive Educandati femminili Istituti dei sordo-muti Asili d'infanzia. 4. Caduna di queste Sezioni sarà costituita di dieci consiglieri. Alla prima presiederà il vice-presidente del Consiglio; le altre saranno presiedute rispettivamente da un consigliere col titolo di Direttore. - Dei consiglieri 20 saranno ordinari, e 10 straordinari. 5. La composizione delle tre Sezioni si rinnoverà al 1o novembre d'ogni anno. Udito il parere del vice-presidente, il Ministro designerà i membri che dovranno comporle, ed i due consiglieri incaricati di presiedere la seconda e la terza. 6. Le proposte e le deliberazioni del Consiglio convocato in seduta plenaria per esser valide abbisogneranno della presenza di almeno sedici consiglieri. Per la validità delle deliberazioni di ciascheduna delle tre Sezioni sarà sufficiente la maggioranza dei membri presenti, purchè non siano meno di sei. In caso di parità di voti, nelle sedute plenarie del Consiglio prepondererà quello del presidente o del vice-presidente; nelle tre Sezioni il voto de'consiglieri che le presiedono. 7. Trattandosi d'affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni debbono esser prese a voti segreti. In tutte le altre questioni la votazione si farà per alzata e seduta, purchè non facciasi formale istanza almeno da cinque consiglieri perchè si deliberi in segreto. 8. La ripartizione degli affari da trattarsi sia direttamente dall'intero Consiglio, sia dalle sue Sezioni sarà fatta dal vice-presidente. Saranno introdotte direttamente davanti all'intiero Consiglio tutte le pratiche urgenti, oppure riguardanti accuse contro funzionari della Pubblica Istruzione, o di conflitti di competenza tra Autorità scolastiche; le altre parti concernenti alcuno dei tre rami dell'insegnamento verranno mandate alla Sezione rispettiva. 9. Quando il Consiglio non sia diviso in Sezioni, caduna pratica sarà preventivamente esaminata o da una Giunta o da un consigliere relatore, eletto dal Consiglio, se si tratta di accuse contro funzionari della Pubblica Istruzione e dal vice-presidente negli altri casi. Ogni pratica sottoposta all'esame delle Sezioni verrà prodotta all'intiero Consiglio da un relatore scelto a maggioranza di voti nel seno della Sezione cui essa fu trasmessa. Le relazioni dovranno esser fatte per iscritto e firmate dal relatore. - Una pratica avrà compiuto il suo corso presso il Consiglio quando su di essa sarà intervenuta una deliberazione del Consiglio a Sezioni unite. 10. Se il Ministro lo giudica opportuno, intervengono alle sedute plenarie del Consiglio gli Ispettori generali od il consultore, ma senza voto deliberativo. - Quando il Consiglio è chiamato a dare il suo parere intorno a progetti di leggi e di regolamenti o a prepararli, il vice-presidente potrà nominare nel seno dello stesso Consiglio Commissioni speciali per farne lo studio preparatario alle discussioni generali sotto la sua presidenza. stesso vice-presidente potrà chiamare nel seno delle medesime Commissio Tersone il cui avviso sia reputato utile, ove però non torni d'aggravi pubblico Erario. Lo 41. Per l'esame dei libri e dei trattati destinati all'uso delle scuole normali inferiori, secondarie ed elementari, il Consiglio eleggerà nel suo seno una Commissione di cinque membri. Questa riferirà per iscritto al Consiglio ciascun bimestre. Essa verrà rinnovata annualmente; ma i suoi membri potranno essere rieletti. 42. Si comunicheranno al Consiglio le relazioni annuali delle Autorità scolastiche, onde se ne valga per la sua relazione quinquennale intorno allo stato di ciascheduna parte dell'istruzione. 43. I verbali delle deliberazioni debbono sottoscriversi da chi presiede alla seduta e dal segretario, appena letti ed approvati dal Consiglio. - In assenza del vice-presidente, presiede alla seduta il consigliere più anziano. 14. L'uffiziale incaricato di adempiere l'uffizio di segretario presso il Consiglio, oltre ai verbali redatti in tanti paragrafi distinti quanti sono gli oggetti discussi, compilerà un elenco di ciascheduno di questi oggetti, che volta per volta trasmetterà per copia al Ministero. 45. Nessun verbale, nessuna relazione, deliberazione od estratto delle medesime potrà essere comunicato a persona estranea al Consiglio, senza permesso del Ministro. Firenze, il 21 novembre 1865. (N. 2623) REGIO DECRETO Il Ministro NATOLI. inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 dicembre 1865. Allibramento di spese per garanzia d'interessi di Società private VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1866 le assegnazioni per le spese di garanzia d'interessi di Società private, che esercitino ferrovie, saranno allibrate nella parte del bilancio passivo che riguarda il Ministero delle Finanze. Art. 2. Il pagamento delle somme dovute per le garanzie di interessi indicate all'articolo precedente sarà eseguito a mezzo di mandato da spedirsi dal Ministero delle Finanze in appoggio della liquidazione che continuerà ad esser fatta a cura del Ministero dei Lavori pubblici. Ordiniamo есс. Dato a Firenze il 26 novembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - LA MARMORA. - S. JACINI. - Q. SELLA. (N. 2717) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 13 gennaio 1866. costituiscono una Sezione elettorale del Comune di Soresina. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. ticoli 61, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 di4513, e la tabella ad essa Legge unita della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali; vedute le istanze dei Comuni, ecc., sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' InLerno abbiamo decretato e decretiamo : I Comuni di Castelleone, Gombito, Frigolo, Fiesco, Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Nuova, Ripalta Guerrina, Ripalta Vecchia, costituiranno d'ora in poi una Sezione del collegio elettorale di Soresina, no 450, che si radunerà in Castelleone. Ordiniamo eсс. - Dato in Firenze addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. CHIAVES. RELAZIONE Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 26 novembre 1865. Sire! L'ammissione, la disciplina ed il licenziamento degli operai avventizi nei Regi Stabilimenti marittimi vennero finora regolati o da consuetudini locali o da disposizioni emanate dagli antichi Comandanti generali delle cessate Marine o dagli attuali Comandanti in capo in seguito ad approvazione ministeriale. Tali disparate ed incomplete norme in un servizio per sua natura delicato, trattandosi di relazioni fra Autorità militari ed operai borghesi, ha dato luogo a parecchi richiami, facendo nascere la necessità di sciogliere man mano quesiti parziali, locchè produsse sovente non lieve imbarazzo al regolare e sollecito procedere del servizio. Per queste contingenze si rese evidente l'opportunità di stabilire norme precise, complete ed identiche per regolare l'ammissione, il servizio ed il licenziamento degli operai avventizi nei diversi stabilimenti marittimi dello Stato. Affine però di far tesoro di quanto l'esperienza aveva insegnato in tale materia, nello scopo di prendere in considerazione le esigenze locali, e per allontanarsi il meno possibile da usi che per lunga abitudine aveano acquistato quasi forza di legge, il Riferente credette opportuno di far compilare un progetto di regolamento sul servizio in questione da caduno dei Comitati dei tre dipartimenti marittimi. Dalla fusione dei lavori dei Comitati, prendendo da ognuno di essi le norme più generali e le migliori disposizioni, venne dal vostro Ministero compilato un progetto di regolamento, il quale con pochi miglioramenti e modificazioni fu approvato dal Consiglio d'Ammiragliato al cui esame è stato sottoposto. Nell'ammissione al lavoro nei Regi stabilimenti marittimi si ebbe di mira specialmente: primo, di favorire gli operai che precedentemente resero servigi al paese, per eni si raccomandò di dare la preferenza ai militari congedati ed agli operai che servirono già negli stabilimenti dello Stato; in secondo luogo si procuro di evitare che persone inabili per età o per capacità professionale si ammettano o conserv. no a lavoro, e quindi si stabilirono regole tisse per le prove e la classificazione degli operai nuovamente ammessi, si determino l'età minima per le varie specialità, in guisa da accertare la forza fisica necessaria ai differenti mestieri; si proibi l'avanzamento di classe per operai che abbiano oltrepassato il cinquantesimo anno di età, e si ammise la retrocessione di classe per quegli operai che per avanzata età, per interma salute od altro motivo non avessero più le qualità fisiche necessarie per soddisfare al lavoro della classe in cui per la loro capacità professionale erano tempo addietro stati iscritti. Si è creduto poi di lasciar adito al Governo di approfittare della esperienza ed abilità di antichi militari permettendo che questi, quantunque pensionati, possano essere ammessi a lavoro negli stabilimenti marittimi, determinando però che la loro mercede giornaliera non potrà mai essere superiore a due lire italiane. Nelle norme pel servizio degli operai avventizi, oltre alla determinazione di un numero di ore di lavoro giornaliero proporzionato alla lunghezza del giorno nelle varie stagioni dell'anno, ed adeguato, per quanto possibile, alle abitudini medie dell'industria privata nei vari mestieri, oltre allo stabilimento di regole fisse per la disciplina nell'interno dei regi arsenali, cantieri ed officine, si procurò: anzitutto di regolare e favorire il lavoro a cottimo che vostra Maestà approvò con suo riverito Decreto del 3 marzo 1864, e che diede già egregi risultati nei lavori marittimi; in |