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di fatto il periodo suddetto, e ciò per il noto assioma dies termini non computatur in termino.

2. Che l'osservanza del termine stesso è obbligatoria non solo per le pubblicazioni dell'avviso nel luogo ov'è l'Uffizio che procede, ma eziandio per quelle che a maggior pubblicità delle aste deggiono operarsi in altre Città e Comuni del Regno.

E poiché il rispetto a queste forme essenziali non vuolsi mai disgiungere dalle varie eventualità di ritardo, cui a senso del più volte citato Regolamento possono sougiacere i procedimenti d'asta per fatti indipendenti dall'Amministrazione, cosi a necessaria tutela degli interessi erariali è stretto dovere dei Funzionari d'iniziare le pratiche relative agli incanti almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, onde il relativo procedimento possa regolarmente compiersi non ostante qualunque incidente di forma che è sempre forza di prevedere.

Quando poi per circostanze veramente eccezionali non derivanti da incuria o da negligenza dei Funzionari stessi nascesse qualche caso isolato in cui il bene del servizio richiedesse l'abbreviazione dei termini suddetti tanto per la pubblicazione degli avvisi, quanto per la decorrenza dei fatali, il Ministero non si rifiuterà mai di autorizzarla sulle motivate proposte delle Direzioni Provinciali.

Per la precisa osservanza di quanto è nella presente contenuto, il sottoscritto fa pieno assegnamento sulle vigili cure dei signori Direttori, e va persuaso che mercè di esse il Ministero non avrà a trovarsi nella forzata e disgustosa condizione di applicare le penalità qui sopra accennate.

Torino, 7 marzo 1866.

Il Direttore Generale SACCHI.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Consegna all'Appaltatore delle forniture carcerarie delle opere di miglioramento e di innovazione, e del materiale mobile acquistato a spese erariali.

La Circolare 26 agosto ultimo scorso, nel prescrivere al capo V, parte prima, che ogni qualvolta con autorizzazione ministeriale si eseguiscano opere di miglioramento e di innovazione, che non siano a carico dell'Appaltatore delle forniture carcerarie, come altresi ogni qual volta si acquisti a spese erariali materiale mobile, si debba dare delle une e dell'altro consegna all'Appaltatore suddetto, indica i modi a tenersi, e le formalità a seguirsi nel procedere a tali consegne.

Se non che, dal numero insignificante pervenuto finora al Ministero dei verbali, con cui vengono eseguite le consegne precitate, essendo lecito supporre sia di evitare che nella maggior parte dei casi passi inosservata una tale prescrizione, il sottoscritto, nello scopo, sia di assicurarne il regolare adempimento, agli Uffici del Genio civile il maggior lavoro proveniente dalla consegna succedanea alla operazione del collaudo, ed alle Prefetture ed al Ministero stesso il maggior carteggio, che sarebbe una conseguenza inevitabile dell'inosservanza delle prescrizioni suddette, reputa conveniente di prescrivere che la consegna all'Appaltatore delle forniture carcerarie e delle opere e del materiale mobile debba seguire contemporaneamente all'operazione del collaudo, al quale dovrà in conseguenza sempre intervenire l'Appaltatore delle forniture carcerarie, od il suo rappresentante per riceverne la consegna: quando questi si rifiuti d'intervenirvi, la consegna si intenderà data in contumacia

I verbali di consegna all'Appaltatore predetto (modelli Ged H della raccolta annessa alla Circolare predetta) dovranno sempre essere uniti a corredo del certificato di collaudo, e l'inosservanza di questa norma avrebbe per conseguenza di ritardare i provvedimenti pel pagamento delle opere e del materiale, poichè in tale evenienza dovrebbe il Ministero di necessità rinviare i certificati di collaudo per farvi aggiungere i verbali preaccennati.

In questa circostanza il sottoscritto raccomanda a quelle Prefetture, che ancora non hanno dato in tutto od in parte eseguimento alle disposizioni impartite colla Circolare 4 novembre ultimo scorso. di non frapporvi maggiori indugi, essendo cosa di somma interesse il sistemare la contabilità degli inventari, avvertendo di rispondere negativamente nel caso che alcuna fra le sovrad jette disposizioni non sieno loro applicabili. - V. Ceierif. 1866, pag. 170.

Grabirà il sottoscritto di ricevere un pronto cenno di ricevimento della presente, delia quale si trasmette un numero sufficiente di esemplari per essere distributi agii Eftizi di Sottoprefettura, non che a quelli del Genio Civile. Ii Direttore Generale G. BOSCHI.

Firenze, 8 marzo 1866.

Circolare (N° 23. Div. 3) del Ministero delle Finanze
(Direzione.generale del Tesoro).

Ritardi nella trasmissione delle contro-matrici di Vaglia del Tesoro

agli Uffici di destinazione.

L'articolo 516 del Regolamento sulla contabilità generale delio Stato del 43 dicembre 1863 prescrive che i Tesorieri non possano pagare Vaglia del Tesoro, se prima non abbiano ricevute le corrispondenti contromatrici. co.le quali i Vaglia debbono esse e confrontat. V. Celerit. 1864, pag. 961.

Ma talvoita è accaduto che le costromatrici furono trattenute dazli Uffici, ai quali ine mbeva di farne la spedizione ai Tescrieri incarcati del pagamento dei Vagila. E avvenuto eziandio che, al verificarsi di simili casi, qualche Agenzia del Tesoro ha ricusato di prestirsi alla domacia del titolare del Vagia di richiamare la cont omatrice dall'Ufficio, presso il quale la medesima era indebitamente tratte uta.

E censurabile la condotta del: Cificio che ritarda la spedizione del'e contro-matrici, ed è pure irregolare quella deil altro che rifiuta di richiamarle; dappoiché il primo impedisce l'estimazione dei Vazlia, l'atro concorre a mantenere impedimento, con disturbo e danno di titolari, con incaglio del servizio, con discredita dell'Amministraz ne.

Afinché tutti gli Uffizi, cui sono demandate tali attribuzioni, debbano seguire un procedimento uniforme, ed insieme per evitare ai possessori de. Vagia se me esile ed i danai derivanti da l'altrui negligenza, ii sottoscritto dispone quanto segue:

1o Le Agenzie Provinciali del Tesoro, e gi Uffici Circondariali che ne fanno le veci, dovrannas edire immancabilmente allUicio di destinazione. le centro-matrici dei Vaglia del Tesoro nello stesso giorno in cui questi

furono emessi.

2' 1 Tesorieri Provinciali, sulla presentazione di un Vaglia del Tesoro, del quale non avessero ricevuta ancora la contro-m.trice, pregheranno il titolare a rivolgersi con esso al Agente de Tesoro.

3o Gli Agenti del Tesoro, verificato previacente, sul registro mod. 80 e fra proprii atti, non essere in fatto pervenuta la contro-matrice, desumeranno i segni distintivi del Vazba, richiameranno in giornata la contro-matrice dal. Uficio che avrebbe dovuto spedirla, e contemporaneamente ne daranno avviso a questo Ministero.

Le Direzioni del Tesoro sono incaricate di invigilare per l'esatto adempimento delle premesse disposizioni.

Pel Ministro, il Direttore Generale T. ALFERNO.

Torino, 9 marzo 1866.

Circolare (N. 48) dell'Economato Generale dei benefizi ecclesiastici per le antiche Provincie del Regno.

Spese di officiatura e di conservazione delle chiese parrocchiali,
ed oneri spirituali dei benefizi parrocchiali.

Con dispaccio del 7 marzo corrente il Ministro di Grazia e di Giustizia e dei Culti mi commette di richiamare da ciaschedun Parroco od Economo spirituale delle antiche Provincie continentali del Regno una precisa distinta:

a) Deile spese incumbenti attualmente a carico di ciaschedun Parroco pel mantenimento della chiesa parrocchiale e delle succursali, non che per l'ufficiatura delle medesime;

b) Degli oneri spirituali attualmente incumbenti a carico di ciaschedun benefizio parrocchiale.

Nel caso poi in cui il Parroco contribuisca soltanto in parte nelle spese di conservazione e di ufficiatura della chiesa parrocchiale e delle sussidiarie, occorrerà indicare i cespiti ossia i fonti donde si ritraggono i mezzi a sopperire alle rimanenti spese.

In adempimento di questo incarico, io prego pertanto la S. V. M. R. di procacciarmi con qualche sollecitudine una nota, in cui sieno indicate distintamente e con chiarezza e precisione la natura, l'entità e la provenienza delle spese che si desidera di conoscere come sovra, relativamente all'ufficiatura ed alla manutenzione di codesta chiesa parrocchiale e delle sue succursali; e gli oneri spirituali che sono a carico di codesto benefizio parrocchiale.

I signori Parrochi essendo ammessi a godere la franchigia postale con questo generale Ufficio mediante lettera e piego fasciati, voglia la S. V. M. R. inviare le chieste notizie in un piego fasciato coll'indirizzo al R. Economo generale di Torino, apponendo in un angolo della fascia il suo cognome e la sua qual tà di Parroco di codesto luogo, e sia anche compiacente di aggiungere alle notizie di cui è parola, il titolo sotto cui sono eretti codesto benefizio parrocchiale e le sue succursali, ed il Comune, il Mandamento e Circondario da cui dipende codesto luogo.

Persuaso che la S. V. M. R. vorrà colla sua cortesia corrispondere pienamente alla fattale richiesta, non omettendo d'indicare anche in modo distinto e preciso i fondi delle rendite, colle quali si provvede in tutto o in parte alle suddette spese d'officiatura e conservazione della chiesa parrocchiale, e delle succursali, indipendentemente dal di lei concorso, le ne porgo in anticipazione distinti ringraziamenti.

Il R. Economo Generale FENOLIO.

Firenze, 10 marzo 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.
Abuso nelle domande di proroghe di periodo a raggiungere
le residenze assegnate agl'Impiegati.

L'articolo 11 della Legge sull'ordinamento giudiziario, nel prescrivere il termine assegnato a ciascun funzionario per raggiungere il proprio posto, dà facoltà al Ministero di prorogarlo eccezionalmente quando la domanda sia fondata su giuste cause.

Ora si è dovuto rilevare che ben di rado i funzionarii raggiungono le loro residenze senza chiudere proroga, e spesso attendono per farne la domanda gli ultimi giorni del periodo loro assegnato, mettendo così il Ministero nella necessità di concederla o di provocare un nuovo Decreto di nomina.

Il Guardasigilli, volendo che le dispos zioni di Legge siano esattamente osservate, invita le SS. LL. Ill.me di far conoscere a tutti i loro dipendenti, essere suo intendimento, che i funzionarii dell'ordine giudiziario si mostrino quind'innanzi più solleciti nel raggiungere le residenze cui sono destinati, avendo il Ministero stabilito di non accordare proroghe di periodi, che nei soli casi in cai siano richieste per motivi importanti, ben giustificatu e dichiarati tali dai Capi delle Autorità Giudiziarie, che fanno la trasmissione delle istanze.

Si augura il sottoscritto, che i funzionari tutti da esso dipendenti metteranno a profitto le avvertenze di sopra notate. Così si otterrà il doppio vantaggio di veder prontamente rimpiazzati i posti, la cui vacanza prolungata è di danno all'amministrazione della giustizia, e di far cessare le frequenti istanze per proroghe di periodo, le quali bene spesso non essendo giustificate da motivi meritevoli di accoglienza, sono a considerarsi un deplorabile abuso. Il Ministro G. DE FALCO.

Firenze, 13 marzo 1866.

Circolare (N. 210, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).
Applicazione dell'art. 25 delle disposizioni preliminarı
della Tariffa doganale.

Per agevolare le contrattazioni commerciali si prescrive:

a) Che il termine da assegnarsi alle bollette di cauziene (Mod. n° 8) per temporaria importazione dei campioni, di cui l'art. 25 delle disposizioni preliminari alla Tariffa, potrà fissarsi dalle Dogane sino a tre mesi, con facoltà ai Direttori Compartimentali di prorogarlo per un egual periodo, quando ne sia fatta domanda e ne sia provato il bisogno;

b) Ghe la riesportazione di tali campioni possa anche effettuarsi per una Dogana diversa da quella per la quale furono importati, purchè la medesima sia abilitata ad attestare l'uscita delle merci di transito, giusta la Tabella C annessa al R. Decreto 16 ottobre 1862, no 911. - V. Celerif. 1863, pag. 241; -1862, pag. 2689.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 16 marzo 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Proroga di un anno dei contratti coi Comuni per l'assicurazione
del reddito daziario.

I contratti dal Governo conchiusi con diversi Comuni di codesto Circondario a riguardo del dazio di consumo dello Stato scadono colla fine dell'anno in corso.

Si dovrebbero quindi predisporre le pratiche a fine di rinnovare cotesti contratti per altro triennio, tenendo conto degli aumenti normali secondo i risultamenti della esperienza.

Ma essendo stato presentato alla Camera Elettiva un progetto di legge, che estende il dazio ad altri generi, non sarebbe opportuno codesto rinnovamento de'contratti per la durata di tre anni; e perciò è desiderio del Ministero che possano essere prorogati sino a dicembre 1867, quelli che presentemente sono in vigore, riserbando al tempo in cui il potere legislativo avrà pronunciato sul suddetto disegno di legge di fare le opportune trattative non solo per tener ragione delle disposizioni legislative che potranno essere date, ma anche per preparare per lo avvenire nuovi contratti.

Pei Comuni adunque che intendessero di approfittare della disposizione suindicata, basterà che il signor Sindaco, dopo di averne riportato il consenso dal Consiglio Comunale, aggiunga una postilla alla vigente scrittura di contratto, da cui risulti che ne viene protratta l'efficacia fino alla fine dell'anno prossimo. Questa postilla verrà accompagnata da una dichiarazione di accettazione per l'interesse del Governo, che la S. V. è colla presente autorizzata ad emettere, riservandosi poi il Ministero di adempiere alle formalità prescritte dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato quando gli sarà trasmesso in doppio originale un elenco nominativo di tutti i Comuni che avranno prorogato il rispettivo contratto.

Ma potrebbe essere che tra i Comuni che hanno assicurato al Governo un minimo di provento e la divisione delle eccedenze depurate dalle spese, siavi taluno che preferisca ora conchiudere un contratto di abbuonamento, aumentando del dieci all'incirca per cento il canone pattuito a minimo. In tal caso sarà mestieri far luogo ad una nuova stipulazione da redigersi, secondo le norme precedentemente stabilite, sugli esemplari di contratto che in conveniente numero sono uniti alla presente. Anche per queste sostituzioni di contratto il Ministero riservasi di far conoscere la sua definitiva approvazione, al quale effetto gli si dovrà far tenere una copia autentica in carta libera della nuova stipulazione.

Il sottoscritto, affidando alla S. V. il disimpegno delle operazioni necessarie onde provvedere all'assetto del dazio di consumo anche pel prossimo anno, confida che vi si accingerà con tutto lo zelo, all'intento di procurare che in tutti i Comuni convenuti del suo Circondario abbia a continuarsi sotto gli auspici della Comunale Amministrazione la gestione dell'imposta, poichè riuscirebbe doloroso al sottoscritto di trovarsi nella necessità di ricorrere ad altri mezzi meno accetti ai contribuenti all'uopo di assicurare l'incasso dei redditi daziari.

Egli attende poi di essere informato, non dopo la fine del prossimo maggio, del risultato che avranno ottenuto gli offici che la prego di far tosto pervenire alle Amministrazioni Comunali interessate, e gradirà frattanto un cenno sul ricevimento della presente.

Il Ministro A. SCIALOIA.

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