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43. Porto di Porto Maurizio.

14. Porto di Porto Torres

15. Porto di Reggio.

46. Porto di Rimini

47. Porto di Salerno

48. Porto di San Remo

19. Porto di Santa Venere

20. Porto di Savona

21. Porto di Sinigallia

22. Porto di Siracusa. 23. Porto di Taranto

24. Porto di Terranova (Sardegna)

25. Porto di Trapani

26. Porto di Viareggio

Enti interessati

Comune, circondario e provincia di Bari Comune di Bosa, circondario di Oristano, provincie di Cagliari e Sassari.

Comune e circondario di Castellammare, pro

vincia di Napoli. Comune, circondario e provincia di Catania. Comune e circondario di Rave

Ravenna, provincie

di Ravenna, Bologna e Ferrara. Comune e circondario di Gallipoli, provincia di Terra d'Otranto.

Comune di Porto d'Empedocle e Girgenti, circondario di Girgenti, provincie di Girgenti e Caltanissetta.

Comune di Licata, circondario di Girgenti, pro-
vincie di Girgenti e Caltanissetta.
Comune, circondario e provincia di Trapani.
Comune di Molfetta, circondario di Barletta.

provincia di Bari.

Comune di Oneglia, circondario e provincia di Porto Maurizio.

Comune di Ortona, circondario di Lanciano, provincia di Abruzzo Citeriore.

Comune, circondario e provincia di Porto Mau

rizio.

Comuni di Porto Torres e di Sassari, circondario e provincia di Sassari.

Comune e circondario di Reggio, provincia di Calabria Ultra prima.

Comune e circondario di Rimini, provincia di Forli.

Comune e circondario di Salerno, provincia di Principato Citeriore.

Comune e circondario di San Remo, provincia di Porto Maurizio.

Provincie di Calabria Ultra 4a, Calabria Ultra 2a, Calabria Citer. (legge 25 luglio 1864, no 4891). Comune e circondario di Savona, provincie di Genova, Cuneo, Torino ed Alessandria. Comune di Sinigallia, circondario e provincia di Ancona.

Comune, circondario e provincia di Siracusa. Co nune e circondario di Taranto, provincia di Terra d'Otranto.

Comune di Terranova, circondario di Tempio, provincia di Sassari.

Comune, circondario e provincia di Trapani. Comune e circondario di Viareggio, provincia di Lucca.

(Ν. 2830) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 1866. Cessioni e sequestri degli stipendi e pensioni degl'Impiegati governativi anteriori alle Leggi delli 14 aprile e 17 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le cessioni ed i sequestri degli stipendi, anteriori alle Leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, numeri 1731 e 1807, da queste Leggi vietati, non sortiranno effetto tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione a tempo della promulgazione dell' una e dell' altra delle accennate Leggi. - Le cessioni e i sequestri delle pensioni anteriori alle Leggi stesse conservano la loro giuridica efficacia. Sarà però sempre salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate Leggi e prima della pubblicazione della presente Legge. - Ved. Celerif. 1864, pag. 1153, 1169, 1377 e 1819.

Ordiniamo ecc. - Data a Firenze addì 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. A. SCIALOIA.

V. gli Atti del Parlamento Italiano, Sessione 1865-66, N. 238, 239 e 240 (Sedute delli 19 dicembre 1865; 26 febbraio e 12 marzo 1866). – Senato del Regno, N. 14 (Sedute delli 21 novembre, 7 e 18 dicembre 1865).

Firenze, 28 marzo 1866.

Circolare (N. 37, Div. 5) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Incumbenti a praticarsi riguardo alle cessioni ed ai sequestri
delle pensioni e degli stipendi anteriori alle Leggi del 1864.

In pendenza delle deliberazioni del Parlamento, ed in seguito alle disposizioni contenute nelle due Circolari di questo Ministero delli 6 maggio e 19 giugno 1865, furono versate nelle Casse dei depositi e prestiti, a cura degli Agenti del Tesoro, e per conto dell'Amministrazione del Tesoro, le somme ritenute sulle pensioni civili e militari per effetto di cessioni o sequestri anteriori alle Leggi del 14 aprile e 17 giugno 1864, n. 1721 e 1807, quando le medesime per ciascun pensionato giungevano al valore di lire cento. V. Celerif. 1864, pag 1153, 1819, 1377 e 1169.

Ora colla Legge del 18 corrente mese di marzo, no 2830, che trovasi pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno del giorno 27 stesso mese, viene stabilito che le cessioni ed i sequestri delle pensioni anteriori alle precitate Leggi del 1864 conservano la loro giuridica efficacia.

Epperciò dovendo aver luogo la restituzione dei depositi a favore dei rispettivi cessionari o sequestrati, questo Ministero comunica alla Cassa centrale dei depositi e prestiti, giusta il disposto con l'art. 123 del Regolamento annesso al R. Decreto del 25 agosto 1863, n. 1446, essere attualmente cessata la causa dei depositi stessi, e la invita a provvedere pel rilascio a mezzo delle Casse da essa dipendenti dei mandati di rimborso delle somme

depositate, e di quelli di pagamento dei relativi interessi. 1863, pag. 1590 е 2403.

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All'oggetto poi che le operazioni al riguardo demandate agli Uffizi del Te soro seguano con procedimento uniforine, il sottoscritto dispone quanto segue:

1o I Tesorieri provinciali descriveranno in appositi elenchi in duplo, conformi al modello qui unito, le polizze di deposito per le rate d'ogni cession e o sequestro di pensioni spedite dalle Casse dei depositi e prestiti, e li consegneranno unitamente alle polizze medesime agli Agenti del Tesoro.

2o Gli Agenti del Tesoro. verificata l'esattezza di questi elenchi colla scorta dei registri in uso per 1 spese del debito vitalizio, e del registro mod. 88 prescritto dall'art. 331 del vigente Regolamento di contabilità, vi apporranno la loro firma, tratterranno un esemplare per ogni eventuale bisogno di successive ispezioni, e trasmetteranno l'altro colle polizze alle preposte Direzioni compartimentali del Tesoro. V. Celerif. 1864, pag. 961.

3o Le Direzioni del Tesoro trasmetteranno gli elenchi colle polizze alle rispettive Casse dei deposti e prestiti, invitandole ad emettere i mandati di rimborso dei depositi relativi, e di pagamento degli interessi decorsi a favore dei singoli cessionari o sequestranti.

4o Le rate di cessioni o di sequestri di pensioni già scadute, e non ancora depositate nelle Casse dei depositi e prestiti, perchè inferiori a lire cento, e quelle successive saranno liberamente soddisfatte sopra mandati degli Agenti del Tesoro intestati ai cessionari o sequestranti.

5o Gli Uffiziali del Tesoro dovranno por mente alla eccezione contenuta nella suddetta Legge interpretativa del 18 marzo 1866, nel senso che deve rimanere salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate Leggi del 1864, e prima della pubblicazione della Legge medesima del 18 marzo 1866. Di conseguenza non dovranno comprendere negli elenchi suddetti per la restituzione gli importi e le polizze di quelle rate di pensioni cedute o sequestrate, che giacessero in deposito presso le Casse dei depositi e prestiti, e per le quali nel suddetto intervallo di tempo fossero intervenute decisioni dell'Autorità giudiziaria, dovendo per esse avere effetto la cosa giudicata.

Del resto si osserva che non occorrono disposizioni per l'esecuzione della Legge suddetta del 18 marzo 1866 nella parte che si riferisce alle cessioni ed ai sequestri degli stipendi, essendo stato prima d'ora per essi provveduto in conformità della emanata interpretazione legislativa.

Gli Uffizi del Tesoro vorranno prestarsi con tutta alacrità ed esattezza allo adempimento delle presenti disposizioni, che vengono comunicate anche alla Cassa centrale dei depositi e prestiti, ai Ministeri ed alla Corte dei Conti (1).

Per il Ministro, T. ALFURNO

(1) Nella Stamperia Reale di Firenze (via Condotta) si vende un fascicolo contenente le Leggi, Decreti e Circolari sulle disponibilità, aspettative, congedi, stipendi e pensioni degl'Impiegati civili, e sugli assegnamenti alle loro vedove ed orfavi, seguiti da varii Provvedimenti correlativi, e da un Prontuario di liquidazione col regguaglio degli stipendi fissi agli aggi ed altri proventi dei Contabili Demaniali, depurati dalle spese d'ufficio calcolate in base del Regio Decreto N. 1747, emanato il 24 aprile 1864. - Seconda edizione.

mediante vaglia postale.

Centesimi 60 franco

ELENCO delle somme giacenti in deposilo nella Cassa dei depositi e prestiti di provenienti da sequestri o cessioni di pensioni civili e militari anteriori alla Legge del 14 aprile e 17 giugno 1864, e che sono da restituire con mandati a favore dei singoli sequestranti o cessionari a norma della Legge del 18 marzo 1866.

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inserta nella Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 1866.

È prorogato a tutto il 1866 il termine di mesi sei stabilito nell'art. 4 della Legge sull'abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il termine di sei mesi, di cui è parola nell'art. 4o della Legge 23 aprile 1865, no 2252, è prorogato a tutto l'anno 1866. V. Celerif. 1865, раgine 889 e 1449.

Ordiniamo есс. - Data a Firenze il 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. - BERTI.

Ved. gli Atti del Parlamento Italiano, Sessione 1865-66, Camera dei Deputati, N. 204 (Sedute delli 12 dicembre 1865, 16 e 27 febraio 1866).. Senato el Regno, N. 51 e 52 (Sedute delli 3, 6 ed 8 marzo 1866).

(N. 2855) LEGGE

inserta nella Gazzetta Uffiziale 1'8 aprile 1866.

Convalidazione del R. Decreto 25 luglio 1864, col qual furono aggiunte alla tariffa doganale le voci petrolio, olio di schi sto ed asfalto grezzi. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 4. E convalidato il R. Decreto 25 luglio 1864, n. 1872, col quale si è disposo che nella tariffa generale delle dogane alla categoria seconda siano da aggiungersi le seguenti voci e dazi:

Petrolio ed olio di schisto bituminoso ed asfalto grezzi, per 100 chilogrammi, esenti. Detti rettificati, depurati, raffinati, ecc., L. 2, compresi i diritti accessorii.

V. Celerif. 1864, pag. 1768.

Art. 2. Cominciando dal 1° maggio 1866 il dazio stabilito nell'articolo

- precedente è portato a L. 6.

Ordiniamo ecc. - Data a Torino addì 2 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. A. SCIALOIA. CHIAVES.

Firenze, 16 febbraio 1866.

Circolare (N. 27, Div. 4) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Istruzioni per l'appuramento dell'imponibile dei terreni e fabbricati in relazione alla Legge di conguaglio 14 luglio 1864, ed a quella sulla unificazione della imposta 26 gennaio 1865..

Per quanto si debba ritenere che secondo le norme date, e cogli aiuti -somministrati alle Direzioni ed Agenzie delle Tasse, l'operazione dello stralcio dell'estimo dei fabbricati urbani da quei catasti in cui formavano un sol corpo di censimento coi terreni, sia seguita colla massima accuratezza; tuttavia non è da presumersi che nessuna area e relativo estimo dei fabbricati soggetti alla Legge di unificazione d'imposta siano rimasti nel catasto dei terreni, e viceversa che nessuna area, la quale dovea rimanere fra l'imponibile dei terreni, sia andata compresa nello stralcio.

Per esempio, non è infrequente in qualsiasi catasto il caso di aree censite come terreni coltivi, occupate in progresso di tempo da fabbricati urbani, i quali poi non siano stati censiti come tali; come pure non è infrequente il caso di fabbricati urbani diruti o demoliti e non radiati dal Catasto.

I relativi possessori nel primo caso andrebbero soggetti al riparto del contingente rimasto a carico dei terreni ad un tempo ed alla imposizione della quota sulla rendita dei fabbricati da essi denunziata; nell'altro caso sfuggirebbero all'uno ed all'altro carico.

Oltre di che poi si ha la non presumibile perfezione assoluta della operazione di stralcio per tutte quelle aree di fabbricati, che hanno un acсаtastamento oltre quello dei fabbricati stessi, e sono confuse fra i terreni senza citazione di numeri e di articoli correlativi; come pure per tutte

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