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Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze a 'dì 30 dicembre 1865.

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inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866. Proroga del termine assegnato ai Procuratori dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 27 ottobre 1860, no 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le Leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della Legge sull'ordinamento giudiziario; visti gli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, coi quali, mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la Legge sulla professione di Procuratori del 17 aprile 1859, no 3368, si fissò al 1° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria; visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria ed il Regio Decreto 16 gennaio 1861, no 4587, coi quali le disposizioni sovra riferite della Legge 27 ottobre 1860, no 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, no 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria; visti i Regi Decreti 14 dicembre 1862, n° 1027, 21 giugno 1863, no 1322, e 11 gennaio 1865, no 2130, coi quali il termine come sopra assegnato ai Procuratori esercenti nelle Provincie anzidette per prestare la malleveria, venne successivamente protratto a tutto l'anno 1863, a tutto il 1864, e quindi a tutto il 1865; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine fissato dall'articolo 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, no 4462, prorogato coi Regi Decreti 14 dicembre 1862, n° 1027, 21 giugno 1863, n° 1322 e 11 gennaio 1865, no 2130 ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria, è prorogato a tutto il 1866. V. Celerif. 1865, pag. 186. Ordiniamo ecc. - Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

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Nella R. Tipografia di Firenze (via della Condotta) sono vendibili :
Il Cittadino Giurato innanzi alla Corte d'Assisie, Nozioni popolari degli

Avvocati Carlo Pagani e Filippo De Ferrari. Prezzo L. 4. 25.

La Legge sulle pensioni per gl'Impiegati Civili del Regno d'Italia, commentata da M. Adorni Capo Sezione al Ministero dell'Interno, con l'aggiunta di Tabelle e del Regolamento approvato il 24 aprile 1864. - Seconda edizione aumentata di Note, Pareri del Consiglio di Stato, Decisioni della Corte dei conti, ed Indice alfabetico ed analitico.

Firenze e Torino, 1866. E. DALMAZZO editore.

Prezzo L. 2.

Tipi della Stamperia Reale.

N

della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

1866

1 ottobre 1865. D. Opere pie in Modena; cessa la sovvenzione governativa, pag. 97. 21 novembre. D. Attribuz. affidate all'Ufficio di riscontro; Debito Pubblico, p. 100.

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D. Direzione compartimentale delle Poste in Ancona; soppressione, p. 102.
D. Occupazione del Convento di S. Pietro in Cento, pag. 102.

D. Attuazione del Codice di procedura penale; disposiz. transitorie, p. 125. 6 dicembre. D. Banca Nazionale; Succursali a Cosenza, Girgenti e Salerno, p. 102. D. Attuazione del Codice di commercio; disposizioni transitorie, pag. 103. D. Razione legna pel Corpo Fanteria Real Marina; conteggio, pag. 105.

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D. Impiegati alla Sezione Archivi ed alla Delegaz. Leve in Napoli, p. 106.
D. Somma per la liberazione degl'iscritti nella leva del 1845, pag. 107.

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D. Ufficio distrettuale delle Miniere nella Sicilia; Corpo Reale, ecc., р. 111.
D. Occupazione per uso scolastico d'un Monastero a Trapani, pag. 113.

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D. Ingrandimento della citta di Spezia dichiarato d'utilità pubblica, p. 107.
D. Costruzione d'un viale a Firenze dichiarato d'utilità pubblica, pag. 109.
D. Esposizione di Parigi nel 1867; concorso degl'Italiani, pag. 110.

D. Società anonime o in accomandita; Codice di commercio, ecc., p. 113.
D. Nuova cinta daziaria di Firenze dichiarata d'utilità pubblica, pag. 117.

6 gennaio 1866. D. Comandanti marittimi; indennità di rappresentanza, ecc., р. 117.
Precedenze dei Personaggi di Corte nei servizi d'onore e rappresent., p. 118.
D. Amministr. della Guerra; citazioni; rappresentanze in giudicio, p. 120.
D. Occupazione ad uso civile di un Convento in Adernò, pag. 120.
D. Trasporto della Capitale; aumento degli assegni fatti ai Ministeri, p. 121.
D. Società anonime ed in accomandità per azioni; vigilanza, pag. 122.

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D. Nuova denominazione del Comune di Fiorenzuola, pag. 123.

D. Pinacoteca di Torino; uffici d'Ispettore e di Direttore, pag. 123.

D. Attestati d'idoneità ai Saggiatori del Marchio; Commissione, pag. 123.
D. Occupazione di parte d'un Convento a S. Margherita Belice, pag. 124.
D. Uffiziale di massa e matricola nel Corpo Fanteria Real Marina, p. 124.

4 febbraio. D. Occupazione d'un Convento a S. Agostino in Cammarata, pag. 125. D. Ordinam. del servizio delle privative; proroga del termine, pag. 125.

6.

RELAZIONE

Fatta a S. M. il 1° ottobre 1865 dal Ministro dell'Interno.

Sire! Sino a tutto il 1864 pesava sul bilancio del Ministero dell'Interno un carico relativamente esorbitante di oltre a lire 100.000 annue pel mantenimento di vari istituti di beneficenza della città di Modena, che il cessato regime estense teneva alla immediata dipendenza del Governo, sia per vaghezza di dominio anche in oggetto d'interesse meramente locale, sia per mali intesi principii economici oramai sconfessati dalla esperienza e dalla dottrina dei più valenti.

Sebbene il Governo centrale non avesse tardato a rimarcare questa anomalia, la quale col perdurare ripeteva in parte gli errori del passato Governo, tuttavia fu una necessita materiale e politica il seguitare nellant.co sistema per tutto lo scorso quinquennio, avvegnache fosse impossibile far scomparire d'un tratto un'estesa beneficenza che spande indubbiamente i suoi provvidi effetti su tante famiglie del popolo; nè altri vi fosse che in allora potesse o volesse sobbarcarsi a sì gran peso.

Oltre a ciò era necessario che qualche anno di prova in libero governo mettesse in luce, come infatti ha messo, dove esistesse il pregiudizio da estirpare e dove si manifestasse il bisogno di coltivare gli elementi buoni

C. C.

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che già esistevano o di portare i miglioramenti che la libertà vuole introdotti nella educazione di ogni ceto sociale.

Fu in tal modo che si fece manifesto da sè quanto il sistema di fornire la materia prima alle lavoratrici delle campagne per vendersene il ricavo ad opera del Governo fosse un concetto che, sebbene altrove ed in vari modi sperimentato, fu per altro universalmente tenuto e condannato quale un'utopia. Lo stesso dicasi dell'altra istituzione di raccogliere gli operai disoccupati in locali gratuiti e riscaldati nella stagione iemale, obbligandoli al lavoro, il quale ove riesca bene, attira una concorrenza dannosa all'operaio onesto e laborioso ma senza privilegi; ed ove come pù spesso accade, riesca a male o non si pieghi alle vicende della moda, costituisce una produzione perennemente in perdita, e quindi un'altra utopia.

In quanto poi riguarda agli istituti educativi sentivasi il bisogno di sostituire un'educazione più solida, più inspirata all'attuale grado delle cognizioni, meno ingombra di pratiche religiose ridotte in gran parte ad un meccanismo incapace di giovare allo sviluppo intellettuale, e spesso nocivo allo sviluppo fisico.

Il manifestarsi della inopportunità delle prime istituzioni sece sì che anche nella stessa Modena sorgesse la convinzione dell'inutilità dei due stabilimenti denominati l'uno il Magazzino-tele, l'altro la Casa di lavoro per i poveri. Il dimostrato bisogno d'innovazione negli istituti educativi rese chiara la necessità di gravi modificazioni e di una tutela piu forte ed interessata negli altri istituti che rimanevano a peso dello Stato, e cioè gli Orfanotrofi di San Bernardino e San Filippo Neri, non che l'Educandato di San Paolo.

Di simili germi si valse a momento opportuno il Governo di V. M. per consigliare la soppressione dei sovra citati stabilimenti manufatturieri e per spingere a laicalizzare i due istituti educativi, sottoponendoli alla vigilanza di una autorità elettiva gratuita e locale sotto all'influenza della Provincia e col concorso della medesima, esonerandone lo Stato.

Non fu senza gravi difficoltà facilmente prevedibili che si giunse ad un componimento che alleviasse in perpetuo lo Stato dall'onere ereditato dal Governo Estense. Ma è pur doveroso il dire che in questa complicata vertenza il Governo trovò i rappresentanti della Provincia di Modena perfettamente penetrati del bisogno di coadiuvare al miglioramento degli istituti, che spontaneamente si addossarono ed a quello eziandio di concorrere allo sgravio delle pubbliche finanze nello stesso tempo in cui si adoperarono energicamente, siccome a loro correva obbligo, per rendere meno oneroso che fosse possibile il carico che andava a deferirsi alla Provincia.

Compiute oramai le più importanti pratiche prelim nari, che hanno relazione all'argomento, e convenutosi eziandio nel più grave degli accordi che rimaneva a stipularsi, cioè la eliminazione assoluta dai bilanci futuri anche della quota di sussidio che si era mantenuta nel bilancio del 1865, il Riferente ha la compiacenza di sottoporre alla M. V. il Decreto con cui si sanciscono per sommi capi gli accordi presi.

In tal guisa, nel mentre che gli istituti di beneficenza Modenesi fioriranno, come si spera, a nuova vita, si sarà anche ottenuta una novella non indifferente economia nel bilancio dello Stato ed eliminato in pari tempo il pretesto alla taccia di un parziale trattamento di favore a vantaggio di una sola Provincia a scapito delle altre.

(N. 2615) REGIO DECRETO

inserto nella Gazz. Uffiz. il 7 dicembre 1865. Stabilimenti di beneficenza nella città di Modena che cessano di essere alla immediata dipendenza del Governo, e di essere dal medesimo sovvenuti.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; visto il bilancio passivo del 1865 pel Ministero dell'Interno; viste le deliberazioni 19 dicembre 1861, e 9 e 10 gennaio 1265 del Consiglio provinciale di Modena; avuto il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli stabilimenti di beneficenza nella città di Modena denominati l'uno di San Filippo Neri e di San Bernardino, l'altro Educandato femminile di San Paolo, nonchè gli istituti denominati il Magazzino-tele e la Casa di lavoro pei poveri hanno cessato di essere alla immediata dipendenza del Governo e di essere sovvenuti dal medesimo per la quota di spesa superiore ai rispettivi loro redditi, salvi i temperamenti adottati pel solo anno 1865, onde rendere meno gravosa la cessazione del sussidio go

vernativo.

2. La Provincia di Modena assume a suo carico lo stabilimento di San Filippo Neri e di San Bernardino, e l'Educandato di San Paolo, e fornisce all'uopo anche i mezzi che potessero occorrere al di là dei redditi speciali di ciascun istituto, colla facoltà d'introdurvi quelle modificazioni che potranno essere richieste dallo spirito dei tempi, nonchè praticare tutte le economie necessarie per ridurre quest'onere provinciale al minore contributo possibile Il Magazzino-tele e la Casa di lavoro pei poveri sono soppresse, con riserva di surrogarli mediante un Ricovero di Mendicità, secondo le ulteriori deliberazioni dei Corpi competenti.

3. Alla medesima Provincia di Modena sono trasferiti gli oggetti mobili e gli attrezzi di ragione degli stabilimenti di San Filippo Neri e di San Bernardino, e di San Paolo, quali sono descritti nelle per zie redatte nei giorni 23, 25 e 29 dicembre 1864 dagli Uffiziali del Genio civile in concorso coi rappresentanti della Provincia, e del pari sono trasferite alla Provincia stessa le scorte e gli oggetti che già servivano al Magazzino-tele ed alla Casa di lavoro pei poveri. La Provincia subentra eziandio nel possesso di tutti i fabbricati ora occupati dello stabilimento di San Filippo Neri e San Bernardino, e di San Paolo, nonchè degli edifici ed aree aggregate ed originariamente destinati ad uso degli stabilimenti medesimi, compresa la casa altre volte Manfredini, il locale dei Bagni, quello della Tipografia e la chiesa di San Paolo, coll'obbligo di conservarne la destinazione ed i profitti ad esclusivo vantaggio dei ripetuti due stabilimenti.

4. L'amministrazione di ciascuno dei due istituti è affidata ad un Corpo collegiale di tre membri, eletti dal Consiglio provinciale, che saranno rinnovati per terzo ad ogni anno e potranno essere riconfermati. delle due Amministrazioni presenterà, prima che spiri l'anno 1865, il rispettivo statuto organico alla nostra Sovrana sanzione.

Ordiniamo ecc. Dato a Torino addì 1° ottobre 1865.

Ognuna

VITTORIO EMANUELE.

NATOLI. - Q. SELLA.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 21 novembre 1865.

SIRE! Giusta le norme del Regolamento disciplinare sull'amministrazione del Debito Pubblico del Regno, approvato con Reale Decreto 3 novembre 1861, no 313 (articoli dal 623 al 634), la Corte dei conti ha stabilito degli Uffici di riscontro presso la Direzione generale e presso le Direzioni speciali del Debito Pubblico.

Questi Uffici adempiscono l'incarico speciale loro demandato dal Regolamento medesimo di verificare ed autenticare i certificati e le cartelle di rendita, senza prendere la menoma ingerenza od esercitare alcuna control leria sugli ordini di pagamento che singolarmente vengono messi in corso dall'Amministrazione stessa e sui documenti estinti dai Cassieri e dalle Tesorerie dello Stato.

Dal sistema vigente consegue la necessità che, all'atto della produzione del conto giudiziale che viene compilato in fine d'anno dal Cassiere centrale del Debito Pubblico, la Corte dei conti verifichi e accerti la esistenza e la regolarità di tutti i titoli messi a corredo e a giustificazione del conto stesso, nel quale vengono comprese tutte le operazioni di entrata e di uscita relative all'amministrazione medesima.

La esperienza però fatta fin oggi ha dimostrato ad evidenza che un tale sistema non assicura praticamente quella severa tutela e regolarità di questo importante ramo di pubblico servizio, che il Governo della M. V. se ne riprometteva.

E ciò specialmente vuolsi accagionare alla mole di documenti che, essendo annessi al rendiconto annuale, ne rendono troppo intricato e difficile l'esame di revisione per parte della Corte dei conti, il quale esame non può necessariamente sfuggire ad uno dei due gravi inconvenienti, o di riuscire, cioè, sommario o non parziale su ciascun documento, come il bisogno sempre richiede, ovvero di riuscire tardo ed inutile allorchè si tratti di non poter riconoscere documenti presentati a giustificazione di certe spese determinate, le quali si ritengano pagate indebitamente, od il cui pagamento sia stato eseguito in un tempo molto anteriore.

Laonde il riferente si è adoperato con sollecitudine a trovar modo d'impedire gli abusi che potrebbero venir commessi a danno dell'Erario, ed ha riconosciuto l'urgenza d'introdurre un sistema di controllo certo, pronto ed opportuno a rilevare subitamente e con esattezza gli errori, le ommissioni e le deficienze di qualunque natura.

Gli studi fatti a questo proposito hanno comprovato l'opportunità di adottar appunto per l'Amministrazione del Debito Pubblico una maniera di riscontro conforme a quella messa già in atto con vero vantaggio per l'amministrazione del Tesoro mediante il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Reale Decreto 13 dicembre 1863, n° 1628; ossia di commettere all'Ufficio di riscontro esistente presso la Direzione generale del Debito Pubblico le attribuzioni ed il compito medesimo affidato a quelli che esercitano il controllo alle Direzioni compartimentali del Tesoro (articoli 257 e 665 del citato Regolamento). - V. Celerif. 1861, p. 2225 e 2273.

Nè si crede che qualunque altro sistema possa riescire migliore, avvegnachè con questo appunto si delega all'Ufficio di riscontro la vigilanza immediata ed il controllo sopra tutte le carte di spesa dell'Amministrazione del Debito Pubblico, e la Corte dei conti può dare prontamente e con

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