Tale provvedimento, stato proposto dalla stessa Commissione di vigilan sarebbe consigliato dal fatto constatato della scarsità degli affari tratta finora dalle medesime e dal riflesso altresì che le incombenze proprie queste Casse possono senza danno del pubblico essere benissimo disin pegnate dalla Cassa centrale, che pur di presente ha l'incarico di sorv gliarle e di dirigerle. Senza pregiudizio pertanto delle riforme generali d'organizzazione, c verranno sottoposte all'approvazione del Parlamento, il riferente avreb concretate nello schema di Decreto che ha l'onore di rassegnare all'esam della M. V. invocandone l'approvazione, alcune disposizioni parziali di r forma più urgente, mercè le quali, oltre il provvedere meglio al servizi si otterrebbe anche una economia nel bilancio dello Stato di lire 467,700 (N. 2608) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 1865. Ordinamento del Personale delle Amministrazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Veduti i nostri Decreti 25 agosto e 24 novembre 1861, 23 maggio 1863 25 agosto e 20 settembre 1863, coi quali fu stabilito l'ordinamento de posti presso gli Uffizi del Deb to Pubblico e presso le Casse dei depositie prestiti, e fissata la circoscrizione territoriale delle Casse medesime; veduto il R. Decreto 23 ottobre prossimo passato, col quale viene approvat la Convenzione fatta colla Banca Nazionale per affidare alla medesima il servizio di Tesoreria; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo: Art. 1. Le Casse dei depositi e prestiti stabilite presso le Direzioni compartimentali del Tesoro in Bologna e Cagliari sono soppresse a cominciare dal 1° gennaio 1866. Le incumbenze già proprie di queste Casse saranno dallo stesso giorno affidate alla Cassa di Firenze. 2. Il ruolo del Personale della Direzione generale e delle Direzioni speciali del Debito Pubblico, colla inclusione dei posti per l'Amministrazione centrale e per le Amministrazioni provinciali delle Casse dei depositi e prestiti, è riordinato in conformità dell'unito elenco, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. 3. La distribuzione dei posti nelle Direzioni speciali del Debito Pubblico, tanto pel servizio del Debito Pubblico, come per quello delle Casse dei depositi e prestiti, sarà fatta con Decreto del Ministro delle Finanze. 4. Gl'Impiegati, i quali per effetto del riordinamento di cui all'art. 2 rimanessero in eccedenza ai posti del nuovo ruolo, saranno collocati in disponibilità a termini della Legge 11 ottobre 1863. Ved. Celerif. 1863, pag. 2795 e 2708; 1865, pag. 1994. 6. Le disposizioni di questo Decreto avranno effetto col 10 gennaio 1866 Ordiniamo есс. Dato a Firenze addì 21 novembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - QUINTINO SELLA. Ruolo del personale della Direzione generale e delle Direzioni speciali del Debito pubblico, coll'inclusione dei posti pel servizio delle Casse dei depositi e prestiti. Montare complessivo degli stipendi No dei complessivo degli posti stipendi (N° 2620) REGIO DECRETO Occupazione per uso militare di un Monastero in Siracusa. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il nostro Decreto 18 settembre u. s., no 2511, ecc., con cui venne fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Monastero di S. Benedetto in Siracusa; considerando essere incorso errore all'articolo unico del detto Decreto, ove si accenna doversi provvedere al concentramento dei monaci, mentre trattasi di monache; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo: Alle parole del Decreto suddetto Provvedendo al concentramento dei monaci ivi esistenti, si sostituiscano le seguenti: Provvedendo al concentramento delle monache ivi esistenti. V. Celerif. 1865, pag. 1811. Ordiniamo есс. Dato a Firenze il 26 novembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - A. PETITTI. (N. 2627) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 1865. Provvedimenti e discipline pel gratuito patrocinio dei poveri. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Vista la Legge 2 aprile 1865, n. 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, coordinandola alle altre Leggi dello Stato, ed a fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle Leggi da pubblicarsi; vista la Legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, per effetto della quale rimangono soppressi gli Uffizi degli Avvocati e Procuratori dei poveri retribuiti dall'Erario, attualmente esistenti; ritenuto essere necessario di provvedere al gratuito patrocinio dei poveri; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli Avvocati e dei Procuratori. - Presso ogni Tribunale civile e correzionale, ed ogni Corte d'Appello e di Cassazione è costituita una Commissione pel gratuito patrocinio. 2. La Commissione pel gratuito patrocinio è composta: 4. Di un membro del Corpo giudicante del Tribunale o della Corte, ovvero d'un antico Magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal Primo Presidente, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione; 2. Di un funzionario del Ministero Pubblico, addetto alla Corte of al Tribunale, che è designato ogni anno dal Procuratore Generale, ed esercita le funzioni di Relatore. Queste possono essere affidate dal Procuratore Generale anche ad un Uditore od Aggiunto, ma senza voto deliberativo; 3. Del Presidente della Camera di disciplina degli Avvocati, ed in sua assenza o mancanza di un Avvocato patrocinante da lui delegato o nominato dal Primo Presidente della Corte. Un Vice-Cancelliere o Vice-Cancelliere aggiunto della Corte o del Tribunale esercita le funzioni di Segretario. 3. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giuris dizione e nei giudizi penali. 4. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. 5. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. 6. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili quanto pei penali, produce i seguenti effetti: 1. La difesa gratuita per la causa o per l'affare, a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, in conformità dell'art. 31; 2. L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti Leggi e dei Regolamenti relativi; 3. Gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritto od altra spesa; e gli altri Ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, 1 Notai ed i Periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà; 4. Sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed Ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e cosi pure le spese di viaggio e di soggiorno, le spese sostenute dai periti, e quelle necessarie per l'udizione dei testimoni; 5. Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti. 7. Nel caso indicato al n. 5 del precedente articolo l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della Corte, del Tribunale o della Pretura, presso cui si tratta la causa o l'affare. 8. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 9, non esclusi gli stranieri, sono ammissibili al beneficio del gratuito patrocinio. — Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l'istruzione pei poveri. 9. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono: 1. Lo stato di povertà; - 2. La probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare. Per tutti i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsí a norma dell'art. 11. Negli affari civili l'esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla Commissione pel gratuito patroNelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal Capo della Magistratura, innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal Presidente della Corte cinio. d'assise. 40. Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite. La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal Sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra. Tuttavia le Autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà. 44. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 8 primo alinea e 9 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al Presidente della Commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta. - La ricognizione si fa per Decreto, con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio. - Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi Corte, Tribunale, Pretura od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'art. 9. Essa per altro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per Legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa. 12. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i Pretori od i Tribunali civili e correzionali viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale, nel cui Circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d'appello dalla Commissione esistente presso la Corte stessa. 43. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte. Nondimeno nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commissione istituita presso la Corte d'appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione. 14. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause, che debbono essere trattate avanti altri Tribunali od Autorità per affari giudiziari, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le Autorità suddette. 45. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al Presidente della Commissione pel gratuito patrocinio presso la Corte od il Tribunale, di cui negli articoli precedenti. - Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa. Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un Avvocato o Procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito. - Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al Presidente della Commissione per mezzo del Pretore. 46. Il ricorso coi relativi documenti viene dal Presidente della Commissione comunicato al Relatore. 17. La Commissione si aduna periodicamente nei giorni fissati dal Primo Presidente della Corte d'appello o rispettivamente di cassazione, ed in caso di urgenza, dietro invito del suo Presidente. Il Relatore, completate ed |