agosto 1862, no 800, che abolisce le dette Corti dei conti di Napoli e di Palermo, e conserva temporaneamente le Sezioni del Contenzioso amministrativo già esistenti presso di quelle; visto l'altro articolo 52 della suddetta Legge con cui furono create in Napoli e in Palermo Commissioni temporanee per la revisione de'conti anteriori al 1862; visti i Regii Decreti 21 settembre 1862, coi quali si provvide alla nomina dei componenti delle Sezioni provvisorie del Contenzioso, delle Commissioni temporanee pei conti, e dei Consigli delle Contribuzioni dirette surriferiti; visto l'articolo 15 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248 (allegato E), per la quale furono soppresse le dette Sezioni del Contenzioso amministrativo delle abolite Corti dei conti in Napoli ed in Palermo; visto il parere del Consiglio di Stato, emesso in seduta del 9 agosto 1865; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo: Art. 1. I Consigli delle Contribuzioni dirette in Napoli ed in Palermo sono sciolti a cominciare dal 1° gennaio 1866. - V. Celerif. 1862, pagine 2385 e 2486. Art. 2. Le carte e registri conservati negli archivi dei medesimi Consigli saranno consegnati ai rispettivi Uffici del Contenzioso finanziario di Napoli e di Palermo. Ordiniamo eесс. - Dato a Firenze addì 21 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - QUINTINO SELLA. (N. 2671) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Uffiziale il 29 dicembre 1865. Recolamento per eseguire la trascrizione degli atti relativi alle navi. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Vista la Legge del 2 aprile 1865, no 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le Provincie del Regno il Codice di commercio Albertino e il Codice per la marina mercantile, colle modificazioni accennate nella detta Legge, e fare le disposizioni necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici; visti i Decreti del 25 giugno 1865, numeri 2360 e 2364, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni riguardanti la trascrizione degli atti relativi alle navi; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina, abbiamo decretato e decretiamo: CAPO I. Della trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi. Art. 1. Chi richiede la trascrizione dell'atto di vendita di una nave deve presentarne all'Uffizio dell'Autorità marittima compartimentale dove è iscritta la nave due copie autentiche se si tratta di atto pubblico, e due esemplari se si tratta di serittura privata. Le sottoscrizioni delle scritture private debbono essere autenticate da Notaio od accertate giudizialmente. - Gli atti seguiti in paese estero debbono essere debitamente legalizzati. Ved. Celerif. 1865, pag. 1270 e 2105. 2. L'Autorità marittima compartimentale fa annotazione sopra un registro giormaliero modulo n. 1) della fatta domanda di trascrizione. Conserva nell'Uf fizio una delle copie o degli esemplari presentati, assegnandovi un numero d'ordine progressivo. - Restituisce l'altra copia od esemplare a chi richiede la trascrizione, indicandovi il giorno della seguita consegna e il numero d'ordine che gli venne assegnato gusta il modulo n. 10. Questa dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall'Impiegato che riceve la domanda di trascrizione. Gli atti saranno riuniti in volumi. 3. L'impiegato di cui è cenno nell'articolo precedente trascriverà immediatamente sulla matricola delle navi e nella colonna corrispondente alla nave cui si riferisce l'atto, un sunto delle principali disposizioni dell'atto medesimo e la data di esso. Vi indicherà il giorno e l'anno in cui l'atto venne presentato, apponendovi la sua sottoscrizione. La detta matricola sarà conforme al modulo n. 2. 4. Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e le sentenze pronunziate dalle Autorità giudiziarie del Regno possono presentarsi per la trascrizione, quantunque non sia stata ancora pagata la tassa di registro cui il titolo è soggetto. - In tale caso però il richiedente deve presentare una terza copia al suddetto impiegato, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa all'uffiziale incaricato della riscossione della detta tassa. 5. Se la vendita ha luogo in paese estero, il console deve far trascrivere l'atto sul registro mod. n. 3. L'Uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di vendita trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n. 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'art. 2. 6. Gli amministratori della marina mercantile, e gli uffiziali consolari all'estero faranno annotazione sull'atto di nazionalità della seguita vendita conformemente al modulo n. 4. 7. Per la vendita di porzione della nave saranno osservate le stesse formalità indicate negli articoli precedenti. 8. Per la trascrizione delle sentenze che attribuiscono la proprietà della nave e per quella degli altri atti che trasferiscono tala proprietà, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4. 9. Se l'atto di pegno è fatto nel Regno, chi ne richiede la trascrizione deve uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1. - Si osserveranno anche le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4. 10. Se l'atto di pegno è fatto all'estero, chi ne richiede la trascrizione deve presentare alla Cancelleria consolare del luogo dove si trova la nave due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'art. 1. La trascrizione si farà sul registro modulo n. 3, e saranno osservate le disposizioni dell'art. 2. 11. L'annotazione sulla matricola della nave sarà fatta in conformità del modulo n. 5. CAPO III. - Della trascrizione del contratto di cambio marittimo. 12. Chi richiede la trascrizione dell'atto di prestito a cambio marittimo, deve farne la domanda all'Autorità marittima compartimentale del luogo dove è stipulato l'atto medesimo, uniformandosi alle disposizioni dell'art. 1. Se l'atto è stipulato in un compartimento diverso da quello dove è iscritta la nave, l'Amministrazione di marina deve registrare nel iornale modulo n. 1 la richiesta trascrizione e trasmettere copia dell'atto all'Amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave, e la detta Amministrazione farà eseguire le volute annotazioni sul registro n. 2 in conformi à del modulo n. 6. giornate 13. Se il prestito a cambio marittimo è fatto all'estero, chi richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria del consolato del luogo dove è stipulato, due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'art. 1. La trascrizione si farà sul registro modulo n. 3, e saranno osservate le disposizioni dell'articolo 5. L'Uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n. 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'art. 2. 14. Se il prestito a cambio marittimo è fatto in paese estero dove non abbia sede un uffiziale consolare, nè altri che ne faccia le veci, l'uffiziale consolare più vicino cui è trasmessa copia autentica del contratto, deve eseguirne la trascrizione sul registro modulo n. 3. - L'Uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di prestito a cambio marittimo trasmessagli dal Console, la farà trascrivere in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 13. Le 15. La cancellazione delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo sarà fatta sui relativi registri, con nota di annullamento conforme al modulo n. 7, in seguito al deposito fatto delle relative quitanze o sentenze. sottoscrizioni apposte ai titoli prodotti per la cancellazione dovranno essere autenticate in conformità dell'art. 1. - Non si farà luogo alla cancellazione delle note di rascrizione quando gli atti relativi presentino dubbiezze. CAPO IV. Della trascrizione dei contratti di costruzioni di nari. 16. Chi richiede la trascrizione di un contratto per la costruzione di navi ed i relativi patti, spiegazioni, modificazioni, variazioni e rivocazione dei medesimi, deve farne la domanda all'Autorità del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, presentandone due copie od esemplari in conformità delle disposizioni dell'art. 1. L'Amministrazione farà trascrivere sul registro modulo n. 8 la domanda, uniformandosi alle disposizioni dell'art. 2. 17. La trascrizione delle dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte sia del committente, sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, si farà nel registro modulo n. 8 del compartimento dove è stato trascritto il contratto o fatta la dichiarazione di costruzione, e saranno osservate le formalità stabilite nei detti articoli 1 e 2. 18. La trascrizione delle quietanze dipendenti dagli atti anzidetti deve essere fatta nei modi e nelle forme indicati nei precedenti articoli. La parte richiedente la trascrizione delle dette quietanze deve presentare una terza copia od esemplare per servire al rilascio dell'atto di nazionalità della nave. 19. L'Autorità incaricata di rilasciare l'atto di nazionalità della nave può richiedere altri atti suppletivi quando l'atto di quietanza presenti dubbi ed incertezze, o quando non sia in accordo con le obbligazioni precedentemente stabilite dalle parti. Disposizioni generali. 20. Gli estratti delle risultanze del registro matricola, o certificati delle fatte trascrizioni, si rilascieranno ai richiedenti giusta il modulo n. 9. 21. 1 titoli presentati per la trascrizione saranno custoditi tanto dall'Autorită marittima, quanto dall'uffiziale consolare all'estero in volumi separati secondo le seguenti categorie: 1. I contratti di costruzione e cessione di partecipazione e loro quietanze. 2. Quelli di vendita o altrimenti dichiarativi o traslativi di proprietà; -3. Quelli di pegno; 4. Quelli di prestito a cambio marittimo; — I 5. Gli atti portanti risoluzione di pegno o di prestito a cambio marittimo. registri indicati coi moduli n. 2, 3 e 7 saranno provvisti delle rispettive rubriche alfabetiche. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. P. CORTESE. - D. ANGIOLETTI. (N. 2709) REGIO DECRETO L'Istituto di agraria e veterinaria di Pisa rientra nella dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il R. Decreto del 28 novembre 1861, no 347, col quale fu attribuito al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio l'Istituto di agraria e veterinaria della R. Università di Pisa; riconosciuta la convenienza che 'Istituto medesimo, il quale in forza del Decreto del Governo della Toscana del 31 luglio 1859 fa parte della Università di Pisa, sia governato dal Ministero di Pubblica Istruzione; sulla proposizione dei nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione, e per l'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo: L'Istituto di agraria e veterinaria di Pisa, ora attribuito al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, passerà nuovamente sotto la dipendenza del Ministero di Pubblica Istruzione, a cominciare dal 1° gennaio 1866; al quale effetto sono trasferiti sul bilancio di questo i fondi che pel suddetto Istituto sono stanziati su quello del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. - TORELLI. - NATOLI. (N. 2710) REGIO DECRETO inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 1866. L'indennità annua per le Scuole reggimentali è abolita. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Visto il Regio Decreto 23 marzo 1852, che determina i vari assegnamenti da corrispondersi ai Corpi; visto il Regio Decreto 15 marzo 1860, che aumenta le paghe degli Ufficiali dell'Esercito, e stabilisce un soprassoldo per gli Ufficiali rivestiti di cariche speciali; visto il Regio Decreto 19 settembre 1861, col quale venne concesso uno speciale assegnamento alle masse di economia dei Corpi; visto infine il nostro Decreto in data d'oggi, con cui si dispone che le cariche di Direttore dei conti e di Uffciale di massa e di matricola saranno date ad Ufficiali del grado di Capitano; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. È abolita la indennità annua per le Scuole reggimentali. Alle spese relative alle Scuole si provvederà coi fondi delle masse d'economia. Art. 2. I soprassoldi annessi alle cariche speciali cessano di gravitare sul bilancio della Guerra, e saranno a carico delle masse di economia. I medesimi saranno corrisposti: a) A tutti gli Ufficiali subalterni rivestiti di cariche speciali: b) Ai Capitani Aiutanti maggiori in 1°; c) Ai Capitani direttori dei conti, che non godono razioni di foraggio. Art. 3. Il presente Decreto entrerà in vigore al primo gennaio 1866. Ordiniamo есс. Dato a Firenze addi 30 dicembre 1865. (N. 2728) REGIO DECRETO Proporzionale riparto fra i Prefetti della indennità di rappresentanza. Vista la Legge 11 maggio 1865, n. 2297, colla quale si è determinato che nel bilancio passivo del Ministero Interni, Spese ordinarie, sarà stanziata la somma di lire 300,000 per indennità di rappresentanza ai Prefetti del Regno, da ripartirsi per Decreto Reale; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: Art. 4. Un'annua indennità di rappresentanza sarà accordata ai soli Prefetti delle Provincie di Napoli, Torino, Palermo, Milano, Genova, Firenze, Cagliari, Messina, Ancona, Livorno, Bologna, nelle proporzioni seguenti, cioè: Napoli L. 60,000; Torino L. 40,000; Palermo L. 30,000; Milano L. 25,000; Genova L. 20,000; Firenze L. 10,000; Cagliari L. 6,000; Messina L. 6,000; Ancona L. 6,000; Livorno 6,000; Bologna L. 6,000. Totale L. 215,000. 2. Sarà posta a disposizione del nostro Ministro dell'Interno l'annua somma di lire 85 mila per rimborso ai Prefetti, ai quali non è accordata indennità di rappresentanza, di quelle spese alle quali possono essere obbligati in qualche circostanza per necessità e decoro del loro ufficio. posta 3. Tale rimborso non potendosi riferire che alle spese per le quali fosse riconosciuta la necessità, occorrerà la preventiva autorizzazione del nostro Ministro dell'Interno. 4. Le disposizioni del presente Decreto avranno vigore dal 1° gennaio 4866, restando abrogato quanto trovasi precedentemente stabilito in opposizione allo stesso. Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865. inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866. Sostituzione di due articoli al Regolamento sulla sanità pubblica. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; vista la Legge 20 marzo 1865 (0° 2248), Allegato C, abbiamo decretato e decretiamo: Agli articoli 17 e 18 del Regolamento sulla sanità pubblica approvato Con R. Decreto 8 giugno 1865 (n° 2322) sono sostituiti gli articoli seguenti: Art. 47. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, Ciascun Sindaco sarà assistito da una Commissione municipale di sanità composta di otto membri nei Comuni dove la popolazione non sia minore di 10,000 abitanti, e di quattro nei Comuni di minore popolazione. La Commissione sanitaria sarà presieduta dal Sindaco. Art. 18. Il medico condotto del Comune, dove siavene uno soltanto, o il medico più aziano di condotta, dove siavene un maggior numero, farà parte della Commissione in qualità di segretario ». - Ved. Supplim. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2322. |