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istrutte le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

18. Nei casi d'urgenza, il Presidente della Commissione può concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

49. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del Difensore officioso. - Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla Commissione pel gratuito patrocinio. - Nelle materie penali e sa vien fatta dall'Autorità giudiziaria, davanti alla quale la causa deve essere trattata; salve le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

20. La corrispondenza delle Commissioni pel gratuito patrocinio e del Difensore destinato con tutti i pubblici Ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del Procuratore Generale o del Procuratore del Re, secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte d'appello o avanti i Tribunali o le Preture del distretto o circondario. Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'Autorità che ha fatto la richiesta e la data del Decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

21. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione. Tuttavia la parte che l'ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla Commissione istituita presso il Collegio a cui deve deferirsi l'appello.

22. Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i Tribunali, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la Corte d'appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare. Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli Avvocati e Procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

23. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del Procuratore Generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello e dei Procuratori del Re nel Circondario di ciascun Tribunale e nel territorio delle Preture dipendenti. - Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti. Sulla loro richiesta le Corti d'appello ed i Tribunali civili e correzionali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene disciplinari che fossero stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nelle diverse provincie, a norma ed in conformità dei medesimi.

24. Gli Avvocati e Procuratari deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene prescritte dai rispettivi Regolamenti di disciplina, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione istituita presso il Tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo o alle Preture del Circondario, o da quella

istituita presso la Corte d'appello o di cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni.

25. L'Avvocato ed il Procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza. Per l'effetto però della sorveglianza, di cui ai precedenti articoli, l'Avvocato ed il Procuratore specialmente incaricati del patrocinio sono tenuti di dare al Procuratore Generale od al Procuratore del Re rispettivamente ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti. Per gravi motivi il Procuratore Generale o il Procuratore del Re può provocare la destinazione d'un altro Avvocato o Procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio. La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l'Avvocato od il Procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

26. Gli Avvocati ed i Procuratori deputati all'officioso patrocinio notificheranno al Procuratore Generale e rispettivamente al Procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del Decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giud cato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

27. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un Avvocato o Procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli Avvocati e Procuratori deputati al patrocinio, i Collegi e le Camere di disciplina ed anche il Pubblico Ministero possono chiedere al Presidente della Commissione da cui emanò il Decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso. Il Presidente comunica tali domande alla Commissione, la quale provvede con Decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'art. 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il Decreto stesso sarà dai Collegi e dalle Camere sopra menzionati, o secondo i casi dall'Avvocato o Procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al Procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle Leggi di procedura civile. In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da Avvocati e Procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa

28. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'Erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione da poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa. Nell'attribuzione delle spese all'Erario dello Stato men

zionata di sopra, non entrano gli onorari dei Difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Disposizioni transitorie.

29. Gli Uffizi degli Avvocati e dei Procuratori dei poveri attualmente esistenti presso le Corti d'appello, e che restano disciolti per la nuova Legge d'ordinamento giudiziario, dovranno eseguire la consegna delle carte alla Commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

30. Nelle Provincie dove esistevano gli Uffici di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova Legge d'ordinamento giudiziario.

31. Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio, che si trovano pendenti avanti gli Uffizi della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui si trovano, destinandosi dalla Commissione un Avvocato od un Procuratore per la difesa delle persone medesime.

32. Nelle città dove si trovano Uffizi di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell'articolo 280 della Legge d'ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente Legge sono conferite alle Commissioni pel gratuito patrocinio.

33. Il presente Decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1866. Nelle Provincie Toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del Regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'Ufficio permanente di consultazione gratuita presso il Collegio degli Avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente Legge.

Ordiniamo eсс. - Dato a Firenze il 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. CORTESE.

(N. 2629) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 1865.

Articoli aggiunti al Regolamento 30 ottobre 1862 sulla polizia, sicurezza e regolarità di esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 317 della Legge sulle opere pubbliche, allegato F della Legge 20 marzo 1865, no 2248, per la unificazione amministrativa; visto il Regolamento 30 ottobre 1862, no 1022, per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie; sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici; sentito il Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo :

È approvata l'unita Appendice vista d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici e contenente articoli d'aggiunta al Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, ed una tabella delle multe graduali da infliggersi alle Società concessionarie di ferrovie per ritardi negli arrivi dei convogli e per altre infrazioni agli ordini e discipline stabilite dalle Leggi vigenti. - Ved. Celerif. 1863, pag. 433.

Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. - S. JACINI.

Articoli di aggiunta al Regolamento del 30 ottobre 1862.

Art. 1. Ogni ritardo nella corsa e nell'arrivo dei convogli alle stazioni rispetto al tempo stabilito negli orari approvati dal Ministero, quando non provenga da cause di forza maggiore debitamente giustificate, e quando ecceda i limiti di tolleranza accordati, sarà soggetto ad una multa pecuniaria nella misura stabilita al capo 1o dell'unita tabella.

2. I ritardi soggetti a multa saranno accertati: - a) Nelle stazioni ultime in cui termina la corsa dei convogli; - b) In quelle ove concorrono parecchie linee, ed ove succedono coincidenze e cangiamenti di convogli; c) In quelle promiscue di passaggio dall'una ad altra rete sociale.

3. Nello stabilire la misura del ritardo non si terrà conto del tempo perduto in partenza nelle stazioni bec per aspettar l'arrivo dei convogli con cui deve aver luogo la coincidenza.

4. Le infrazioni agli ordini ufficialmente intimati direttamente dal Ministero, od in suo nome dal Commissario tecnico, alla Società e per essa alla Direzione dell'esercizio o della manutenzione della ferrovia, in applicazione delle prescrizioni del Regolamento 30 ottobre 1862, saranno soggette alle multe graduali stabilite dal capo 20 della tabella predetta.

5. Le contravvenzioni per ritardato arrivo dei convogli saranno accertate dai Sottocommissari, dai Delegati alle stazioni e dagli Ingegneri addetti ai Commissariati mediante apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Capostazione, ed in caso di rifiuto da due testimoni.

6. Per le infrazioni di cui al precedente art. 4o, le Società incorreranno nella multa comminata tosto che sia trascorso il termine prefisso nell'atto d'intimazione, bastando il verbale di accertamento dell'Impiegato addetto al Commissariato incaricato dell'eseguimento per constatare la trasgressione.

7. L'importare delle multe sarà dal Governo ritenuto sulle sovvenzioni o sulle differenze dovute alla Società per guarentigie di prodotto accordate alla medesima sopra tutte, o sopra una qualsiasi linea compresa nella rete che alla Società stessa appartiene. - La somma ritenuta per multe sarà annualmente versata come prodotto eventuale nelle casse dello Stato.

8. Quando il Governo non dovesse pagare differenze alla Società, il provento delle multe sarà esatto nelle forme e nei modi soliti secondo le vigenti Leggi.

Visto d'ordine di S. M. - S. JACINI.

Tabella delle multe graduali da infliggersi alle Società delle ferrovie, di cui esse hanno l'esercizio, per ritardi negli arrivi dei convogli e per altre infrazioni agli ordini e discipline stabilite dalle vigenti Leggi e Regolamenti.

CAPO I. - Ritardo nell'arrivo dei convogli-viaggiatori.

a) Per i convogli di viaggiatori diretti tollerando ogni ritardo non eccedente i 20 minuti primi dall'ora stabilita negli orari approvati dal Ministero, ogni altro maggiore ritardo porterà:

Dai 20 ai 30 minuti primi inclusivamente L. 500

Dai 30 ai 40

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Maggiore dei 40

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750

» 1000

b) Per i convogli omnibus, tollerando ogni ritardo non eccedente i 25 minuti primi, ogni altro maggiore porterà:

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Dai 50 in poi

» 1000

c) Per i convogli misti, viaggiatori e merci sarà tollerato il ritardo di

45 minuti.

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Da un'ora in poi.

L. 200
» 500

d) Per le linee, il cui percorso totale è minore di 50 chilometri, il limite di tolleranza per ciascun caso precedentemente dichiarato sarà diminuito del quarto.

CAPO II. - Infrazioni agli ordini superiori.

a) Per ogni cangiamento parziale o totale di orario nelle corse dei convogli senza la preventiva approvazione del Ministero, lire 200.

b) Per ogni trasgressione alla prima intimazione degli ordini officialmente comunicati alle Società dal Ministero o dai Commissari o Sotto-Commissari locali, relativamente alla sorveglianza, al movimento od al traffico, lire 100. c) Occorrendo altra intimazione, la multa, dopo la seconda, sarà di lire 300.

d) Dopo la terza sarà di lire 1000.

e) Per ogni trasgressione agli ordini ed istruzioni relative alla manutenzione del piano stradale, dell'armamento e del materiale fisso di ogni genere, lire 500.

f) Dopo la 2a intimazione la multa sarà di lire 4000.

Visto d'ordine di S. М. - S. JACINI.

(N. 2750) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 24 gennaio 1866. Variazioni nell'ordinamento e nel Personale delle Dogane. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, ed il Decreto 26 marzo 1865, N. 2237; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 4. È approvata l'unita tabella, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, pel riordinamento e per modificazioni nel Personale di alcune Dogane. - V. Celerif. 1862, pag. 2689.

2. Tali variazioni avranno effetto col 1o febbraio 1866. Ordiniamo, ecc. Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

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