Images de page
PDF
ePub

4

Firenze, 22 luglio 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Revoca della Circolare 28 marzo 1865 che sospendeva gli acquisti di rendite

sul Gran Libro per conto di Corpi morali.

Messa ora in grado la Direzione Generale del Tesoro di riprendere il servizio degli acquisti di rendite sul Gran Libro per conto dei Corpi Morali, stato sospeso momentaneamente colla Circolare del 28 marzo prossimo passato, questo Ministero revoca tale disposizione sospensiva, e mentre di conformità invita le Prefetture del Regno ad accettare quind' innanzi dalle amministrazioni dei Corpi Morali delle rispettive provincie le richieste per acquisti di rendite ed a darvi corso a norma della Circolare del Ministero dell'Interno N. 137, del giorno 10 settembre 1863, autorizza le Agenzie del Tesoro a provvedere a che novellamente vengano abilitate le Tesorerie provinciali e nelle Provincie Meridionali anche le Ricevitorie Circondariali, a ricevere le somme che fossero presentate per conto di Corpi Morali, allo scopo di ottenere Vaglia del Tesoro, secondo il progressivo N. 28 dell' Elenco annesso alla Circolare di questo Ministero (Tesoro) N. 14, del 7 gennaio anno corrente. V. Celerif. 1865, pag. 342-43 е 951.

Per il Ministro, il Direttore Generale T. ALFURNO.

Firenze, 10 agosto 1865.

Circolare (N. 21, Div. 5) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Autorizzazione dei versamenti attinenti alle entrate eventuali del Tesoro.

Le Direzioni Compartimentali del Tesoro ebbero, dalla Circolare del 24 luglio 1863, N. 90, facoltà di autorizzare le Tesorerie dipendenti a ricevere e tenere provvisoriamente in deposito i versamenti delle entrate eventuali, finchè questo Ministero non ne avesse approvato regolarmente l'applicazione alla Direzione Generale del Tesoro. V. Celerif. 1863, pag. 2292.

Dacchè l'art. 253 del Regolamento in vigore ha definitivamente assegnato alle Direzioni, ed in talune circostanze alle Agenzie, la facoltà di autorizzare tali versamenti con l'imputazione suddetta, si dee tenere non pure inutile la preventiva partecipazione al Ministero, ma anche impropria la condizione di depositi provvisori, che vi si apponesse differendone ['incasso tra'fondi dello Stato; perciocchè, quando non manchi l'autorizzazione dei Direttori, data in nome del Ministero, o quella degli Agenti del Tesoro in caso d'urgenza, possono essere ricevuti fin dalle prime come versamenti effettivi di proventi casuali.

La qualificazione di deposito provvisorio può soltanto essere necessaria quando l'Amministrazione o il contabile da cui provengono i versamenti, o le stesse Direzioni del Tesoro, non li considerassero come definitivi, o fossero incerti della loro conveniente applicazione, e per questa o qualsiasi altra causa bisognasse attendere e riferire al Ministero.

Queste dichiarazioni sono motivate da dubbi proposti da una Direzione intorno all'osservanza della Circolare No 90 dopo la pubblicazione del nuovo Regolamento di contabilità generale.

Pel Ministro, il Direttore Generale del Tesoro T. ALFURNO.

Firenze, 24 agosto 1865.

Circolare (N 171, Div. 2 e 3) del Ministero della Istruzione Pubblica.
Discipline che regolano il prestito dei libri e dei codici

nelle Biblioteche pubbliche.

I prospetti trasmessi dai signori Bibliotecari, de' libri e manoscritti dati in prestito hanno convinto il Ministero come non in tutte le Biblioteche sieno state osservate, come si dovevano, le discipline prescritte a quel proposito. Si è veduto con dispiacere che tre e quattro e fino a dieci anni si sono fatti trascorrere lasciando i libri fuori della loro sede; si sono vedute prestate edizioni rare e vocabolari, e prestati manoscritti senza la permissione del Ministero.

I signori Bibliotecari non potevano ignorare:

1o Che le edizioni rare, le opere fornite di tavole di molto valore, gli atlanti, i vocabolari, e le opere di recentissima pubblicazione o d'uso giornaliero, non si prestano mai a chicchessia (Circolare 28 febbraio 1861 e 7 gennaio 1862);

20 Che i manoscritti non si prestano senza il permesso del Ministero (Circolare 5 gennaio 1863);

30 Che il prestito dei libri non può essere fatto per maggior tempo di venti giorni (Circolare 28 febbraio 1861), salvo quando si tratti di professori, pe' quali si può estendere la concessione ad un mese con facoltà al Bibliotecario di prorogarla per due volte (Circolare 5 gennaio 1863); - Ved. Celerif. 1861, pag. 907; 1862, pag. 435; - 1863, pag. 1214 e 1126.

40 Che nei quindici giorni precedenti alle vacanze autunnali di ciascuna Biblioteca devono dal Bibliotecario esser richiamati tutti i libri prestati (Circolare 28 febbraio 1861);

50 Che trascorso infruttuosamente il termine, il Bibliotecario deve rispondere della restituzione di que'libri dinanzi al Governo (Circolare suddetta); molto più de' manoscritti prestati di sua autorità.

I signori Bibliotecari pertanto, che non abbiano osservate quelle discipline, non possono reputarsi aggravati se il Ministero li tiene mallevadori dei libri dati fuori e non restituiti nel debito termine, e de' manoscritti da loro prestati senza permesso. Sarà dunque cura de' Bibliotecari di non tardare a procurarsi la restituzione de'libri e de' manoscritti suddetti, rivolgendosi essi stessi alle persone che furono favorite del prestito ed adoprando i mezzi che crederanno più convenienti.

E poichè nell'aprirsi dell'anno scolastico le Biblioteche debbono essere in perfetto ordine e complete, tutti i Bibliotecari abbiano la compiacenza di trasmettere al Ministero entro il prossimo ottobre una nota de'libri o manoscritti che per mala ventura non fossero stati ancora restituiti, colla indicazione della data del prestito, e del nome della persona a cui fu fatto.

Per l'avvenire sarà cura de'Bibliotecari di trasmettere al Ministero ogni sei mesi (cominciando a decorrere il primo semestre dal primo giorno del prossimo novembre) una tabella di tali prestiti contenente: 1o Il titolo del libro o del manoscritto prestato; 20 Il nome della persona a cui fu fatto il prestito; 30 La data del prestito; 40 La data della restituzione.

Parlando ad uomini addottrinati e zelanti degli studi, quali sono i signori Bibliotecari, il sottoscritto non ha mestieri di avvertire come tutti questi provvedimenti non hanno per fine che l'integrità delle Biblioteche e la conservazione dei sussidi che ne derivano alla coltura nazionale.

Il Ministro NATOLI.

Firenze, 26 agosto 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Benefizi ecclesiastici; concessione dei Decreti di R. Placito od Exequatur.

Egli accade non infrequente il caso che, o për malizia o per trascuranza di quanti avrebbero stretto obbligo di denunciare all'Economato Generale le vacanze di beneficii, taluni di questi sfuggano all'esercizio della regalia, e così non soltanto manchi una parte di quelle rendite, colle quali si provvede a molte spese ecclesiastiche ed a molteplici opere di carità e di beneficenza, ma ancora colla inosservanza della Legge s'abbia in danno, che viene a'beni componenti la dotazione dei beneficii dal passare successivamente dalle mani di uno a quelle d'altro titolare, che cercano trarne col minore dispendio il maggior utile possibile, senza che essi ricadano nell'intervallo di vacanza a mani di quella Autorità tutrice e disinteressata, la quale può colla scorta di inventarii e con altri idonei provvedimenti serbarne la integrità contro chi od albia abusato o fosse per abusare d'un diritto di godimento dei frutti, a cui serve di riscontro l'obbligo della conservazione dell'asse patrimoniale.

Ad ovviare a siffatto inconveniente reputerebbe quindi acconcio questo Ministero che, rimanendo presso i Procuratori Generali il compito loro affidato dai Reali Decreti 5 marzo e 26 luglio 1863 e 12 luglio 1864 circa le concessioni di R. Exequatur o di R. Placito, fossero poi da questi inviati agli Economati Generali i relativi Decreti per l'occorrente partecipazione zione e rimessione agli interessati, sempre che tali Decreti riguardino provvista di beneficii di qualunque specie e natura; onde avverrebbe che l'Economato sempre avrebbe contezza delle disposizioni relative, e potrebbe quindi provvedere efficacemente agl'interessi dello affidatogli esercizio del

diritto di regalia, nè alcun beneficiato potrebbe, senza il corso dell'Economato stesso, pigliare nei beneficii ingerenza veruna.

Ved. Celerif. 1864, pag. 1763 e 1765.

Lo scrivente è persuaso che i signori Procuratori Generali del Re ed i signori Economi Generali comprenderanno quanto sarebbe vantaggioso cosiffatto partito e di quanto facile attuazione a fronte degli sconci che riparerebbe, e che quindi, nella parte che rispettivamente li riguarda, daranno opera a che sia tosto mandato ad effetto. Il Ministro P. CORTESE.

Firenze, 2 settembre 1865.

Circolare (N. 172, Div. 3) del Ministero della Pubblica Istruzione. Compilazione di Stati di servizio di tutto il personale dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Questo Ministero invitò più volte le Autorità preposte alla istruzione superiore a somministrare gli elementi per la compilazione d'un esatto stato di servizio di tutto il relativo Personale stipendiato dal R. Governo.

Molte soddisfecero lodevolmente alla richiesta: altre non usarono quella diligenza che il Ministero si riprometteva, dacchè o non inviavano gli stati di servizio di tutti i loro dipendenti, o li trasmisero incompleti, confusi, mancanti pure delle indicazioni principali. Giunsero perfino stati con ragguagli erronei, e dichiarati veri dall'Auterità scolastica.

La raccolta degli elementi anzidetti non è certo agevole nè breve, e il sottoscritto prevede gli ostacoli che si dovranno superare per compiere un tal lavoro. Tuttavia, fidando nello zelo intelligente di V. S. III., la prega d'adoprarvisi con solerzia per la parte che le tocca.

In conseguenza le invia parecchi esemplari dello specchio, su cui ciascun professore, impiegato o servente dovrà porre le notazioni che lo riguardano.

Ella curerà inoltre: 10 che queste siano scritte a caratteri intelligibili; 20 che sieno ben distinte le date dei decreti di nomina, assegnazione di stipendi, utili, ecc., onde si possano ravvisare il servizio dell' impiegato, gli uftici che sostenne, gli stipendi che godè, gli aumenti che ebbe. Gli stipendi poi vorranno dichiararsi pel loro annuo ammontare, senza diffalcarne la ritenuta. Ed ove al posto sia assegnato un altro utile, v. g. alloggio, indennità di lume e di legna, di propine, ecc., sarà mestieri che s'indichi in virtù di quale atto l'uffiziale ne infruisca.

Perchè finalmente non si rinnovi lo sconcio di notizie erronee, V. S. III. dovrà farsi presentare da cadun professore ordinario, straordinario, incaricato d'insegnamenti, impiegato e servente le proprie carte, su queste accertar la verità delle note dello specchio, e soggiuntevi occorrendo le necessarie avvertenze, munirlo della sua firma. Il Ministro NATOLI.

Firenze, 20 settembre 1865.

Circolare (N. 26, Div. 3) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Formalità da adempiersi da chi domanda il rilascio di Vaglia del Tesoro. Sovente accade di osservare nei Vaglia del Tesoro la mancanza dell'indicazione sulla provenienza del versamento e sull'uso da farsene, o la frase indeterminata • da impiegarsi in servizio dello Stato ». V. Celerif. 1865, pag. 342-43 е 951. Siccome per la regolarità e la chiarezza del servizio occorre in tutti i Vaglia l'indicazione del titolo preciso del passaggio del fondo, e siccome ciò serve pure ad evitare che sotto la formola di pubblico servizio sieno forse emessi Vaglia anche nell'interesse dei privati, per titoli non acconsentiti; così gli agenti del Tesoro che debbono ritiutare la dichiarazione di autorizzazione quando il titolo non sia contemplato nell'elenco annesso alla Ministeriale Circolare No 14, del 7 gennaio 1865, salvo il caso di speciali separate autorizzazioni, non potranno impartirla quando nelle richiesta distesa da chi domanda la spedizione dei detti Vaglia non sia esplicitamente dichiarata la causa del passaggio del fondo. La stessa condotta sarà serbata da questo Ministero per autorizzazioni alla Tesoreria Centrale.

Ciò si prescrive agli Uffici del Tesoro per loro norma, e si comunica ai Ministeri, Prefetture e Sotto-Prefetture, affinchè abbiano a disporre l'osservanza da parte degli Impiegati addetti a prendere i Vaglia.

Pel Ministro, T. ALFURNO.

Firenze, 16 novembre 1865.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Formazione dei verbali amministrativi di verificazione nei boschi.

Sono a me pervenuti diversi verbali per verificazione forestali difettosi nella forma non solo, ma privi eziandio delle principali notizie che occorrono per giudicare sulla convenienza delle domande.

I detti verbali furono compilati da Guardaboschi.

Ora per le conseguenze che ne possono derivare, importando che gli atti di tal natura, a seconda i casi accertino chiaramente e con precisione sia le condizioni telluriche e climatologiche, sia il numero, la specie, lo stato di vegetazione delle piante, e tutti gli altri dati all'uopo necessari, ad ovviare che lo sconcio sopraddetto si rinnovelli, dispongo che le verificazioni per dissodamento, per diloscamento, per taglio d'alberi e per terreni in pendio, come altresì la formazione dei verbali amministrativi relativi, sieno eseguiti nell'avvenire per lo meno da un Capo Guardia, e secondo le istruzioni date dal Ministero 1'11 gennaio corrente anno. V. Celerif. 1865, pag. 757.

Firenze, 26 settembre 1865.

Pel Ministro, Rocci.

Circolare (N. 27, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Disposizioni e schiarimenti per la chiusura dell'esercizio finanziario 1864.

L'unificazione del Bilancio dello Stato, congiunta a quella delle discipline di amministrazione e di contabilità del Bitancio medesimo, fatta avvenire collemanazione del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, sancito dal Regio Decreto del 13 dicembre 1863, N. 1628, hanno felicemente remosse quelle cause che per gli esercizi precedenti al 1864 rendevano difficili e complicate le operazioni relative alla chiusura degli esercizi stessi. V. Celerif. 1864, pag. 961.

Tuttavia perchè tutte le operazioni inerenti alla chiusura del detto esercizio 1864 siano puntualmente ed esattamente eseguite, il sottoscritto stima opportuno compendiare qui di seguito, con quei chiarimenti che possano più giovare all'uopo le varie disposizioni contenute nel rammentato Regolamento 13 dicembre 1863.

Cessazione della registrazione dei Decreti di apertura di credito
e delle relative note di variazione.

1. Co' 2) settembre corrente il Ministero delle Finanze ha cessato di ammettere a registrazione decreli di apertura di crediti e vote di variazioni ai crediti aperti a disposizione di Uffiziali delegati dai vari Ministeri sul Bilancio dell'anno 1864 (art. 285 del Regolamento).

Sono peró ammesse anche dopo il 20 settembre le note di variazioni ai crediti aperti, che avessero per scopo di regolarizzare pagamenti fatti e compresi nelle contabilità dei Tesorieri provinciali.

Compilazione e trasmissione delle note e delle somme rimaste disponibili
sui crediti azerti al 31 ottobre 1865 e di quelle rimaste da pagare.

Decorso il venturo mese di ottobre verranno accertate nei modi prescritti dalP'articolo 433 del suddetto Regolamento le somme rimaste disponibili sui crediti aperti, le quali, giusta il successivo articolo 434 si riterranno per complementare annullate senza bisogno di apposite note di variazioni e le Direzioni compartimentali del Tesoro compileranno e trasmetteranno al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) le Note (Modello 63) delle somme rimaste disponibini, debitamente vidimate per segno di regolarità dai rispettivi Uffizii di riscontro.

Gli Uffiziali delegati invieranno non più tardi del 5 novembre ai rispettivi Ministri le Note delle somme non pagate richieste dall'articolo 435 dell'anzidetto Regolamento.

Termine pel ricevimento dai Tesorieri provinciali dei versamenti d'entrata dell'esercizio 1861.

2. A tutto il 30 settembre stante i Tesorieri provinciali cesseranno dal ricevere versamenti d'entrata dello Stato con applicazione al Bilancio attivo del 1864. Durante peró il mese di ottobre continueranno a rilasciare sullo stesso esercizio 1864 le quitanze:

a) Di versamento delle entrate della Direzione generale del Tesoro; b) Li fondo somministrato dai Ricevitori circondariali delle Provincie Napoletane e Siciliane ad esaurimento delle riscossioni proprie del 1864.

Le quitanze che i Tesorieri provinciali possono rilasciare nel corso del mese di ottobre in commutazione di mandati spediti dai Ministeri e dagli Uffiziali delegati sull'esercizio 1864, e per entrate diverse da quelle della mentovata Direzione generale del Tesoro, debbono essere, pel disposto dell'articolo 574 del Regolamento, staccate dal registro dell'esercizio 1865, sebbene detti mandati debbano far parte della contabilità d'ottobre stesso dell'esercizio 1864.

Resta quindi stabilito in quanto al Bilancio attivo, che la contabilità dell'esercizio 1894 vien chiusa:

a) A tutto settembre 1865 per i Contabili delle riscossioni d'entrate altre da quelle della Direzione generale del Tesoro:

b) A tutto ottobre successivo per le riscossioni delle entrate dell'anzidetta Direzione generale del tesoro.

Trasporto del debito e credito dei Contabili della riscossione al 30 settembre 1865 per l'esercizio 1864 nei Prospetti mensuali di entrata dell'ottobre 1865 per l'esercizio 1865.

Laonde nei Prospetti mensuali delle riscossioni e dei versamenti che i Contabili e le Amministrazioni provinciali, compartimentali, e centrali in adempimento del'e disposizioni del capitolo III del Titolo VI del summenzionato Regolamento debbono presentare pel mese di ottobre e per l'esercizio 1865, dovranno essere trasportate le somme di cui essi Contabili appariranno debitori o creditori dai Prospetti mensuali di settembre volgente per l'esercizio 1864 (art. 244).

Dimostrazione delle partite di entrata della Direzione Generale del Tesoro pel 1864

e anni precedenti rimaste da riscuotere alla fine di ottobre 1865.

E gli Agenti del Tesoro al 1 di novembre compileranno la dimostrazione delle entrate della Direzione generale del Tesoro dell'esercizio 1864 e degli anni precedenti rimaste da riscuotere, e la trasmetteranno entro il 5 di novembre stesso alle ripettive Direzioni compartimentali del Tesoro, perchè possano formare il Prospetto generale in due esemplari da spedirsi non più tardi del 15 di novembre suddetto: uno al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), e l'altro all'Ufficio di riscontro (art. 258 e 259).

Cessazione dell'ammissione a pagamento dei mandati spečiti dai Ministeri sull'eserείπίο 1864. Cessazione dell'ammissione a pagamento dei mandati degli Uffiziali

-

delegati spediti sul Bilancio 1864.

3. Al primo ottobre vegnente non sono più ammessi a pagamento sul Bilancio 1864: a) Dal Ministero delle Finanze i mandati spediti dai vari Ministeri (art. 427); b) Dalle Direzioni compartimentali del Tesoro i mandati spediti dagli Uffiziali delegati sui crediti aperti a loro disposizione e per rimborsazione di spese di riscossione e di giustizia criminale (art. 430).

« PrécédentContinuer »